CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 2772-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il [OSCURATO:PERSONA] TORINO emesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice di pace, con il decreto in epigrafe, ha convalidato il provvedimento con il qualeè stato il questore ha disposto il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino albanese, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 1.2. Il giudice, in particolare, ha ritenuto, per un verso, che non fossero elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione, né era stata documentata alcuna Ric. 2022n.2772 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 delle circostanze di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, e, per altro verso, che sussistevano altresì i presupposti previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 cit., non essendo al momento disponibile “idoneo vettore”ed essendo necessario acquisire un “documento validoper l’espatrio”. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 22/1/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto , notificato in data 23/11/2021. 2.2. Il prefetto e il questore sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l’unico mo tivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 286/199 8 , nonché la mancanza di motivazione, ha dedotto che il decreto di espulsione è del tutto privo di motivazione, non avendo il giudice preso in considerazione nessuno degli elementi dedotti dalla difesa, e che mancano i presupposti previsti dalla legge per la sua emissione, ed ha, quindi, chiesto “la cassazione dell’ordinanza di convalida del decreto di espulsione emesso dal Questore di Asti, emesso il 22.11.2021 e notificato in data 23.11.2021, dal GDP di Torino”. 3.2. Il ricorso è manifestamenteinammissibile perché confonde tra espulsione e trattenimento: il ricorrente, in effetti, pur impugnando il decreto del giudice di pace che ha convalidato il trattenimento disposto dal questore, allegato al ricorso per cassazione, ha, invece, censura to l’espulsione chiedendo la cassazione di una inesistente “ordinanza di convalida del decreto di espulsione emesso dal Questore”, per di più adducendo ragioni di puro merito. 3.3. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva della parte resistente.Ric. 2022n.2772 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Ro