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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 46247/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO

1. Con l'ordinanza del 4 maggio 2022 il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo la sussistenza del fumus del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.

È stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di tale reato conseguito dalla ricorrente.

Dall'ordinanza del Tribunale del riesame risulta che il sequestro preventivo è stato eseguito, rispetto al profitto indicato in euro 3.039.167,02, per euro 1.220.124,60 anche su beni immobili.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'assenza di motivazione nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in particolare sull'illegittimità del sequestro ex art. 2645-ter cod. civ., poiché i beni sottoposti a sequestro sono oggetto di vincolo di destinazione secondo la legge n. 112 del 2016.

Mancherebbe nell'ordinanza impugnata la motivazione sul fumus e sul periculum in mora; l'obbligo della motivazione sarebbe stato assolto mediante il richiamo al provvedimento impugnato.

Per quanto riguarda l'accollo come mezzo per la compensazione, sul difetto del fumus e la sola rilevanza amministrativa della condotta, il Tribunale del riesame si limiterebbe a non condividere la censura difensiva, alla luce delle circolari dell'Agenzia delle Entrate e della rilevanza penale ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 dell'inesistenza del credito.

Sempre quanto all'accollo, con l'istanza di riesame era stato evidenziato che, poiché gli artt. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e 17 d.lgs. 241 del 1997 nulla affermano rispetto alla rilevanza penale di questo istituto, avrebbe dovuto ritenersi non punibile questa condotta.

Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato tale profilo.

Tenuto conto della possibilità ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, a cui la ricorrente ha aderito, di definizione agevolata della controversia tributaria e della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 il Tribunale avrebbe dovuto ritenere i fatti penalmente irrilevanti e revocare il sequestro.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'assenza di motivazione in relazione all'illegittimità del sequestro su beni sottoposti a vincolo di destinazione ex lege n. 112 del 2016.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente considerato inammissibile la censura concernente i beni sottoposti a sequestro, in quanto non competente a giudicare in ordine all'identificazione dei beni da sottoporre vincolo, competenza che spetta al giudice dell'esecuzione.

La ricorrente, tuttavia, non ha posto alcuna questione in ordine all'individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, evidenziando con la documentazione depositata in udienza di aver usufruito dell'istituto ex art. 2645- te: cod. civ.

La Procura della Repubblica avrebbe dovuto verificare l'esistenza sui beni sottoposti a sequestro di vincoli assoluti quali quello previsto dalla suddetta norma.

La motivazione sul punto sarebbe insufficiente e di stile: sarebbe stato dimostrato che il figlio della ricorrente era affetto da atrofia muscolare spinale e che le abitazioni sequestrate non avrebbero potuto essere oggetto di confisca, trattandosi di beni sottoposti al vincolo ex art. 2645-ter cod. civ.; lo Stato non potrebbe neanche agire in esecuzione su tali beni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile per genericità.

1.1. Il Tribunale del riesame ha esplicitamente motivato sulla sussistenza del furnus e del periculum in mora; ritenendo di poter integrare la motivazione del decreto genetico; tale parte della motivazione dell'ordinanza non è stata, però, specificamente contestata con il ricorso, mediante il confronto con le argomentazioni espresse dal Tribunale del riesame.

1.2. Il ricorso poi è manifestamente infondato quanto alla tesi esposta sull'accollo, poiché è contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di reati tributari, integra il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito di accollo fiscale compiuto attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto l'art. 17 del d.lgs 9 luglio 1997 n. 241 non solo non prevede il caso dell'accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272712 - 01).

1.3. Il richiamo alla causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 è irrilevante, non essendo stato dimostrato l'integrale pagamento degli importi dovuti: la causa di non punibilità si concretizza solo con l'integrale pagamento.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1. Correttamente il Tribunale ha ritenuto non ostativo al disposto sequestro il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. gravante sugli immobili di proprietà dell'indagata in favore del figlio, evidenziando che un :siffatto vincolo non comprime i diritti del proprietario sulla res se non nei limiti della destinazione alla medesima impressa.

2.2. L'art. 2645-ter cod. civ., introdotto dall'art. 39-novies, comma 1, D.L. n. 273/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2006, dispone: «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazion , o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso.

