CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAtianWiso—aIr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38366/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli art. 337, 582 e 585 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato personalmente; ritenuto che il ricorso non superi il vaglio preliminare di ammissibilità, posto• che tale atto di impugnazione può essere presentato oramai solo dal difensore iscritto all'albo speciale dei 'cassazionisti'; che dalla declaratoria di inammissibilità, pronunciabile "de plano", consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10