CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 14 / 04/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 36528 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 36528 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36M13) avvocato costituito in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e al- tresì rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocatoBarbara Palombi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73P57 L598R ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Michele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73S01 F205D) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocatiStefano Giove (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51B10 H501F) e [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H03 H501Q) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- no n. 4123 /201 9 , pubblicata in data 15 ottobre 201 9 (che si assume notificata in data 16 ottobre 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 14 aprile 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti d el no- taioMichele [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dai danni a suo dire subiti in conseguenza dell’inesatto inadempi- Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 mento di un incarico professionale relativo agli adempimenti conseguenti ad unasentenza di scioglimento di una comunio- ne immobiliare. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano. La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Travaglia, sulla base di seimotivi. Resiste con controricorso l’Hercolani. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione o falsa applicazione delle norme di diritto – artt. 115 e 116 – 342 – 163 – 244 c.p.c. in conformità alla sentenza Cass. n. 11892/16 che richiama Cass. S.U. n. 8053/14 in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.». Il ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità del suo motivo di appello avente ad oggetto la mancata ammis- sione delle prove (orali) che aveva articolato in primo grado. La corte di appello ha ritenuto inammissibile tale motivo di appello per difetto di specificità, rilevando che le istanze istruttorie disattese dal tribunale non erano state compiuta- mente reiterate nell’appello, formulato sul punto mediante un mero e generico rinvio agli atti del giudizio di primo grado (in particolare, vi era stato un generico rinvio alle richieste di ammissione delle prove avanzate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e nelle precedenti memorie istrut- torie, nonché ai relativi capitoli: cfr. pag. 11 del ricorso, per il richiamo testuale del contenuto dell’appello sul punto, che ri- sulterebbe formulato nei seguenti termini: «In via istruttoria: L’appellante si attiene alle richieste dell’ammissione delle pro- Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 ve come richiesto nella precisazione delle conclusioni del giu- dizio di primo grado e come specificato nelle relative memorie ex art. 183 n. 3 e n. 3 di cui i capitoli che li ritiene qui trascrit- ti anche a prova contraria»). Il motivo è manifestamente infondato, in diritto, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. La decisione della corte di appello risulta infatti conforme al più recente indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee a rimeditare) in merito alla necessaria specifici- tà del gravame avente ad oggetto la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado e dell’insufficienza, a tal fine, del mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016 , Rv. 639419 – 01 ; conform i: Sez. 3, Sentenza n. 14135 del 26/10/2000, Rv. 541243 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16573 del 25/11/2002, Rv. 558694 – 01 , Sez. 2, Sentenza n. 5308 del 04/04/2003, Rv. 561880 –01, Sez. 3, Sentenza n. 17904 del 25/11/2003, Rv. 568427 - 01) , indirizzo che il ricorso non of- fre ragioni per rimeditare. Nella specie, la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo dell’appello del ricorrente – con il quale, come risulta dalla decisione impugnata, questi si era lamentato «… della mancata ammissione, da parte del primo giudice, delle prove orali dedotte»(cfr. pag. 4 e pag. 5 della sentenza impugnata) –risulta conforme agli enunciati principi di diritto, non essen- do tale motivo di appello sufficientemente specifico, secondo quanto emerge dallo stesso ricorso, attesa la sua formulazione mediante mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. Va, comunque, altresì rilevato un difetto di specificità della stessa censura formulata nella presente sede (in violazione quindi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.), in quanto fa del tutto difetto una adeguata illustrazione del contenuto dei Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 mezzi istruttori disattesi in primo grado e delle ragioni della loro pretesa ammissibilità e rilevanza. 2.Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione o falsa appli- cazione degli artt. 2817 e 2834 – 2089 – 1^ comma c.c. in relazione all’art. 360n. 3 - 5 – per aver omesso di considerare un fatto decisivo sull’errata trascrizione e – sull’iscrizione d’ipoteca legale da conguaglio dell’importo specifico derivato dalla sentenza n. 8692/2012 – che definiva le tre divisioni i n essa contenute». Con il quarto motivo si denunzia , in via subordinata rispetto al secondo motivo, « violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e art. 2043 . 1218. 1176 – 2697 c.c. in tema di nesso di causalità in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. atteso che la rico- struzione in sentenza ha fatto discendere che non fosse possi- bile evitare l’iscrizione d’ipoteca su tutti i cespiti relativi alla Conservatoria di Varese inerenti a divisioni diverse – prove- nienti da soggetti diversi –per beni con prezzo stabilito – non appartenenti al conguaglio escludendo il danno provocato dal notaio». Il secondo e il quarto motivo sono connessi, in quanto con es- si è formulata una censura avente il medesimo oggetto: il quarto motivo è, in effetti, espressamente indicato dallo stes- so ricorrente come avanzato in via subordinata rispetto al se- condo; esso esprime, d’altra parte, la medesima censura di cui a tale ultimo motivo, alla quale si aggiunge una questione relativa al nesso di causa tra il preteso inadempimento e il danno dedotto, questione che resta peraltro assorbita, una volta esclusa, per i motivi che saranno esposti, la sussistenza dell’inadempimento. I motivi in esame possono, quindi, essere trattati congiunta- mente. Il ricorrente sostiene che il notaio convenuto avev a proceduto all’iscrizione dell’ipoteca legale a favore del condividente Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 avente diritto a conguaglio, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 2817 n. 2 c.c., su tutti i beni che gli erano stati asse- gnati all’esito del giudizio di divisione, sebbene in realtà il rap- porto di comunione sussistente tra lui ed [OSCURATO:PERSONA] riguardasse un solo immobile. Sostiene, più precisamente, che il giudizio definito con la sen- tenza di scioglimento della comunione da trascrivere, oggetto dell’incarico professionale affidato al notaio convenuto, fosse in realtà un giudizio di divisione avente ad oggetto tre distinte masse, cioè si trattasse, in sostanza, di tre distinti e autonomi giudizi di scioglimento di tre distinte comunioni, solo occasio- nalmente riuniti e trattati nel medesimo processo, con la con- seguenza che l’ipoteca a garanzia del diritto al conguaglio spettasse al Brollo solo in relazione all’immobile oggetto della specifica divisione intercorsa tra quest’ultimo ed esso ricorren- te, non potendosi estendere ad immobili sui quali non vi era mai stato tra loro alcun rapporto di comunione. Allega poi, a (ulteriore) sostegno e conferma del proprio as- sunto, la circostanza di fatto che il notaio convenuto, anche a seguito dell’intervento di un altro professionista, si era infine attivato per operare la riduzione dell’ipoteca, restringendola al solo bene indicato. I motivi di ricorsoin esame sono inammissibili. La corte di appello ha rigettato il motivo di appello avanzato dal Travaglia in merito alla questione di cui si discute, affer- mando che l’ipoteca di cui all’art. 2817 n. 2 c.p.c. spetta a tut- ti i condividenti che hanno diritto a conguaglio, a prescindere dalla provenienza dei beni da dividere, purché si tratti di una “unica divisione” e che, nella specie, il Tribunale di Milano aveva disposto una “unica divisione” di tutti i beni in comu- nione tra le diverse parti del giudizio, in quanto aveva formato quattro lotti e aveva stabilito i conguagli dovuti tra le parti (con la precisazione che il Travaglia si era surrogato nei diritti Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 di un suo debitore, [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere la ridu- zione delle disposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA], che avevano leso la quota di legittima del figlio Gianfranco). In sostanza, la decisione impugnata nega in radice il presup- posto di fatto e di diritto posto dal ricorrente alla base della sua censura, e cioè che si trattasse di tre giudizi di divisione autonomi e distinti (in quanto relativi a tre diverse masse da dividere), cumulati nel medesimo processo, e non dello scio- glimento della comunione relativa ad un’unica massa. Onde poter valutare l’eventuale fondatezza delle censure di cui ai motivi di ricorso in esame occorrerebbe avere, quindi, chiara e precisa contezza dell’oggetto di quel giudizio di divi- sione e del contenuto della sentenza che lo ha definito. Nel ricorso, peraltro, manca un puntuale richiamo al contenu- to rilevante (nell’ottica della prospettazione del ricorrente) de- gli atti appena indicati (segnatamente, degli atti introduttivi del giudizio di divisione e della relativa sentenza), sia diretto, mediante trascrizione di tale contenuto, sia indiretto, median- te l’eventuale indicazione dell’allocazione dei corrispondenti documenti nel fascicolo processuale e la precisa individuazio- ne, mediante rinvio, della parte rilevante del relativo contenu- to testuale. In mancanza, non è possibile per questa Corte valutare nel merito la eventuale fondatezza delle censure di cui ai motivi di ricorso in esame, che vanno quindi dichiarati inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Restano, di conseguenza, assorbite altresì le questioni relative alla successiva restrizione dell’ipoteca: del resto, è appena il caso di osservare che la circostanza che l’ipoteca sia stata di fatto successivamente ristretta su un solo bene immobile, a seguito di contrasti insorti tra le parti, non dimostra di per sé che l’iscrizione originaria fosse illegittima. Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 Altrettanto è a dirsi per le questioni relative ai danni risentiti dal ricorrente, che restano a loro volta assorbite in conse- guenza del mancato accoglimento delle censure attinenti alla sussistenza della responsabilità del notaio. 3. Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione dell’ articolo 2617 – 1176 c.c. in relazione a ll’ art. 360 n. 3 per avere tra- scritto la sentenza n. 8926/2012 – Tribunale di Milano presso la Conservatoria di Varese in ritardo con manifesto travisa- mento dell’appellato che ha condotto il giudice di merito ad una non corretta ricostruzione della quaestio facti con la con- seguenza di aver applicato erroneamente una norma di dirit- to». Il ricorrente, nel giudizio di merito, ha addebitato al notaio convenuto la tardiva esecuzione della trascrizione della sen- tenza di scioglimento della comunione, avvenuta oltre trenta giorni dopo il conferimento dell’incarico (precisamente 61 giorni dopo). Nella decisione impugnata, la corte di appello ha, sul punto , affermato che il danno conseguito a tale inadempimento sa- rebbe consistito nella sanzione amministrativa per il ritardo della trascrizione (per € 103,00): ha quindi rilevato che non sussisteva nesso di causa tra inadempimento e danno, in quanto la indicata sanzione amministrativa era stata in realtà comminata in ragione del fatto che la trascrizione non era sta- ta effettuata entro i 30 gg. dalla sentenza di primo grado (in- tervenuta nel 2012), mentre l’incarico era stato affidato al no- taio solo dopo la sentenza di secondo grado (intervenuta nel 2014), con la conseguenza che il ritardo imputato al notaio (a decorrere dal conferimento dell’incarico) era del tutto irrile- vante ai fini di tale sanzione, i cui presupposti si erano già ve- rificati al momento del conferimento dell’incarico stesso, per ragioni non imputabili al professionista. Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 Il ricorrente insiste, con il motivo di ricorso in esame, nel so- stenere che il ritardo contestato al notaio sarebbe quello rela- tivo al mancato rispetto del termine di trenta giorni per ese- guire la trascrizione di cui all’art. 2671 c.c. (termine che de- corre dall’atto), sebbene gli fosse stato conferito l’incarico in tempo utile (incarico conferito in data 4 giugno 2014; trascri- zione effettuata in data 4 agosto 2014). In primo luogo, sussiste difetto di specificità della censura, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto (al di là della denuncia di un generico vizio di “travisamento” dell’appello, non altrimenti chiarito) non viene richiamato, né direttamente, né indirettamente, il preciso contenuto del provvedimento con il quale era stata irrogata la sanzione am- ministrativa di € 103,00 per il ritardo nella trascrizione, il che impedisce di valutare se sia corretta l’affermazione della corte di appello in ordine al fondamento di tale provvedimento, che escluderebbe in radice il rilievo causale dell’eventuale inadem- pimento del notaio. Comunque, il ricorrente non coglie in realtà adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata sul punto controverso: la corte di appello non ha, infatti, negato che il notaio abbia operato tardivamente la trascrizione e che, quin- di, sotto questo aspetto, egli potesse essere inadempiente, ma ha affermato che l’eventuale inesatto adempimento non era in rapporto causale con il danno lamentato; il ricorrente, nel motivo di ricorso in esame, insiste ad affermare che vi fos- se l’inadempimento, ma non chiarisce adeguatamente per quale ragione, diversamente da quanto affermato dalla corte di appello, il predetto inadempimento si troverebbe in rappor- to di causa con il danno dedotto. 4. Con il quinto motivo si denunzia « violazione della norm a tributaria– del d.g.l.s. n. 463/97 travisamento dei fatti errata Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 interpretazionedell’ art. 1326 c.c. in relazione a ll’ art. 360 n. 3 e n. 5». Il ricorrente contesta la statuizione della corte di appello in ordine al dedotto inadempimento del notaio all’obbligo di pa- gamento integrale dell’imposta di registro relativa allasenten- za di divisione oggetto del suo incarico professionale. L’inadempimento del notaio è stato escluso dalla corte di ap- pello sull’assunto che l’incarico conferitogli dal Travaglia ri- guardava esclusivamente il pagamento della propria quota dell’imposta di registro (pagamento regolarmente effettuato) e non l’intera imposta. La corte di appello, in particolare, è pervenuta a tale afferma- zione sulla base dell’interpretazione della volontà negoziale delle parti, che ha desunto dagli elementi di prova acquisiti, considerando, tra l’altro, la circostanza di fatto che il Trava- glia, nell’incaricare il notaio di provvedere al pagamento dell’imposta di registro, gli aveva contestualmente corrisposto esclusivamente l’importo necessario al pagamento della pro- pria quota, nonché quella che, anche dopo che il notaio gli aveva trasmesso la ricevuta del pagamento effettuato (relati- vo, appunto, solo alla sua quota), non aveva in alcun modo chiesto di integrare il pagamento stesso. In risposta all’argomento dell’appellante, secondo cui il notaio, quale so- stituto di imposta, avrebbe dovuto pagare l’intera imposta an- che in mancanza di provvista, la corte territoriale ha ulterior- mente precisato che, nella specie, era stato dedotto l’inadempimento contrattuale del professionista e, quindi, aveva rilievo solo l’incarico effettivamente conferito e, comun- que, che il notaio può sempre rifiutarsi di adempiere all’incarico se non riceve la necessaria provvista economica. Con le censure di cui al motivo di ricorso in esame, il ricorren- teinsiste nel sostenere che l’incarico aveva ad oggetto il pa- gamento integrale dell’imposta e che, in ogni caso, il notaio è Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 tenuto a tale pagamento quale sostituto di imposta, anche in mancanza della provvista. Anche questo motivo è inammissibile. Per quanto riguarda l’individuazione dell’oggetto dell’incarico conferito al notaio, la decisione impugnata è fondata sull’accertamento in concreto della effettiva volontà negoziale delle parti, nel senso per cui detto incarico era limitato al pa- gamento della solaquota dell’imposta gravante sul Travaglia. Si tratta di un accertamento di fattofondato sull’esame di tutti i fatti storici emergenti dall’istruttoria e sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente se- de. Sotto tale profilo, il ricorso, anche nella parte in cui opera un generico riferimento ad un preteso “travisamento” dei fatti (peraltro del tutto al di fuori dei parametri in cui può even- tualmente ammettersi la censura cd. di travisamento della prova, su cui cfr.: Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020, Rv. 657055 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1163 del 21/01/2020, Rv. 656633 – 02; Sez. L , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 – 01) , si risolve, in sostanza, nella contestazione del suddetto accertamento di fatto e nella ri- chiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. Con riguardo poi alla questione dell’obbligo del notaio di paga- re l’intera imposta, quale sostituto, anche a prescindere dalla corresponsione della necessaria provvista, il ricorrente si limi- ta a reiterare i motivi del suo appello, già motivatamente re- spinti dalla corte territoriale, senza formulare censure specifi- che in relazione alle ragioni poste a base della decisione im- pugnata: si tratta, dunque, di censure che non colgono ade- guatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impu- gnata, come tali anch’esse inammissibili. Ric. n. 36528/2019 –Sez. 3 –Ad. 14 aprile 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 5.Con il sesto motivo si denunzia « violazione o falsa applica- zione dellenorme di diritto degli artt. 2230 – 2232 – e ss. – 2043 – 1176 esentando il notaio da responsabilità – in rela- zione all’art. 360n. 3 e n. 5 ». Il ricorrente espone una serie di principi generali di diritto in ordine alla disciplina generale della responsabilità professiona- le del prestatore d’opera intellettuale e, in particolare, del no- taio. Da tali considerazioni, non fa però discendere e, quindi, non formula in termini adeguati e comprensibili, alcuna specifica censura in relazione alle concrete statuizioni contenute nella decisione impugnata. Il motivo in esame è, quindi, anch’esso inammissibile. 6.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30