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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 14653/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26995 2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difes i dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in allegato al controricorso -controricorrenti– avverso la sentenza n. 903/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA,depositata il 14 / 7 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’ appell o avverso la sentenza n. 182/2020 emessa dalla Commissione t ributaria p rovinciale di Lucca, in rigettodei ricorsi, riuniti,proposti dal N otai o [OSCURATO:PERSONA] (nella sua qualità di responsabile d'imposta) e da T olentino S.r.L. (di seguito la Società) avversoavviso di liquidazione contenente la pretesa di maggiore imposta di registro in relazione all'atto di cessione d'azienda stipulato dalla Società in data 6/6/2019, avente ad oggetto complesso aziendale esercente l'attività di cartiera e cartotecnica di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca, cessione posta in essere nell'ambito della procedura concorsuale con atto a rogitodel [OSCURATO:PERSONA] ; il Notaio e la Societàresistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 43, 21 , comma 3, e 51 , comma 4 , del d.P.R. n. 131/1986, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullato l’atto impositivo senza valutare che l'accollo dei debiti TFR costituiva una modalità di pagamento del prezzo e non potevaessere dedotto dalla base imponibile, avendo le stesse parti contraenti dichiarato nell’atto che i debiti del TFR costituivanoparte integrante del prezzo;

1.2. con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, circa l’insussistenza della rettificadel valore del cespite da parte dell’Erario ;

1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.,nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’eccepita carenza di legittimazione e difetto di interesse in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stato notificato l’avviso di liquidazione al solo notaio rogante;

1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale condannato l’Ufficio alle spese del giudizio per entrambi i gradi di giudizio senza disporre invece la compensazione delle spese di lite «in considerazione dell’esito oscillante del giudizio»;

2.1. viene in rilievo, nel caso che occupa, la questione dell’applicazione dell’imposta di registro mediante determinazione del valore dell'atto di acquisto del complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti; 2.2.il Collegio , in ordine a lla determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti— che l'art. 51, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, pone a base normale della tassazione — , ritiene opportuno rimeditare la questione, di rilievo nomofilattico, dell’inde ducibilità, dal prezzo indicato nel contratto, del le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, in quanto operazione prevista dall'art. 51, comma quarto, del d.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l'Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n n. 22099 / 2016, 22223/2011, 12215/2008);

2.3. il Collegio ravvisa, invero,l’esigenza di verificare, relativamente alle passività aziendali, l’applicabilità dell’art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131/1986anche laddove il valore dichiarato dalle parti non sia oggetto di rettifica,tenuto conto anche del dato letterale della norma, che impone la sua applicazione nel caso in cui il valore dichiarato dalle parti «è controllato» dall' U fficio e non già solo quando detto valore viene rettificato;

2.4. sussiste, dunque,stante il rilievo nomofilattico della questione, laparticolare rilevanza, giustificante la rimessione della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienzae manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26995 2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difes i dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in allegato al controricorso -controricorrenti– avverso la sentenza n. 903/2022 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA,depositata il 14 / 7 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del13/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato a quattro motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’ appell o avverso la sentenza n. 182/2020 emessa dalla Commissione t ributaria p rovinciale di Lucca, in rigettodei ricorsi, riuniti,proposti dal N otai o [OSCURATO:PERSONA] (nella sua qualità di responsabile d'imposta) e da T olentino S.r.L. (di seguito la Società) avversoavviso di liquidazione contenente la pretesa di maggiore imposta di registro in relazione all'atto di cessione d'azienda stipulato dalla Società in data 6/6/2019, avente ad oggetto complesso aziendale esercente l'attività di cartiera e cartotecnica di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca, cessione posta in essere nell'ambito della procedura concorsuale con atto a rogitodel [OSCURATO:PERSONA] ; il Notaio e la Societàresistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 43, 21 , comma 3, e 51 , comma 4 , del d.P.R. n. 131/1986, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente annullato l’atto impositivo senza valutare che l'accollo dei debiti TFR costituiva una modalità di pagamento del prezzo e non potevaessere dedotto dalla base imponibile, avendo le stesse parti contraenti dichiarato nell’atto che i debiti del TFR costituivanoparte integrante del prezzo; 1.2. con il secondo motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, circa l’insussistenza della rettificadel valore del cespite da parte dell’Erario ; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.,nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione all’eccepita carenza di legittimazione e difetto di interesse in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stato notificato l’avviso di liquidazione al solo notaio rogante; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale condannato l’Ufficio alle spese del giudizio per entrambi i gradi di giudizio senza disporre invece la compensazione delle spese di lite «in considerazione dell’esito oscillante del giudizio»; 2.1. viene in rilievo, nel caso che occupa, la questione dell’applicazione dell’imposta di registro mediante determinazione del valore dell'atto di acquisto del complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti; 2.2.il Collegio , in ordine a lla determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti— che l'art. 51, comma primo, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, pone a base normale della tassazione — , ritiene opportuno rimeditare la questione, di rilievo nomofilattico, dell’inde ducibilità, dal prezzo indicato nel contratto, del le eventuali passività trasferite unitamente al cespite, in quanto operazione prevista dall'art. 51, comma quarto, del d.P.R. citato per la specifica ipotesi in cui l'Ufficio finanziario disattenda detto valore e proceda ad autonoma valutazione, nel qual caso soltanto esso dovrà sottrarre le passività al prezzo di mercato del bene, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n n. 22099 / 2016, 22223/2011, 12215/2008); 2.3. il Collegio ravvisa, invero,l’esigenza di verificare, relativamente alle passività aziendali, l’applicabilità dell’art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131/1986anche laddove il valore dichiarato dalle parti non sia oggetto di rettifica,tenuto conto anche del dato letterale della norma, che impone la sua applicazione nel caso in cui il valore dichiarato dalle parti «è controllato» dall' U fficio e non già solo quando detto valore viene rettificato; 2.4. sussiste, dunque,stante il rilievo nomofilattico della questione, laparticolare rilevanza, giustificante la rimessione della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienzae manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modal
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