CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25294/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e IDEPO'''' SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] IL C A avverso la sentenza emessa il 02/10/2020 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla negata applicazione delle attenuanti generiche, e la declaratoria di inammissibilità nel resto; lette la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per raccoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato (escludendo la recidiva, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Urbino, in data 10/07/2018, con la quale IACOLENNA Alessandro era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di offerta e cessione di sostanze stupefacenti ad ALILI Ilir. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità, a seguito di contestazioni, delle dichiarazioni rese dall'ALILI nella fase delle indagini. Si censura la sentenza per aver affermato che il teste avesse deposto "senza esitazioni", essendosi egli limitato ad affermare di aver detto la verità ai Carabinieri (affermazione indotta da una domanda del giudice), e per aver omesso di affrontare tale questione dedotta in appello. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche. Si censura il silenzio motivazionale, osservando che la mancata applicazione delle predette attenuanti si poneva in contraddizione con la decisione della stessa Corte di escludere la recidiva. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza quanto al secondo motivo, condividendo il rilievo sulla omessa motivazione. Quanto alle residue censure, se ne rileva la manifesta infondatezza ed il mancato confronto con gli ulteriori elementi valorizzati dai giudici di merito. 4. Con memoria di replica, la difesa insiste per l'accoglimento del ricorso, sottolineando che la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche era stata formulata, in appello, indipendentemente da quella di esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che - anche a voler prescindere dal mancato espletamento della prova di resistenza rispetto alle altre risultanze acquisite, come puntualmente sottolineato dal P.G. - deve trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il "deficit" mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite ed utilizzate come se rese direttamente in dibattimento». (Sez. 2, n. 17089 del 28/02/2017, Lubine, Rv. 270091 - 01, che in applicazione del principio ha ritenuto corretta l'affermazione dei giudici di merito secondo cui il teste aveva espressamente confermato, a seguito di contestazioni, le dichiarazioni rese in precedenza, rispondendo alle sollecitazioni del P.M., a distanza di due anni e mezzo dai fatti, con l'espressione: "Confermo quanto dichiarato, ripeto, non ho l'immagine nitida ma se l'ho dichiarato questo è"). In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455 - 01: «le dichiarazioni 2 predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone che siano state confermate, anche se in terminí laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente ìn sede dibattimentale, poìché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni»). Deve quindi ritenersi immune da censure qui deducibili la valutazione di attendibilità del dichiarante, operata dalla Corte territoriale tra l'altro distinguendo le affermazioni prive dì incertezze da quelle emerse solo a seguito dì rituale contestazione. 3. Quanto al secondo motivo, assume rilievo dirimente il fatto che le valutazioni del giudice di primo grado in ordine alla insussistenza di elementi da valorizzare, ai finí della concessione delle attenuanti generiche (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado, dove si era altresì conferito rilievo - in punto di recidiva - alla sussìstenza di precedenti specificì e alla disponibilità dì ulteriore sostanza stupefacente), non avevano trovato alcuna specifica confutazione con i motivi di appello, nei quali il difensore si era limitato a sollecitare la concessione delle predette attenuanti (cfr. la terza pagina dell'atto di appello). Deve allora trovare applicazione il consolidato indirizzo interpretativo, di recente affermato in una fattìspecie sovrapponibile a quella in esame, secondo cui «in tema d'impugnazíoni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo dí appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01:, relativa appunto ad una fattìspecie in tema di mancata concessione delle attenuanti generíche, in cui l'imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell'invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all'argomento al riguardo impìegato dal giudice di primo grado). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dí Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila í