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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 38674/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI delega dichiarata oralmente in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10 febbraio - 21 marzo 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] classe 1989 avverso l'ordinanza 21 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso, indagato per i reati di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato cosca Bellocco (capo 1), concorso nell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso sino al 14 gennaio 2020 (capo 27), concorso nell'estorsione in danno di Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso sino al 20 gennaio 2020 (capo 31).

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Premesso che il ricorrente era stato attinto da ordinanza custodiale, eseguita in data 20 aprile 2021, nel proc. n. 4582/2017, in relazione a condotte estorsive, rientranti nel programma della cosca Bellocco, ricorreva il requisito della connessione, per il vincolo della continuazione, tra i reati delle due ordinanze, e la non posteriorità del reato associativo, in assenza di elementi significativi della permanenza della condotta associativa anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza custodiale.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in relazione al capo

27. Dalla conversazione in data 22 dicembre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era ricavabile unicamente che il ricorrente avrebbe ricevuto dalla vittima Careri una somma di denaro, ma non anche la consapevolezza in capo al ricorrente che quella somma di danaro costituiva il profitto del delitto di estorsione, commesso da [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in relazione al capo

31. Dalla conversazione in data 14 gennaio 2020 risultava che il ricorrente si era lamentato con [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la vittima dell'estorsione aveva minacciato di denunciare il padre del ricorrente, doglianza cui il Palaia aveva risposto che nell'estorsione era coinvolto altro soggetto, omonimo del padre del ricorrente.

Il ricorrente aveva poi dato indicazione al Palaia di non avanzare pretese nei confronti della persona offesa Miano, accettando unicamente la somma che fosse stata offerta.

Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziarla in relazione al capo

1. Il dichiarante [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente escluso il coinvolgimento del ricorrente nei "traffici" del sodalizio, mentre dalle vicende di cui ai capi 27 e 31, non emerge l'attribuzione al ricorrente di un ruolo nel settore estorsioni, risultando, piuttosto, coinvolto nel settore il cugino [OSCURATO:PERSONA], né un ruolo viene rivendicato ovvero assunto dal ricorrente.

Già l'ordinanza genetica aveva rilevato che non vi erano elementi in relazione all'ipotizzata opera di mediazione con la cosca Lamari.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto.

1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 297 cod. proc. pen., da applicare nel caso in esame, con conseguente decorso dei termini di durata della misura cautelare.

Sul punto, l'ordinanza impugnata, alle pagine 42 e seguenti, ha osservato che il reato associativo - contestato solo nel presente procedimento - riguarda condotta protrattasi anche oltre la data di esecuzione della prima ordinanza custodiale, e dunque fattispecie di reato successiva rispetto all'esecuzione della prima misura; inoltre, tra reato associativo e fattispecie di estorsione (contestate anche nella prima ordinanza) non era riscontrabile un comune disegno criminoso, con conseguente insussistenza della connessione tra procedimenti.

La difesa rileva la connessione, in ragione del vincolo della continuazione, tra i reati oggetto della misura cautelare con quelli in relazione ai quali era stata applicata una precedente misura, eseguita in data 20 aprile 2021, e la anteriorità dei reati della misura in esame rispetto a quelli della prima ordinanza custodiale; in particolare, la prova della condotta associativa era stata fondata su emergenze investigative tutte anteriori all'esecuzione della prima ordinanza ed, inoltre, non vi era alcun elemento, relativo ad epoca successiva al 20 aprile 2021, che riscontrasse positivamente la permanenza della condotta associativa anche dopo l'avvenuta carcerazione.

Il motivo è infondato.

1.1. Nell'interpretazione della norma di cui all'art. 297 cod. proc. pen., la giurisprudenza (Sez.

U, n. 21957 del 22.3.2005, Rahulia, Rv. 231058; Sez.

U, n.14535 del 19.12.2006, Librato, Rv. 235911) ha distinto il caso in cui le ordinanze cautelari siano state emesse nel medesimo procedimento dal caso concernente ordinanze emesse in procedimenti distinti.

Se le ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento, la retrodatazione dei termini della seconda ordinanza opera automaticamente se le ordinanze riguardano lo stesso fatto ovvero fatti diversi, connessi e commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; nel caso in cui le ordinanze riguardino fatti diversi e non connessi, la retrodatazione opera solo se le prove del secondo reato erano desumibili dagli atti acquisiti al momento della prima ordinanza.

Se le ordinanze vengono emesse in diversi procedimenti e riguardano fatti diversi, la retrodatazione opera nel caso di fatti connessi, commessi anteriormente all'esecuzione della prima ordinanza e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato, ovvero nel caso di fatti non connessi, commessi anteriormente all'esecuzione della prima ordinanza e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero.

Dunque, lo scrutinio giudiziale in ordine alla sussistenza, o meno, della fattispecie processuale della così detta retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare richiede la verifica se trattasi di ordinanze emesse nello stesso ovvero in procedimenti diversi; la relazione tra i reati in ordine ai quali sono stati emesse le ordinanze: se trattasi dello stesso fatto ovvero di fatti diversi, in rapporto di connessione, o meno; il momento in cui il compendio indiziario relativo al secondo reato era venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

1.2. Nel caso in esame si discute di misure cautelari applicate in diversi procedimenti, pendenti avanti la medesima autorità giudiziaria, e per diverse fattispecie, riguardando la prima ordinanza fatti di estorsione e, la seconda, altre estorsioni e reato associativo.

Risulta decisivo l'accertamento in ordine al tempus commissí delictí del reato associativo, e, in particolare, se esso è anteriore ovvero successivo rispetto alla data di esecuzione della prima ordinanza custodiale.L'imputazione si articola con contestazione così detta aperta: "da epoca imprecisata, accertato nel settembre 2019 a tutt'oggi".

Posto che, pacificamente, nel caso di reato permanente viene in rilievo il momento di cessazione della permanenza, si è precisato che "Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza" ( Sez.

U, n. 14535 del 19.12.2006, Librato, Rv. 235911; Sez.

U, n. 48109 del 18.7.2018, Giorgi), salvo che "gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza" (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, GENIDONI, Rv. 279222).

Nel caso in esame, stante la perdurante vitalità del sodalizio mafioso de quo, non risulta alcuna emergenza significativa di un distacco, intervenuto successivamente all'esecuzione della prima misura custodiale, dal sodalizio da parte del ricorrente, e dunque risulta motivata in termini in questa sede non censurabili l'accertamento, in concreto, della permanenza della condotta associativa ascritta al ricorrente anche in relazione ad epoca successiva al 20 aprile 2021.

Risultando, dunque, la non anteriorità del reato associativo, difetta un requisito per l'applicazione della così detta retrodatazione dei termini di custodia cautelare.

2. Il secondo motivo propone censura motivazionale in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 27, ove è contestato al ricorrente il concorso nel delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale, acquirente di un terreno situato nell'area geografica controllata dalla cosca Bellocco, era stato costretto alla corresponsione, in favore della cosca medesima, della complessiva somma di € 10.000, consegnandone una parte a mani del ricorrente.

La vicenda è stata ricostruita sulla base di una conversazione, intercorsa il 22 dicembre 2019, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito ai suoi interlocutori di aver imposto alle parti di una compravendita di terreni situati nella zona controllata dalla cosca, il pagamento della somma di € 10.000, somma che era stata interamente versata dal compratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva consegnato la somma di C 7.000 al ricorrente, il quale, poi, ne aveva consegnato solo una parte a [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza ha valorizzato anche un passaggio, attribuito a [OSCURATO:PERSONA], del colloquio per ritenere accertato che l'intervento del ricorrente era avvenuto su mandato della zia [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo di ricorso denuncia il travisamento proprio di detto passaggio dichiarativo, in quanto il riferimento al "nipote" (incaricato alla riscossione della così detta tangente) fatto dalla zia [OSCURATO:PERSONA] doveva essere inteso in relazione proprio a [OSCURATO:PERSONA], e non a [OSCURATO:PERSONA] classe 1989 (pure nipote di [OSCURATO:PERSONA]), con il quale la donna stava parlando.

Da tale lettura della captazione discenderebbe che il ricorrente, nel ricevere il denaro da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto contezza della causa della dazione, di tal che difetterebbe in capo al ricorrente la consapevolezza di concorrere nell'estorsione.

Il motivo è generico, in quanto ripropone argomento già valutato dal Tribunale, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza.

I giudici, alle pagine 32 e 33, hanno evidenziato che la captazione dava contezza del fatto che entrambi i nipoti ([OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente) si erano recati dalla zia Serafina per consegnarle il provento dell'estorsione, e che la zia aveva rimarcato a [OSCURATO:PERSONA] che della vicenda doveva occuparsi il "nipote", espressione con la quale intendeva riferirsi all'altro nipote presente, e dunque al ricorrente.