I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

Effetto essenziale della creazione del vincolo di destinazione è, dunque, la netta separazione dei beni vincolati dal restante patrimonio del conferente: a seguito della trascrizione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., quest'ultimo diviene opponibile ai terzi, con la conseguenza che i beni «vincolati» e i loro frutti sono sottratti alle azioni esecutive che non dipendano da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso (creandosi, così, un patrimonio separato rispetto a quello generale di cui il soggetto sia titolare).

La trascrizione dell'atto di destinazione ex art. 2645-Ler cod. civ. dà vita ad una separazione cd.

«unilaterale» che, costituendo eccezione alla regola generale di cui nell'articolo 2740 cod. civ. (ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «con tutti i propri beni presenti e futuri») riveste il carattere della relatività: il vincolo non preclude l'espropriazione forzata da parte dei creditori qualora il debito sia stato contratto per scopi conformi alla finalizzazione, con disposizione analoga a quella dettata in tema di fondo patrimoniale dall'art. 170 cod.civ.

L'efficacia dichiarativa della pubblicità del vincolo è riferita genericamente ai «terzi», potendosi ricomprendere in tale categoria non solo i creditori personali del conferente, ma anche i terzi subentranti nella titolarità dell'immobile.2.3.

La giurisprudenza civile della Corte di cassazioneipffig ha precisato che attraverso il negozio costitutivo si realizza l'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone del bene sottopostovi, imponendo la funzionalizzazione del diritto dominicale, che non viene trasferito ad altri, al perseguimento delle finalità volute, in questo caso di tutela della persona portatrice di disabilità (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 5, ordinanza n. 3735 del 04/02/2015).

E si è, altresì, evidenziato che l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.„ non determina il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio (cfr. Cass. civ., Sez.3, n. 29727 del 15/11/2019, Rv. 655834 - 01).

2.4. Così delineati la natura e gli effetti del vincolo di destinazione in esame, è indubbio che esso non incida sulla titolarità del bene vincolato, in quanto non determina né il trasferimento della proprietà in capo al beneficiario né la costituzione su di esso di diritti reali in senso proprio.

Nella specie, quindi, gli immobili oggetto di sequestro, pur gravati da vincolo ex art. 2645-ter cod. civ., risultano essere di proprietà dell'indagata; non rileva, di conseguenza, la mancata prova della intestazione fittizia dei beni che si porrebbe nel diverso caso, che qui non ricorre, in cui i beni oggetto di sequestro siano formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato.

2.5. La Corte di cassazione, del resto, ha già affermato, sia pure in tema di misure di prevenzione patrimoniali ma con analoghe argomentazioni, che la costituzione su un bene immobile di un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., non incide sulla disponibilità del bene stesso in capo al proposto (ove accertata ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1968), né, quindi, sulla sua confiscabilità„ in quanto il predetto vincolo non comprime i diritti del proprietario sul bene, se non nei limiti della destinazione impressa (cfr. Sez.5, n. 42605 del 23/09/2015, Rv. 265228 - 01).

2.6. Identico principio è stato affermato anche in relazione all'analogo istituto del fondo patrimoniale, evidenziandosi che i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di desdnazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti (cfr Sez. 3 n. 23621 del 17/07/2020, Rv.279824 - 01; Sez. 3, n. 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, Cervone, non mass.).

2.7. Non coglie nel segno, infine, il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza di Sez.5 n.1935 del 17 gennaio 2018; la pronuncia, infatti, è relativa al 5 cyj/ diverso istituto del sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod.proc.pen. (misura ablativa ridisegnata anche sulla falsariga del sequestro conservativo civile, previsto dall'art. 2905 cod. civ. e regolato, nella procedura, dall art. 671 cod. proc. civ., avente natura di pignoramento anticipato; cfr. Sez.

U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione), nella specie disposto, ai sensi del comma secondo, in favore della parte civile, a tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ed al connesso tema della possibilità per il creditore personale del proprietario di un bene vincolato ai sensi dell'art. 2645-ter cod.civ. di agire in via esecutiva sullo stesso.

