CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 37090/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LU), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 09/06/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Como in composizione monocratica in data 05/03/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., per essersi attribuito, nel corso di una telefonata con [OSCURATO:PERSONA], le false generalità del sedicente avv.to Bernasconi, al fine di commettere il tentativo di truffa ai danni della predetta Zolla, fattispecie, quest'ultima, per la quale è intervenuta remissione di querela; farri commessi in Como, il 10/07/2017, con la recidiva specifica e reiterata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito fornito una stringata ed inappagante motivazione circa l'individuazione del ricorrente nell'autore della telefonata, posto che il numero di telefono fornito alla persona offesa non risulta intestato al Trotta, non essendo stata reperita la scheda telefonica presso la sua abitazione, né risultando decisiva la circostanza che alla predetta persona offesa fossero stati forniti gli estremi di una carta di credito intestata all'imputato, ed, infine, mancando la prova che, seppure il Trotta avesse fornito ad un ipotetico coimputato la sua carta di credito, egli fosse a conoscenza della condotta tenuta dal correo, peraltro non individuato; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 56, 494 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., posto che il delitto di cui all'art. 494 cod. pen. avrebbe dovuto essere qualificato in forma tentata, posto che la persona offesa non aveva effettuato alcun bonifico in favore dell'imputato, considerata anche la giurisprudenza di legittimità sul punto; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 61 n. 2 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto, essendo stata rimessa la querela per il delitto di truffa, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2, cod. pen. avrebbe dovuto essere esclusa, come affermato anche dalla Cassazione; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis e 99, comma quarto, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto non è stata, del tutto illegittimamente, esclusa la contestata recidiva, senza alcuna congrua motivazione ed, altrettanto immotivatamente, sono state negate le circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso risulta assolutamente versato in fatto e tendente ad una ipotetica ricostruzione alternativa della vicenda processuale.Come già illustrato dal primo giudice - la cui motivazione integra quella della sentenza impugnata, trattandosi di "doppia conforme" - alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il sedicente avvocato [OSCURATO:PERSONA], nel corso della conversazione telefonica finalizzata alla riscossione di un presunto credito per il mancato pagamento di un abbonamento ad una rivista, aveva fornito un codice IBAN, poi risultato intestato all'imputato; inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare, era stata sequestrata una carta di credito collegata al predetto codice IBAN. Tali circostanze sono state ritenute dirimenti dal primo giudice, nonostante il mancato rinvenimento della scheda telefonica intestata a cittadino extracomunitario. Peraltro, non confrontandosi affatto con tali emergenze processuali, il ricorso risulta anche connotato da irrimediabile genericità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. In riferimento al secondo motivo di ricorso, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "Integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato." (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep. 24/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278146). Che, nel caso in esame, la persona offesa fosse stata indotta in errore, emerge inequivocabilmente dalla circostanza che ella si era recata in banca per il pagamento, occasione in cui la sua narrazione aveva indotto in sospetto il direttore dell'istituto di credito. 3. Quanto al terzo motivo, occorre ricordare il principio, più volte declinato da questa Corte circa l'irrilevanza, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., dell'intervenuta estinzione del reato fine per remissione di querela o per prescrizione, posto che detta circostanza è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo (Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 02/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277754; Sez. 5, n. 34983 del 24/09/2020, P.G. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280480). 4. Inammissibile risulta, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, posto che il primo giudice aveva rilevato l'assenza di condizioni alla luce delle quali ritenere l'imputato meritevole delle circostanze attenuanti generiche, stante anche la mancanza di autocritica. Quanto alla contestata recidiva, la Corte di merito, alla luce del percorso criminale dell'imputato, evincibile dal certificato penale, ha ritenuto la condotta indice di maggiore pericolosità sociale. Anche su tale tema il ricorso risulta affetto da manifesta genericità, posto che non indica alcun elemento alla stregua del quale l'imputato avrebbe dovuto meritare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerata l'assenza di resipiscenza come sicuramente valutabile quale comportamento successivo al reato, alla stregua degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. La considerazione del percorso criminale del ricorrente, infine, risulta sostenere congruamente la valutazione di pericolosità, posto che la recidiva contestata è specifica, oltre che reiterata e, quindi, anche se sinteticamente, sia il primo giudice che la Corte di merito hanno individuato un'accentuazione della pericolosità proprio in base alla dimostrata scelta di vita dell'imputato. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.