In relazione a tale passaggio motivazionale il motivo non ha svolto alcuna Ut15 critica, limitandosi a proporre altra lettura della captazione, che il collegio, cui è precluso l'esame dirette delle prove, non può apprezzare.

Inoltre, il motivo deduce altro argomento di merito, laddove sostiene che il ricorrente, asseritamente intervenuto in vicenda che non lo riguardava, non avrebbe avuto contezza del fatto che il denaro incassato costituiva il profitto di una estorsione, argomento che si contrappone alla considerazione secondo la quale le modalità del fatto erano, invece, significative della consapevolezza in capo al ricorrente che si trattava del pagamento di una tangente.

Anche da questo punto di vista la difesa sollecita il collegio ad una rivalutazione del merito, che si pone al di là dei limiti entro i quali è consentito, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione.

3. Il terzo motivo propone censura motivazionale in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 31, ove è contestato al ricorrente il concorso nel delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato 6 .Y( costretto alla corresponsione, in favore della cosca medesima, di una somma di denaro.

I giudici del merito cautelare hanno ricostruito la vicenda sulla base di conversazioni, oggetto di captazione, intercorse tra i protagonisti di essa.

In particolare e relativamente alla posizione del ricorrente, era emerso che la persona offesa, per evitare di dover corrispondere la somma di denaro che gli era stata chiesta, si era rivolto a persone di sua fiducia che, a loro volta, avevano contattato il ricorrente, il quale, il 14 gennaio 2020 nel corso di comunicazione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva loro riferito del contatto avuto, precisando di aver sollecitato [OSCURATO:PERSONA] di pagare quanto gli era stato chiesto; circostanza che il 21 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato a Palaia.

Il motivo di ricorso denuncia il sostanziale travisamento del compendio dichiarativo emergente dalle captazioni, risultando che il ricorrente fosse estraneo alla vicenda estorsiva, ordinata da [OSCURATO:PERSONA] su mandato di [OSCURATO:PERSONA] classe 1983; che il ricorrente si era rivolto a Palaia solo a tutela del padre [OSCURATO:PERSONA] classe 1950 che la persona offesa voleva denunciare; che, in definitiva, il ricorrente era intervenuto a favore del Miano, affermando che era sufficiente la somma di C

200. Il motivo ha contenuto di merito.

L'ordinanza impugnata ha dato ampio resoconto del contenuto dichiarativo acquisito, dal quale risulta, univocamente, che il ricorrente aveva confermato al Miano che doveva pagare, intervento che ha costituito un contributo concorsuale al reato.

La difesa propone una lettura alternativa delle conversazioni, assumendo che il contenuto dell'intervento del ricorrente era significativo della sua connivenza rispetto all'estorsione, ma non anche di un suo concorso.

Il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e non formula una critica alla struttura della giustificazione data, bensì propone una diversa ricostruzione della condotta del ricorrente, nella prospettiva di una nuova valutazione del merito che il collegio non può compiere.

4. Il quarto motivo censura la motivazione sulla gravità indiziaria in relazione alla condotta associativa ascritta al capo

1. L'ordinanza ha rilevato che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore Albanese - il quale aveva indicato il ricorrente come sodale cui [OSCURATO:PERSONA] classe 1937 aveva nel 2014 conferito la "dote" - erano confermate sia dagli esiti di un distinto procedimento, così detto operazione Pecunia, nel quale all'indagato erano stati attribuiti delitti di estorsione, sia dalle captazioni acquisite nel 7 /96( presente procedimento e, in particolare, dagli elementi probatori significativi di un coinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni di cui ai capi 27 e

31. Il motivo di ricorso evidenzia che, invece, proprie le emergenze relative ai due episodi di estorsioni ascritti nel presente procedimento sarebbero significative, non solo, di una estraneità del ricorrente rispetto alle singole condotte criminose, ma anche rispetto alla cosca Bellocco, vuoi perché egli non aveva ricevuto alcun mandato a compiere le estorsioni vuoi perché il suo intervento era stato funzionale a tutelare le persone offese.

Inoltre, alcun elemento probatorio era emerso con riguardo al ruolo, ascritto nell'imputazione, di mediatore per la cosca Bellocco nei contrasti con la cosca Lamari.

Il motivo ha contenuto di merito ed è generico.

Si deve, innanzitutto, rilevare che la difesa, nel censurare, sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata non si confronta con le argomentazioni svolte dal Tribunale alle pagine 37-39, laddove si dà conto del ruolo centrale, nel compendio probatorio di accusa, delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenuto attendibile in ragione della precisione del narrato, e delle conferme all'accusa desumibili dal coinvolgimento del ricorrente in plurime condotte di estorsione, oggetto del presente procedimento e di altro.

Con riguardo alla chiamata di correo, il motivo si limita, con prospettiva di merito, a definire le dichiarazioni del collaboratore "generiche e non riscontrate", quanto al conferimento della così detta "dote" di 'ndrangheta, e "ultronee", quanto all'attribuzione di un ruolo associativo.

Con riguardo alla valutazione di attendibilità, il motivo ne propone direttamente una negativa, senza alcuna critica - vuoi per omessa risposta a deduzioni formulate vuoi per manifesta illogicità ovvero per travisamento del dato probatorio - alla struttura della motivazione resa sul punto dai giudici del merito cautelare.

Il motivo, inoltre, propone direttamente una valutazione di sostanziale irrilevanza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore, citando un passo dichiarativo - nel quale il collaboratore attribuisce al ricorrente una posizione gregaria rispetto a quella del fratello [OSCURATO:PERSONA] classe 1987 -, così sottoponendo al collegio il materiale probatorio, che non può essere rivalutato nel merito nel giudizio di legittimità.

Con riguardo, poi, al coinvolgimento del ricorrente in fatti di estorsione - che nella prospettiva dei giudici del merito costituiscono riscontro alla chiamata di correo proveniente dall'Albanese -, il motivo è silente rispetto alle emergenze acquisite nel distinto procedimento Handover-Pecunia, mentre, con riguardo alle fattispecie ascritte ai capi 27 e 31 dell'imputazione provvisoria nel presente procedimento, vengono riproposti i rilievi critici, attinenti direttamente al merito dell'accusa specifica, già esaminati.

5. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI delega dichiarata oralmente in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 febbraio - 21 marzo 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] classe 1989 avverso l'ordinanza 21 novembre 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso, indagato per i reati di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato cosca Bellocco (capo 1), concorso nell'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso sino al 14 gennaio 2020 (capo 27), concorso nell'estorsione in danno di Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso sino al 20 gennaio 2020 (capo 31). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Premesso che il ricorrente era stato attinto da ordinanza custodiale, eseguita in data 20 aprile 2021, nel proc. n. 4582/2017, in relazione a condotte estorsive, rientranti nel programma della cosca Bellocco, ricorreva il requisito della connessione, per il vincolo della continuazione, tra i reati delle due ordinanze, e la non posteriorità del reato associativo, in assenza di elementi significativi della permanenza della condotta associativa anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza custodiale. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in relazione al capo 27. Dalla conversazione in data 22 dicembre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era ricavabile unicamente che il ricorrente avrebbe ricevuto dalla vittima Careri una somma di denaro, ma non anche la consapevolezza in capo al ricorrente che quella somma di danaro costituiva il profitto del delitto di estorsione, commesso da [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in relazione al capo 31. Dalla conversazione in data 14 gennaio 2020 risultava che il ricorrente si era lamentato con [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la vittima dell'estorsione aveva minacciato di denunciare il padre del ricorrente, doglianza cui il Palaia aveva risposto che nell'estorsione era coinvolto altro soggetto, omonimo del padre del ricorrente. Il ricorrente aveva poi dato indicazione al Palaia di non avanzare pretese nei confronti della persona offesa Miano, accettando unicamente la somma che fosse stata offerta. Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziarla in relazione al capo 1. Il dichiarante [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente escluso il coinvolgimento del ricorrente nei "traffici" del sodalizio, mentre dalle vicende di cui ai capi 27 e 31, non emerge l'attribuzione al ricorrente di un ruolo nel settore estorsioni, risultando, piuttosto, coinvolto nel settore il cugino [OSCURATO:PERSONA], né un ruolo viene rivendicato ovvero assunto dal ricorrente. Già l'ordinanza genetica aveva rilevato che non vi erano elementi in relazione all'ipotizzata opera di mediazione con la cosca Lamari. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 297 cod. proc. pen., da applicare nel caso in esame, con conseguente decorso dei termini di durata della misura cautelare. Sul punto, l'ordinanza impugnata, alle pagine 42 e seguenti, ha osservato che il reato associativo - contestato solo nel presente procedimento - riguarda condotta protrattasi anche oltre la data di esecuzione della prima ordinanza custodiale, e dunque fattispecie di reato successiva rispetto all'esecuzione della prima misura; inoltre, tra reato associativo e fattispecie di estorsione (contestate anche nella prima ordinanza) non era riscontrabile un comune disegno criminoso, con conseguente insussistenza della connessione tra procedimenti. La difesa rileva la connessione, in ragione del vincolo della continuazione, tra i reati oggetto della misura cautelare con quelli in relazione ai quali era stata applicata una precedente misura, eseguita in data 20 aprile 2021, e la anteriorità dei reati della misura in esame rispetto a quelli della prima ordinanza custodiale; in particolare, la prova della condotta associativa era stata fondata su emergenze investigative tutte anteriori all'esecuzione della prima ordinanza ed, inoltre, non vi era alcun elemento, relativo ad epoca successiva al 20 aprile 2021, che riscontrasse positivamente la permanenza della condotta associativa anche dopo l'avvenuta carcerazione. Il motivo è infondato. 1.1. Nell'interpretazione della norma di cui all'art. 297 cod. proc. pen., la giurisprudenza (Sez. U, n. 21957 del 22.3.2005, Rahulia, Rv. 231058; Sez. U, n.14535 del 19.12.2006, Librato, Rv. 235911) ha distinto il caso in cui le ordinanze cautelari siano state emesse nel medesimo procedimento dal caso concernente ordinanze emesse in procedimenti distinti. Se le ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento, la retrodatazione dei termini della seconda ordinanza opera automaticamente se le ordinanze riguardano lo stesso fatto ovvero fatti diversi, connessi e commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; nel caso in cui le ordinanze riguardino fatti diversi e non connessi, la retrodatazione opera solo se le prove del secondo reato erano desumibili dagli atti acquisiti al momento della prima ordinanza. Se le ordinanze vengono emesse in diversi procedimenti e riguardano fatti diversi, la retrodatazione opera nel caso di fatti connessi, commessi anteriormente all'esecuzione della prima ordinanza e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato, ovvero nel caso di fatti non connessi, commessi anteriormente all'esecuzione della prima ordinanza e desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il primo reato se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. Dunque, lo scrutinio giudiziale in ordine alla sussistenza, o meno, della fattispecie processuale della così detta retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare richiede la verifica se trattasi di ordinanze emesse nello stesso ovvero in procedimenti diversi; la relazione tra i reati in ordine ai quali sono stati emesse le ordinanze: se trattasi dello stesso fatto ovvero di fatti diversi, in rapporto di connessione, o meno; il momento in cui il compendio indiziario relativo al secondo reato era venuto a conoscenza dell'autorità giudiziaria. 