2.8. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. non osta al sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca ex art 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non trasferendo la proprietà del bene in capo al beneficiario e non trattandosi, pertanto, di bene appartenente a persona estranea al reato, fermo restando l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con l'ordinanza del 4 maggio 2022 il Tribunale del Riesame di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del 10 novembre 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, ritenendo la sussistenza del fumus del reato ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. È stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di tale reato conseguito dalla ricorrente. Dall'ordinanza del Tribunale del riesame risulta che il sequestro preventivo è stato eseguito, rispetto al profitto indicato in euro 3.039.167,02, per euro 1.220.124,60 anche su beni immobili. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'assenza di motivazione nel provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame non avrebbe motivato in particolare sull'illegittimità del sequestro ex art. 2645-ter cod. civ., poiché i beni sottoposti a sequestro sono oggetto di vincolo di destinazione secondo la legge n. 112 del 2016. Mancherebbe nell'ordinanza impugnata la motivazione sul fumus e sul periculum in mora; l'obbligo della motivazione sarebbe stato assolto mediante il richiamo al provvedimento impugnato. Per quanto riguarda l'accollo come mezzo per la compensazione, sul difetto del fumus e la sola rilevanza amministrativa della condotta, il Tribunale del riesame si limiterebbe a non condividere la censura difensiva, alla luce delle circolari dell'Agenzia delle Entrate e della rilevanza penale ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 dell'inesistenza del credito. Sempre quanto all'accollo, con l'istanza di riesame era stato evidenziato che, poiché gli artt. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e 17 d.lgs. 241 del 1997 nulla affermano rispetto alla rilevanza penale di questo istituto, avrebbe dovuto ritenersi non punibile questa condotta. Il Tribunale del riesame non avrebbe valutato tale profilo. Tenuto conto della possibilità ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, a cui la ricorrente ha aderito, di definizione agevolata della controversia tributaria e della causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 il Tribunale avrebbe dovuto ritenere i fatti penalmente irrilevanti e revocare il sequestro. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'assenza di motivazione in relazione all'illegittimità del sequestro su beni sottoposti a vincolo di destinazione ex lege n. 112 del 2016. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente considerato inammissibile la censura concernente i beni sottoposti a sequestro, in quanto non competente a giudicare in ordine all'identificazione dei beni da sottoporre vincolo, competenza che spetta al giudice dell'esecuzione. La ricorrente, tuttavia, non ha posto alcuna questione in ordine all'individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, evidenziando con la documentazione depositata in udienza di aver usufruito dell'istituto ex art. 2645- te: cod. civ. La Procura della Repubblica avrebbe dovuto verificare l'esistenza sui beni sottoposti a sequestro di vincoli assoluti quali quello previsto dalla suddetta norma. La motivazione sul punto sarebbe insufficiente e di stile: sarebbe stato dimostrato che il figlio della ricorrente era affetto da atrofia muscolare spinale e che le abitazioni sequestrate non avrebbero potuto essere oggetto di confisca, trattandosi di beni sottoposti al vincolo ex art. 2645-ter cod. civ.; lo Stato non potrebbe neanche agire in esecuzione su tali beni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. 1.1. Il Tribunale del riesame ha esplicitamente motivato sulla sussistenza del furnus e del periculum in mora; ritenendo di poter integrare la motivazione del decreto genetico; tale parte della motivazione dell'ordinanza non è stata, però, specificamente contestata con il ricorso, mediante il confronto con le argomentazioni espresse dal Tribunale del riesame. 1.2. Il ricorso poi è manifestamente infondato quanto alla tesi esposta sull'accollo, poiché è contraria al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di reati tributari, integra il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti d'imposta a seguito di accollo fiscale compiuto attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto l'art. 17 del d.lgs 9 luglio 1997 n. 241 non solo non prevede il caso dell'accollo, ma richiede che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta (Sez. 3, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272712 - 01). 1.3. Il richiamo alla causa di non punibilità prevista dall'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000 è irrilevante, non essendo stato dimostrato l'integrale pagamento degli importi dovuti: la causa di non punibilità si concretizza solo con l'integrale pagamento. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Correttamente il Tribunale ha ritenuto non ostativo al disposto sequestro il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. gravante sugli immobili di proprietà dell'indagata in favore del figlio, evidenziando che un :siffatto vincolo non comprime i diritti del proprietario sulla res se non nei limiti della destinazione alla medesima impressa. 2.2. L'art. 2645-ter cod. civ., introdotto dall'art. 39-novies, comma 1, D.L. n. 273/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2006, dispone: «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazion , o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo». Effetto essenziale della creazione del vincolo di destinazione è, dunque, la netta separazione dei beni vincolati dal restante patrimonio del conferente: a seguito della trascrizione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., quest'ultimo diviene opponibile ai terzi, con la conseguenza che i beni «vincolati» e i loro frutti sono sottratti alle azioni esecutive che non dipendano da debiti assunti proprio con riferimento al vincolo stesso (creandosi, così, un patrimonio separato rispetto a quello generale di cui il soggetto sia titolare). La trascrizione dell'atto di destinazione ex art. 2645-Ler cod. civ. dà vita ad una separazione cd. «unilaterale» che, costituendo eccezione alla regola generale di cui nell'articolo 2740 cod. civ. (ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «con tutti i propri beni presenti e futuri») riveste il carattere della relatività: il vincolo non preclude l'espropriazione forzata da parte dei creditori qualora il debito sia stato contratto per scopi conformi alla finalizzazione, con disposizione analoga a quella dettata in tema di fondo patrimoniale dall'art. 170 cod.civ. L'efficacia dichiarativa della pubblicità del vincolo è riferita genericamente ai «terzi», potendosi ricomprendere in tale categoria non solo i creditori personali del conferente, ma anche i terzi subentranti nella titolarità dell'immobile.2.3. La giurisprudenza civile della Corte di cassazioneipffig ha precisato che attraverso il negozio costitutivo si realizza l'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone del bene sottopostovi, imponendo la funzionalizzazione del diritto dominicale, che non viene trasferito ad altri, al perseguimento delle finalità volute, in questo caso di tutela della persona portatrice di disabilità (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 5, ordinanza n. 3735 del 04/02/2015). E si è, altresì, evidenziato che l'atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ.„ non determina il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio (cfr. Cass. civ., Sez.3, n. 29727 del 15/11/2019, Rv. 655834 - 01). 2.4. Così delineati la natura e gli effetti del vincolo di destinazione in esame, è indubbio che esso non incida sulla titolarità del bene vincolato, in quanto non determina né il trasferimento della proprietà in capo al beneficiario né la costituzione su di esso di diritti reali in senso proprio. Nella specie, quindi, gli immobili oggetto di sequestro, pur gravati da vincolo ex art. 2645-ter cod. civ., risultano essere di proprietà dell'indagata; non rileva, di conseguenza, la mancata prova della intestazione fittizia dei beni che si porrebbe nel diverso caso, che qui non ricorre, in cui i beni oggetto di sequestro siano formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell'indagato. 2.5. La Corte di cassazione, del resto, ha già affermato, sia pure in tema di misure di prevenzione patrimoniali ma con analoghe argomentazioni, che la costituzione su un bene immobile di un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 2645-ter cod. civ., non incide sulla disponibilità del bene stesso in capo al proposto (ove accertata ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1968), né, quindi, sulla sua confiscabilità„ in quanto il predetto vincolo non comprime i diritti del proprietario sul bene, se non nei limiti della destinazione impressa (cfr. Sez.5, n. 42605 del 23/09/2015, Rv. 265228 - 01). 2.6. Identico principio è stato affermato anche in relazione all'analogo istituto del fondo patrimoniale, evidenziandosi che i beni costituenti il fondo patrimoniale possono essere aggrediti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, gravando sui medesimi un mero vincolo di desdnazione che non attiene alla titolarità del diritto di proprietà, e quindi, al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicché i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti (cfr Sez. 3 n. 23621 del 17/07/2020, Rv.279824 - 01; Sez. 3, n. 1709 del 25/10/2012, dep. 2013, Cervone, non mass.). 2.7. Non coglie nel segno, infine, il richiamo effettuato dal ricorrente alla sentenza di Sez.5 n.1935 del 17 gennaio 2018; la pronuncia, infatti, è relativa al 5 cyj/ diverso istituto del sequestro conservativo di cui all'art. 316 cod.proc.pen. (misura ablativa ridisegnata anche sulla falsariga del sequestro conservativo civile, previsto dall'art. 2905 cod. civ. e regolato, nella procedura, dall art. 671 cod. proc. civ., avente natura di pignoramento anticipato; cfr. Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione), nella specie disposto, ai sensi del comma secondo, in favore della parte civile, a tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ed al connesso tema della possibilità per il creditore personale del proprietario di un bene vincolato ai sensi dell'art. 2645-ter cod.civ. di agire in via esecutiva sullo stesso. 2.8. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. non osta al sequestro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca ex art 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, non trasferendo la proprietà del bene in capo al beneficiario e non trattandosi, pertanto, di bene appartenente a persona estranea al reato, fermo restando l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione impresso. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al p
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