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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 04398/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21036/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., con sede in Appignano (MC), alla via G. Falcone n. 3/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, d a gli Avvocati G erardo Pizzirusso e [OSCURATO:PERSONA] , unitamente a i qual i elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Donatello n. 23. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, d all’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e FALLIMENTO DELLA “SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - avversola sentenza, n. reg. 755/2018, d el la [OSCURATO:PERSONA] ANCONApubblicatail giorno 04/06/2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno 09/02/2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Macerata, accogliendo la corrispondente istanza della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarò il fallimento della società di fatto (estendendolo ai sensi dell'art. 147 l.fall. ai singoli soci) che ritenne configurabile,per l'esercizio in comune di attività economica, tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonise la Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (i cui soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], parimenti furono dichiarati falliti).

2. Decidendo sul reclamo promosso avverso la predetta sentenza dalla Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e da [OSCURATO:PERSONA] - che contestarono la ritenuta sussistenza della suddetta società di fatto ed il credito vantato dalla curatela istante contro quest’ultima, altresì lamentando la violazione dell’art. 147, comma 5, l.fall. -l’adita Corte di appello di Ancona lo respinse con sentenza del 4 giugno 2018, n. 755.

2.2. Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, la stessa ritenne: i) condivisibile la configurabilità, affermata dal tribunale, di una supersocietà di fatto tra le menzionate società ed inidonei - perché « non pertinenti e/o di univoca interpretazione» - a scalfire tale conclusione gli elementi il cui esame era stato denunciato dai reclamanti come pretermesso dal tribunale; ii) che il fallimento procedente aveva dichiarato il credito di € 14.280,00 derivante dalla sua quota di partecipazione in detta società di fatto e quello di € 40.000,00 derivante dal diritto al compenso per le funzioni gestorie svolte in quest’ultima, puntualizzando, peraltro, che «trattandosi di fallimento in estensione nei confronti di un socio di fatto persona giuridica, ai fini dell’art. 15 l.fall va considerato il credito vantato nei confronti della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: configurandosi, in tal caso, una società in nome collettivo irregolare, va ricordato che nelle società in nome collettivo (artt.2291-2312 c.c.) tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art. 2291 c.c.)».

3. Per la cassazione dell’appena descritta decisione hanno proposto un unico ricorso la Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

Non hanno svolto difese, invece, il Fallimento della “società di fatto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], anch’essi destinatari della notificazione del ricorso suddetto.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Nullità della sentenza emessa in sede di reclamo per violazione o falsa applicazione degli artt. 2247 c.c., 147, comma 5, l.fall., nonché dell’art. 15, ultimo comma, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.».

Assumono i ricorrenti che «la sentenza impugnata è incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art. 2247 cod. civ. quanto alla individuazione dell’esercizio in comune dell’attività di impresa, nonché degli altri elementi indispensabili per ravvisare l’esistenza di una società di fatto.

Tale vizio costituisce anche omesso esame di fatti storici discussi tra le parti, giacché la corte di merito non ha valutato, sulla base di una serie di contratti di appalto e dell’inattività di Edilcostruzioni dal 2011, l’esistenza di un’autonoma attività di impresa da parte della medesima Edilcostruzioni e la mancanza degli indici rivelatori di una s.d.f., circostanze che avrebbero orientato diversamente l’esito del giudizio»;II) «Nullità della sentenza emessa in sede di reclamo per violazione o falsa applicazione degli artt. 1709, 2257, 2260 e 2289 c.c., nonché dell’art. 15, ultimo comma, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c..

Vizio di omessa pronunciaex art. 112 c.p.c. ».

Si deduce che « la sentenza impugnata è incorsa in violazione o falsa applicazione dell’art. 2289 c.c. quanto alla sussistenza ed alla quantificazione del credito derivante dalla liquidazione dell’accertanda s.d.f., fatto dedotto prius e nonposterius rispetto alla medesima s.d.f..

La corte di merito è altresì incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 1709, 2257 e 2260 c.c. quanto all’esistenza ed alla quantificazione del compenso come amministratore dell’accertanda s.d.f. da parte della s.r.l. fallita.

I suddetti rilievi costituiscono anche omesso esame di fatti storici discussi tra le parti, giacché la sentenza impugnata non ha valutato la inesistenza di qualsiasi supporto documentale ai fini della prova del credito azionato dal Fall. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , circostanza che avrebbe orientato diversamente l’esito del giudizio.

La corte di merito non ha tenuto conto che l’inesistenza totale o parziale del credito azionato dalla curatela del Fall. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 15, ultimo comma, l.fall., rendendo improcedibile o inammissibile l’istanza di fallimento».

2. Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.

2.1. Innanzitutto, è privo di qualsivoglia attinenza al contenuto delle esposte censure il riferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. che si rinviene nella rubrica di entrambi i motivi: nessuno di essi, infatti, prospetta questioni di giurisdizione.

2.2. La corte di merito, poi, nel condividere la configurabilità, affermata dal tribunale, di una supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis e la Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ha proceduto ad un puntuale esame (cfr. amplius, pag. 5 e ss. della sentenza impugnata) degli elementi ivi dedotti dai reclamanti - che ne avevano denunciato come pretermesso l’esame da parte del tribunale - al fine di confutare tale conclusione e liha ritenuti « non idonei a scalfire il percorso argomentativo del giudice di prime cure non risultando pertinenti e/o di univoca interpretazione».

Si tratta, peraltro, proprio di quegli stessi elementi istruttori che gli odierni ricorrenti oggi nuovamente invocano al fine di corroborare il proprio assunto circa la insussistenza della supersocietà di fatto predetta.

2.3. Esula, poi, dagli stretti confini specificamente delimitati dai motivi in esame il ripercorrere il dibattito pluridecennale sulla tematica del fallimento della cd. supersocietà di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr.

Corte cost. 7 dicembre 2017, n.255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 15; Corte cost. 12 dicembre 2014, n. 276) e che può considerarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente.

È sufficiente qui rammentare che i leading case in materia (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095 del 2016) hanno superato le obiezioni - fondate sul disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - al riconoscimento della configurabilità di una società di persone non registrata partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, disinnescando altresì gli effetti potenzialmente sovversivi insiti nella possibilità teorica di considerare nulla tale società (riconoscendo, cioè, che anche a voler ammettere la nullità della supersocietà di fatto, la stessa, ai sensi dell'art.2332 cod. civ., opererebbe come causa di scioglimento, così non elidendo il rapporto sociale con effetto retroattivo).

La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società dicapitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentiasul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via “ discendente ” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell'art.147 l.fall. (cfr.pure Cass. n. 31999 del 2022).

2.3.1. Tuttavia è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 10507 del 2016, cui adde, in motivazione, Cass. n. 12120 del2016, entrambe richiamate dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020.

Si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 31999 del 2022) che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto.

Simile circostanza - si dice - può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art.2497 cod. civ.); la quale " holding " di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017).

2.4. Orbene la Corte d'appello di Ancona -come agevolmente emerge da quanto si è riferito nel precedente § 2.2 e, soprattutto, da quanto può leggersi nelle pagine 5 e ss. della sentenza impugnata -si è sostanzialmente attenuta ai detti principi (sono insussistenti, quindi, la denunciata violazione dell’art.147 l.fall. e l’omesso esame degli elementi istruttori riportati in ricorso), avendo opinato, giustappunto, che potesse reputarsi esistente, nel caso concreto, il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati della cui assenza, peraltro, mai si è discusso in sede di reclamo, né gli odierni ricorrenti hanno specificamente indicato in quali termini il relativo tema fosse stato sottoposto alla corte territoriale.

Deve ricordarsi, in proposito, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 25909 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 31999 del 2022), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr.Cass.n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass.n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010).

In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).

Nel giudizio di cassazione, infatti,è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).

2.4.1. La menzionata corte di appello, dunque, ha ritenuto configurabile l'affectio societatis tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., soggetti, questi, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, che avevano agito nel comune interesse sociale.

In tal guisa, la medesima corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra questi ultimi.

Si è al cospetto, quindi, di una valutazione in fatto, non contrastante coi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini dell'art. 147 legge fall..

Come tale, essaresta insindacabile in Cassazione, mentre l’accertamento dello stato di insolvenza della configurata supersocietà di fatto (la cui pretesa omissione, da parte della corte distrettuale, è lamentata dai ricorrenti nella loro memoria exart. 380- bis.1 cod. proc. civ.) non è stato oggetto di specifico motivo di reclamo (cfr. quelli analiticamente descritti nella sentenza oggi impugnata, nel terzo dei quali la doglianza riguardavala pretesa insussistenza dello stato diinsolvenza della sola [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), né di puntuale censura nei motivi dell’odierno ricorso (dovendosi qui solo ricordare che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, lememorie di cui agli art t . 380 - bis e 380-bis.1 cod.proc. c iv . non p ossono contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte.

Cfr ., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 4395 del 2022; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006).

N ulla, pertanto, può ulteriormente argomentarsi oggi sul punto.

2.5. Le odiernecensure, invece, mirano ad ottenere una rivisitazione, ad opera di questo Collegio, di tale valutazione, invocandone una nuova, benché rapportata ai medesimi elementi istruttori utilizzati dalla corte territoriale, volta all’accertamento dell’assenza del collegamento funzionale all’esercizio, in via di fatto, dell’impresa comune.

2.5.1. Insistere su di un tale aspetto, tuttavia, è qui poco proficuo, perché si dimentica totalmente che:i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022); ii) il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5733 del 2022; Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 19150 del 2016); iii) sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficioo in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022).

Nel caso di specie, i fatti sottostanti la documentazione di cui è sostanzialmente lamentato pure l’asserito omesso esame sono stati specificamente ponderati dalla corte territoriale, la quale, come si è già detto, li ha ritenuti «non idonei a scalfire il percorso argomentativo del giudice di prime cure non risultando pertinenti e/o di univoca interpretazione»; iv) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), -come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis(risultando impugnata una sentenza pubblicata il 4 giugno 2018 - non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2413 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); v) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023).

2.6. Resta solo da aggiungere, con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso, che la corte distrettuale, dopo aver riferito che il fallimento procedente aveva invocato i crediti di € 14.280,00, derivante dalla sua quota di partecipazione nella suddetta società di fatto, e di € 40.000,00, derivante dal diritto al compenso per le funzioni gestorie svolte in quest’ultima, ha puntualizzato che, «trattandosi di fallimento in estensione nei confrontidi un socio di fatto persona giuridica, ai fini dell’art. 15 l.fall va considerato il credito vantato nei confronti della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: configurandosi, in tal caso, una società in nome collettivo irregolare, va ricordato che nelle società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.) tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art. 2291 c.c.)».

2.6.1. Una siffatta affermazione - giuridicamente corretta (posto che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili scaturisce automaticamente dalla dichiarazione di fallimento della società di fatto, prescindendo del tutto da qualsivoglia accertamento, nei riguardi dei singoli soci, dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall.) e costituente ratio autonoma, rispetto a quella descrittiva dei crediti invocati dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. - non è stata specificamente censurata in questa sede, sicché deve trovare applicazione il principio per cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021, in motivazione; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

3. In conclusione, il ricorso proposto dalla Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, a carico di questi ultimi ed in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.12 n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido tra loro, Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal Fallimento controricorrente, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei mede