1.2. Nel caso in esame si discute di misure cautelari applicate in diversi procedimenti, pendenti avanti la medesima autorità giudiziaria, e per diverse fattispecie, riguardando la prima ordinanza fatti di estorsione e, la seconda, altre estorsioni e reato associativo. Risulta decisivo l'accertamento in ordine al tempus commissí delictí del reato associativo, e, in particolare, se esso è anteriore ovvero successivo rispetto alla data di esecuzione della prima ordinanza custodiale.L'imputazione si articola con contestazione così detta aperta: "da epoca imprecisata, accertato nel settembre 2019 a tutt'oggi". Posto che, pacificamente, nel caso di reato permanente viene in rilievo il momento di cessazione della permanenza, si è precisato che "Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza" ( Sez. U, n. 14535 del 19.12.2006, Librato, Rv. 235911; Sez. U, n. 48109 del 18.7.2018, Giorgi), salvo che "gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza" (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, GENIDONI, Rv. 279222). Nel caso in esame, stante la perdurante vitalità del sodalizio mafioso de quo, non risulta alcuna emergenza significativa di un distacco, intervenuto successivamente all'esecuzione della prima misura custodiale, dal sodalizio da parte del ricorrente, e dunque risulta motivata in termini in questa sede non censurabili l'accertamento, in concreto, della permanenza della condotta associativa ascritta al ricorrente anche in relazione ad epoca successiva al 20 aprile 2021. Risultando, dunque, la non anteriorità del reato associativo, difetta un requisito per l'applicazione della così detta retrodatazione dei termini di custodia cautelare. 2. Il secondo motivo propone censura motivazionale in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 27, ove è contestato al ricorrente il concorso nel delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale, acquirente di un terreno situato nell'area geografica controllata dalla cosca Bellocco, era stato costretto alla corresponsione, in favore della cosca medesima, della complessiva somma di € 10.000, consegnandone una parte a mani del ricorrente. La vicenda è stata ricostruita sulla base di una conversazione, intercorsa il 22 dicembre 2019, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In quell'occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito ai suoi interlocutori di aver imposto alle parti di una compravendita di terreni situati nella zona controllata dalla cosca, il pagamento della somma di € 10.000, somma che era stata interamente versata dal compratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva consegnato la somma di C 7.000 al ricorrente, il quale, poi, ne aveva consegnato solo una parte a [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza ha valorizzato anche un passaggio, attribuito a [OSCURATO:PERSONA], del colloquio per ritenere accertato che l'intervento del ricorrente era avvenuto su mandato della zia [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo di ricorso denuncia il travisamento proprio di detto passaggio dichiarativo, in quanto il riferimento al "nipote" (incaricato alla riscossione della così detta tangente) fatto dalla zia [OSCURATO:PERSONA] doveva essere inteso in relazione proprio a [OSCURATO:PERSONA], e non a [OSCURATO:PERSONA] classe 1989 (pure nipote di [OSCURATO:PERSONA]), con il quale la donna stava parlando. Da tale lettura della captazione discenderebbe che il ricorrente, nel ricevere il denaro da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto contezza della causa della dazione, di tal che difetterebbe in capo al ricorrente la consapevolezza di concorrere nell'estorsione. Il motivo è generico, in quanto ripropone argomento già valutato dal Tribunale, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza. I giudici, alle pagine 32 e 33, hanno evidenziato che la captazione dava contezza del fatto che entrambi i nipoti ([OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente) si erano recati dalla zia Serafina per consegnarle il provento dell'estorsione, e che la zia aveva rimarcato a [OSCURATO:PERSONA] che della vicenda doveva occuparsi il "nipote", espressione con la quale intendeva riferirsi all'altro nipote presente, e dunque al ricorrente. In relazione a tale passaggio motivazionale il motivo non ha svolto alcuna Ut15 critica, limitandosi a proporre altra lettura della captazione, che il collegio, cui è precluso l'esame dirette delle prove, non può apprezzare. Inoltre, il motivo deduce altro argomento di merito, laddove sostiene che il ricorrente, asseritamente intervenuto in vicenda che non lo riguardava, non avrebbe avuto contezza del fatto che il denaro incassato costituiva il profitto di una estorsione, argomento che si contrappone alla considerazione secondo la quale le modalità del fatto erano, invece, significative della consapevolezza in capo al ricorrente che si trattava del pagamento di una tangente. Anche da questo punto di vista la difesa sollecita il collegio ad una rivalutazione del merito, che si pone al di là dei limiti entro i quali è consentito, nel giudizio di legittimità, il sindacato sulla motivazione. 3. Il terzo motivo propone censura motivazionale in relazione al giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 31, ove è contestato al ricorrente il concorso nel delitto di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato 6 .Y( costretto alla corresponsione, in favore della cosca medesima, di una somma di denaro. I giudici del merito cautelare hanno ricostruito la vicenda sulla base di conversazioni, oggetto di captazione, intercorse tra i protagonisti di essa. In particolare e relativamente alla posizione del ricorrente, era emerso che la persona offesa, per evitare di dover corrispondere la somma di denaro che gli era stata chiesta, si era rivolto a persone di sua fiducia che, a loro volta, avevano contattato il ricorrente, il quale, il 14 gennaio 2020 nel corso di comunicazione con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva loro riferito del contatto avuto, precisando di aver sollecitato [OSCURATO:PERSONA] di pagare quanto gli era stato chiesto; circostanza che il 21 gennaio 2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato a Palaia. Il motivo di ricorso denuncia il sostanziale travisamento del compendio dichiarativo emergente dalle captazioni, risultando che il ricorrente fosse estraneo alla vicenda estorsiva, ordinata da [OSCURATO:PERSONA] su mandato di [OSCURATO:PERSONA] classe 1983; che il ricorrente si era rivolto a Palaia solo a tutela del padre [OSCURATO:PERSONA] classe 1950 che la persona offesa voleva denunciare; che, in definitiva, il ricorrente era intervenuto a favore del Miano, affermando che era sufficiente la somma di C 200. Il motivo ha contenuto di merito. L'ordinanza impugnata ha dato ampio resoconto del contenuto dichiarativo acquisito, dal quale risulta, univocamente, che il ricorrente aveva confermato al Miano che doveva pagare, intervento che ha costituito un contributo concorsuale al reato. La difesa propone una lettura alternativa delle conversazioni, assumendo che il contenuto dell'intervento del ricorrente era significativo della sua connivenza rispetto all'estorsione, ma non anche di un suo concorso. Il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e non formula una critica alla struttura della giustificazione data, bensì propone una diversa ricostruzione della condotta del ricorrente, nella prospettiva di una nuova valutazione del merito che il collegio non può compiere. 4. Il quarto motivo censura la motivazione sulla gravità indiziaria in relazione alla condotta associativa ascritta al capo 1. L'ordinanza ha rilevato che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore Albanese - il quale aveva indicato il ricorrente come sodale cui [OSCURATO:PERSONA] classe 1937 aveva nel 2014 conferito la "dote" - erano confermate sia dagli esiti di un distinto procedimento, così detto operazione Pecunia, nel quale all'indagato erano stati attribuiti delitti di estorsione, sia dalle captazioni acquisite nel 7 /96( presente procedimento e, in particolare, dagli elementi probatori significativi di un coinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni di cui ai capi 27 e 31. Il motivo di ricorso evidenzia che, invece, proprie le emergenze relative ai due episodi di estorsioni ascritti nel presente procedimento sarebbero significative, non solo, di una estraneità del ricorrente rispetto alle singole condotte criminose, ma anche rispetto alla cosca Bellocco, vuoi perché egli non aveva ricevuto alcun mandato a compiere le estorsioni vuoi perché il suo intervento era stato funzionale a tutelare le persone offese. Inoltre, alcun elemento probatorio era emerso con riguardo al ruolo, ascritto nell'imputazione, di mediatore per la cosca Bellocco nei contrasti con la cosca Lamari. Il motivo ha contenuto di merito ed è generico. Si deve, innanzitutto, rilevare che la difesa, nel censurare, sul punto, la motivazione dell'ordinanza impugnata non si confronta con le argomentazioni svolte dal Tribunale alle pagine 37-39, laddove si dà conto del ruolo centrale, nel compendio probatorio di accusa, delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenuto attendibile in ragione della precisione del narrato, e delle conferme all'accusa desumibili dal coinvolgimento del ricorrente in plurime condotte di estorsione, oggetto del presente procedimento e di altro. Con riguardo alla chiamata di correo, il motivo si limita, con prospettiva di merito, a definire le dichiarazioni del collaboratore "generiche e non riscontrate", quanto al conferimento della così detta "dote" di 'ndrangheta, e "ultronee", quanto all'attribuzione di un ruolo associativo. Con riguardo alla valutazione di attendibilità, il motivo ne propone direttamente una negativa, senza alcuna critica - vuoi per omessa risposta a deduzioni formulate vuoi per manifesta illogicità ovvero per travisamento del dato probatorio - alla struttura della motivazione resa sul punto dai giudici del merito cautelare. Il motivo, inoltre, propone direttamente una valutazione di sostanziale irrilevanza probatoria delle dichiarazioni del collaboratore, citando un passo dichiarativo - nel quale il collaboratore attribuisce al ricorrente una posizione gregaria rispetto a quella del fratello [OSCURATO:PERSONA] classe 1987 -, così sottoponendo al collegio il materiale probatorio, che non può essere rivalutato nel merito nel giudizio di legittimità. Con riguardo, poi, al coinvolgimento del ricorrente in fatti di estorsione - che nella prospettiva dei giudici del merito costituiscono riscontro alla chiamata di correo proveniente dall'Albanese -, il motivo è silente rispetto alle emergenze acquisite nel distinto procedimento Handover-Pecunia, mentre, con riguardo alle fattispecie ascritte ai capi 27 e 31 dell'imputazione provvisoria nel presente procedimento, vengono riproposti i rilievi critici, attinenti direttamente al merito dell'accusa specifica, già esaminati. 5. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 38674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris