CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di sorveglianza di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto attribuirsi la competenza al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma,ritenendosi territorialmente incompetente a trattare il procedimento in materiadi richiesta di affidamento in prova formulata da [OSCURATO:PERSONA], hasollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale disorveglianza di Catanzaro il quale, con provvedimento presidenziale in data 17giugno 2022 aveva disposto la trasmissione degli atti, e ha rimesso gli atti aquesta Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.2. Il conflitto è stato sollevato in considerazione della circostanza che ilTribunale di sorveglianza di Catanzaro, cui la Procura generale della Repubblicapresso la Corte d’appello della stessa città aveva trasmesso gli atti ai sensidell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. unitamente alla richiesta di misuraalternativa alla detenzione, aveva rilevato da tale nota di trasmissione chel’istante era domiciliata presso il [OSCURATO:PERSONA] di protezione.Preso atto di tanto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzarodisponeva, in data 17 giugno 2022, con provvedimento manoscritto in calce allasuindicata nota della Procura generale la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Roma.3. La soluzione non è condivisa dal Tribunale di sorveglianza di Roma, sulrilievo che la speciale competenza stabilita dall'art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,n. 82, viene meno con il venir meno della domiciliazione del collaboratore digiustizia presso la Commissione centrale con sede in Roma nel momento in cuiil provvedimento di revoca del programma è portata a conoscenza deldestinatario.Poiché, in seguito alla revoca del programma di protezione, [OSCURATO:PERSONA] si eratrasferita presso il [OSCURATO:PERSONA] in Contrada dei Miracoli n. 2, Simeri (CZ)e risulta attualmente residente presso il [OSCURATO:PERSONA] n. 137/b, sempre inSimeri (CZ), rilevato il decorso del biennio dalla revoca del programma diprotezione, nel corso del quale permane la competenza del Tribunale disorveglianza di Roma, il Giudice remittente riteneva che la competenza dovesseessere attribuita al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettatol’attribuzione della competenza al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Pur dovendosi incidentalmente rilevare che la trasmissione deglierrata (poiché risulta per tabulas che la detenuta aveva eletto domicilio inprovincia di Catanzaro all’atto della revoca delle misure tutorie), il conflittodeve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio espresso daquesta Corte secondo cui «È inammissibile la denuncia di un conflitto negativodi competenza in assenza di due formali provvedimenti declinatori dicompetenza, non essendo sufficiente la semplice missiva di trasmissione, orestituzione, degli atti con l'indicazione della dicitura "per competenza"» (Sez.1, n. 39972 del 16/09/2014, Confl. comp. in procedimento Monaco, Rv.260907 – 01. Fattispecie in cui la Corte ha restituito gli atti al giudice che avevaredatto la prima missiva di trasmissione degli atti) non potendo dirsi sufficientea dar luogo a una stasi del procedimento, altrimenti irresolubile (Sez. 1, n.16984 del 16/04/2009, Confl. comp. in proc. Piscitelli, Rv. 243927 – 01; Sez. 1,n. 3257 del 06/07/1992, Confl. comp. in proc. Mura, Rv. 191594 – 01; Sez. 1,n. 1858 del 28/04/1992,Confl. comp. in proc. Becchimanzi, Rv. 190522 - 01).È ben vero che questa Corte ha altresì chiarito che, «In tema di conflittonegativo di competenza, la declinatoria di competenza può essere desuntaanche dal tenore complessivo del provvedimento adottato dal primo giudiceche implicitamente contenga in sé la statuizione negativa» (Sez. 1, n. 26373del 24/01/2017, Confl. comp. in proc. Orbulescu, Rv. 270116 – 01), ma tanto èpossibile a condizione che vi sia una formale statuizione dalla quale desumere,sia pure per implicito, la manifestazione della volontà di non provvedere nelmerito. La fattispecie, infatti, in scrutinio nel caso dell’arresto appena citatoriguardava il conflitto sollevato dalla Corte di appello a provvedere, in funzionedi giudice dell'esecuzione, su una istanza ex art. 670 cod. proc. pen., rispettoalla quale in precedenza il Tribunale non aveva espressamente dichiarato lapropria incompetenza, bensì aveva dichiarato inammissibile la domanda sulpresupposto che la stessa doveva essere proposta alla Corte territoriale.Per la sussistenza del conflitto è, dunque, necessario il contemporaneorifiuto di due organi giudiziari a prendere conoscenza dello stessoprocedimento.Ne consegue che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, lasemplice missiva di trasmissione, o restituzione, degli atti con l'indicazione delladicitura "per competenza", non sono suscettibili di dar luogo a conflitto, la cuidenuncia va pertanto dichiarata inammissibile (Sez. 1, n. 39972 del16/09/2014, citata).3. Sotto altro, concorrente profilo deve rilevarsi che la nota ditrasmissione è a firma del Presidente del Tribunale di sorveglianza diCatanzaro, dunque al presidente dell’organo collegiale, sicché la stessa nonpoteva essere in alcun modo ritenuta statuizione declinatoria di competenza,promanando da un soggetto che non può considerarsi organo giurisdizionale senon entro i limiti previsti dagli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen. E, d’altrocanto, sin da Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191237 - 01 si èchiarito che, per quel che attiene la competenza per materia, la relativadeterminazione non può essere assunta dal presidente del collegio, bensì deveessere assunta dall'organo giurisdizionale collegiale.4. Per le ragioni sin qui espresse, gli atti vanno trasmessi alTribunale di Roma, che ha sollevato l’insussistente conflitto di competenza. P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti al Tribunaledi sorveglianza di Roma.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]