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21036/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., con sede in Appignano (MC), alla via G. Falcone n. 3/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, d a gli Avvocati G erardo Pizzirusso e [OSCURATO:PERSONA] , unitamente a i qual i elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Donatello n. 23. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, d all’ Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - e FALLIMENTO DELLA “SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.[OSCURATO:PERSONA] S.N.C. , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]”; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - avversola sentenza, n. reg. 755/2018, d el la [OSCURATO:PERSONA] ANCONApubblicatail giorno 04/06/2018; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del giorno 09/02/2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Macerata, accogliendo la corrispondente istanza della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarò il fallimento della società di fatto (estendendolo ai sensi dell'art. 147 l.fall. ai singoli soci) che ritenne configurabile,per l'esercizio in comune di attività economica, tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonise la Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (i cui soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], parimenti furono dichiarati falliti). 2. Decidendo sul reclamo promosso avverso la predetta sentenza dalla Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e da [OSCURATO:PERSONA] - che contestarono la ritenuta sussistenza della suddetta società di fatto ed il credito vantato dalla curatela istante contro quest’ultima, altresì lamentando la violazione dell’art. 147, comma 5, l.fall. -l’adita Corte di appello di Ancona lo respinse con sentenza del 4 giugno 2018, n. 755. 2.2. Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, la stessa ritenne: i) condivisibile la configurabilità, affermata dal tribunale, di una supersocietà di fatto tra le menzionate società ed inidonei - perché « non pertinenti e/o di univoca interpretazione» - a scalfire tale conclusione gli elementi il cui esame era stato denunciato dai reclamanti come pretermesso dal tribunale; ii) che il fallimento procedente aveva dichiarato il credito di € 14.280,00 derivante dalla sua quota di partecipazione in detta società di fatto e quello di € 40.000,00 derivante dal diritto al compenso per le funzioni gestorie svolte in quest’ultima, puntualizzando, peraltro, che «trattandosi di fallimento in estensione nei confronti di un socio di fatto persona giuridica, ai fini dell’art. 15 l.fall va considerato il credito vantato nei confronti della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: configurandosi, in tal caso, una società in nome collettivo irregolare, va ricordato che nelle società in nome collettivo (artt.2291-2312 c.c.) tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art. 2291 c.c.)». 3. Per la cassazione dell’appena descritta decisione hanno proposto un unico ricorso la Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Non hanno svolto difese, invece, il Fallimento della “società di fatto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]”, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], anch’essi destinatari della notificazione del ricorso suddetto. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Nullità della sentenza emessa in sede di reclamo per violazione o falsa applicazione degli artt. 2247 c.c., 147, comma 5, l.fall., nonché dell’art. 15, ultimo comma, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.». Assumono i ricorrenti che «la sentenza impugnata è incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art. 2247 cod. civ. quanto alla individuazione dell’esercizio in comune dell’attività di impresa, nonché degli altri elementi indispensabili per ravvisare l’esistenza di una società di fatto. Tale vizio costituisce anche omesso esame di fatti storici discussi tra le parti, giacché la corte di merito non ha valutato, sulla base di una serie di contratti di appalto e dell’inattività di Edilcostruzioni dal 2011, l’esistenza di un’autonoma attività di impresa da parte della medesima Edilcostruzioni e la mancanza degli indici rivelatori di una s.d.f., circostanze che avrebbero orientato diversamente l’esito del giudizio»;II) «Nullità della sentenza emessa in sede di reclamo per violazione o falsa applicazione degli artt. 1709, 2257, 2260 e 2289 c.c., nonché dell’art. 15, ultimo comma, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c.. Vizio di omessa pronunciaex art. 112 c.p.c. ». Si deduce che « la sentenza impugnata è incorsa in violazione o falsa applicazione dell’art. 2289 c.c. quanto alla sussistenza ed alla quantificazione del credito derivante dalla liquidazione dell’accertanda s.d.f., fatto dedotto prius e nonposterius rispetto alla medesima s.d.f.. La corte di merito è altresì incorsa in violazione e falsa applicazione degli artt. 1709, 2257 e 2260 c.c. quanto all’esistenza ed alla quantificazione del compenso come amministratore dell’accertanda s.d.f. da parte della s.r.l. fallita. I suddetti rilievi costituiscono anche omesso esame di fatti storici discussi tra le parti, giacché la sentenza impugnata non ha valutato la inesistenza di qualsiasi supporto documentale ai fini della prova del credito azionato dal Fall. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , circostanza che avrebbe orientato diversamente l’esito del giudizio. La corte di merito non ha tenuto conto che l’inesistenza totale o parziale del credito azionato dalla curatela del Fall. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe consentito l’applicazione dell’art. 15, ultimo comma, l.fall., rendendo improcedibile o inammissibile l’istanza di fallimento». 2. Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento. 2.1. Innanzitutto, è privo di qualsivoglia attinenza al contenuto delle esposte censure il riferimento all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. che si rinviene nella rubrica di entrambi i motivi: nessuno di essi, infatti, prospetta questioni di giurisdizione. 2.2. La corte di merito, poi, nel condividere la configurabilità, affermata dal tribunale, di una supersocietà di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in bonis e la Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ha proceduto ad un puntuale esame (cfr. amplius, pag. 5 e ss. della sentenza impugnata) degli elementi ivi dedotti dai reclamanti - che ne avevano denunciato come pretermesso l’esame da parte del tribunale - al fine di confutare tale conclusione e liha ritenuti « non idonei a scalfire il percorso argomentativo del giudice di prime cure non risultando pertinenti e/o di univoca interpretazione». Si tratta, peraltro, proprio di quegli stessi elementi istruttori che gli odierni ricorrenti oggi nuovamente invocano al fine di corroborare il proprio assunto circa la insussistenza della supersocietà di fatto predetta. 2.3. Esula, poi, dagli stretti confini specificamente delimitati dai motivi in esame il ripercorrere il dibattito pluridecennale sulla tematica del fallimento della cd. supersocietà di fatto (così qualificandosi la società di fatto, o occulta, tra società di capitali o tra persone fisiche e società di capitali), che ha ripetutamente coinvolto anche la Consulta (cfr. Corte cost. 7 dicembre 2017, n.255; Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 15; Corte cost. 12 dicembre 2014, n. 276) e che può considerarsi, ormai, parte del diritto fallimentare vivente. È sufficiente qui rammentare che i leading case in materia (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; Cass. n. 1095 del 2016) hanno superato le obiezioni - fondate sul disposto dell'art. 2361, comma 2, cod. civ. - al riconoscimento della configurabilità di una società di persone non registrata partecipata (per fatti concludenti) da società di capitali, disinnescando altresì gli effetti potenzialmente sovversivi insiti nella possibilità teorica di considerare nulla tale società (riconoscendo, cioè, che anche a voler ammettere la nullità della supersocietà di fatto, la stessa, ai sensi dell'art.2332 cod. civ., opererebbe come causa di scioglimento, così non elidendo il rapporto sociale con effetto retroattivo). La giurisprudenza di legittimità, pertanto, ha dato ingresso ad un'interpretazione che non solo ha riconosciuto la possibilità che una società dicapitali possa partecipare ad una società di fatto, apparente o occulta, anche per facta concludentia, ma consente di affermare che, una volta acquisito, secondo un procedimento definito “ascendente”, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed una società a responsabilità limitata ha operato anche per facta concludentiasul piano societario, secondo i consolidati tratti dell'esercizio in comune dell'attività economica, dell'esistenza di fondi comuni (da apporti o attivi patrimoniali) e dell'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque un agire nell'interesse dei soci, nonché dell'assunzione ed esteriorizzazione del vincolo, anche verso i terzi, ne deriva - in via “ discendente ” - dalla conseguente società di persone, di fatto e irregolare, la necessaria responsabilità personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al soggetto collettivo, e per ripercussione, tanto ai suoi soci, ai sensi dell'art.147 l.fall. (cfr.pure Cass. n. 31999 del 2022). 2.3.1. Tuttavia è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora Cass. n. 10507 del 2016, cui adde, in motivazione, Cass. n. 12120 del2016, entrambe richiamate dalla più recente Cass. n. 7903 del 2020. Si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20552 del 2022; Cass. n. 31999 del 2022) che la sussistenza di un tale fenomeno postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all'interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza - si dice - può semmai costituire indice di esistenza di una "holding" di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità (art.2497 cod. civ.); la quale " holding " di fatto può essere dichiarata autonomamente fallita, ove ne sia accertata l'insolvenza a richiesta di uno dei soggetti legittimati (cfr. Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 15346 del 2016; Cass. n. 5520 del 2017). 2.4. Orbene la Corte d'appello di Ancona -come agevolmente emerge da quanto si è riferito nel precedente § 2.2 e, soprattutto, da quanto può leggersi nelle pagine 5 e ss. della sentenza impugnata -si è sostanzialmente attenuta ai detti principi (sono insussistenti, quindi, la denunciata violazione dell’art.147 l.fall. e l’omesso esame degli elementi istruttori riportati in ricorso), avendo opinato, giustappunto, che potesse reputarsi esistente, nel caso concreto, il comune intento sociale perseguito dai singoli pretesi associati della cui assenza, peraltro, mai si è discusso in sede di reclamo, né gli odierni ricorrenti hanno specificamente indicato in quali termini il relativo tema fosse stato sottoposto alla corte territoriale. Deve ricordarsi, in proposito, che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 25909 del 2021, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 31999 del 2022), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr.Cass.n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass.n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 16632 del 2010). In quest'ottica, il ricorrente ha l'onere di riportare dettagliatamente in ricorso, a pena d'inammissibilità, gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti,è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). 2.4.1. La menzionata corte di appello, dunque, ha ritenuto configurabile l'affectio societatis tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., soggetti, questi, posti su un piano orizzontale di parità e di cooperazione, che avevano agito nel comune interesse sociale. In tal guisa, la medesima corte ha confermato il fallimento della supersocietà di fatto accertata tra questi ultimi. Si è al cospetto, quindi, di una valutazione in fatto, non contrastante coi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della fattispecie (alla quale ci si riferisce) della supersocietà, rilevante ai fini dell'art. 147 legge fall.. Come tale, essaresta insindacabile in Cassazione, mentre l’accertamento dello stato di insolvenza della configurata supersocietà di fatto (la cui pretesa omissione, da parte della corte distrettuale, è lamentata dai ricorrenti nella loro memoria exart. 380- bis.1 cod. proc. civ.) non è stato oggetto di specifico motivo di reclamo (cfr. quelli analiticamente descritti nella sentenza oggi impugnata, nel terzo dei quali la doglianza riguardavala pretesa insussistenza dello stato diinsolvenza della sola [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.), né di puntuale censura nei motivi dell’odierno ricorso (dovendosi qui solo ricordare che, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, lememorie di cui agli art t . 380 - bis e 380-bis.1 cod.proc. c iv . non p ossono contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte. Cfr ., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 4395 del 2022; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016; Cass., SU, n. 11097 del 2006). N ulla, pertanto, può ulteriormente argomentarsi oggi sul punto. 2.5. Le odiernecensure, invece, mirano ad ottenere una rivisitazione, ad opera di questo Collegio, di tale valutazione, invocandone una nuova, benché rapportata ai medesimi elementi istruttori utilizzati dalla corte territoriale, volta all’accertamento dell’assenza del collegamento funzionale all’esercizio, in via di fatto, dell’impresa comune. 2.5.1. Insistere su di un tale aspetto, tuttavia, è qui poco proficuo, perché si dimentica totalmente che:i) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 35041 del 2022); ii) il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza, e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (cfr. Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5733 del 2022; Cass. n. 16812 del 2018; Cass. n. 19150 del 2016); iii) sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc.civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficioo in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022). Nel caso di specie, i fatti sottostanti la documentazione di cui è sostanzialmente lamentato pure l’asserito omesso esame sono stati specificamente ponderati dalla corte territoriale, la quale, come si è già detto, li ha ritenuti «non idonei a scalfire il percorso argomentativo del giudice di prime cure non risultando pertinenti e/o di univoca interpretazione»; iv) il vizio di motivazione, ancor più in rapporto all'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), -come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, e qui applicabile ratione temporis(risultando impugnata una sentenza pubblicata il 4 giugno 2018 - non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova; mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. In altri termini, l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2413 del 2023; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); v) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 2415 del 2023). 2.6. Resta solo da aggiungere, con specifico riguardo al secondo motivo di ricorso, che la corte distrettuale, dopo aver riferito che il fallimento procedente aveva invocato i crediti di € 14.280,00, derivante dalla sua quota di partecipazione nella suddetta società di fatto, e di € 40.000,00, derivante dal diritto al compenso per le funzioni gestorie svolte in quest’ultima, ha puntualizzato che, «trattandosi di fallimento in estensione nei confrontidi un socio di fatto persona giuridica, ai fini dell’art. 15 l.fall va considerato il credito vantato nei confronti della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: configurandosi, in tal caso, una società in nome collettivo irregolare, va ricordato che nelle società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.) tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e non è ammesso patto contrario (art. 2291 c.c.)». 2.6.1. Una siffatta affermazione - giuridicamente corretta (posto che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili scaturisce automaticamente dalla dichiarazione di fallimento della società di fatto, prescindendo del tutto da qualsivoglia accertamento, nei riguardi dei singoli soci, dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.fall.) e costituente ratio autonoma, rispetto a quella descrittiva dei crediti invocati dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. - non è stata specificamente censurata in questa sede, sicché deve trovare applicazione il principio per cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021, in motivazione; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018, in motivazione; Cass. n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). 3. In conclusione, il ricorso proposto dalla Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità, tra le sole parti costituite, a carico di questi ultimi ed in solido tra loro, giusta il principio di soccombenza, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass.12 n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso e condanna, in solido tra loro, Edilcostruzioni dei [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal Fallimento controricorrente, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei mede
Sentenza Cassazione n. 04398/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris