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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21834/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, parzialmente riformando la sentenza del Gup del Tribunale di Brindisi in punto di pena, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

2. Questi è stato chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, per avere trasportato per mare dall'Albania, a bordo di un'imbarcazione condotta da lui e da [OSCURATO:PERSONA], sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di kg. 477,5 che altri correi ricevevano ed abbandonavano alla vista dei militari della Guardia di Finanza, per darsi alla fuga.

Tale sostanza veniva rinvenuta, in parte, per un peso di kg, 436,5 suddivisa in 33 involucri di cellophane trasparente sul vano di carico dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]) e, per altra parte, di kg. 41 all'interno dello scafo spiaggiato: il tutto per una quantità complessiva di principio attivo puro pari a kg. 14,184 e numero di dosi ricavabili pari a

567.374. Con le aggravanti dell'ingente quantità e dell'aver commesso il fatto in più di tre persone (in Torchiarolo, località Lendinuso 15/12/2016).

3. Due i motivi a sostegno del ricorso.

3.1. Con il primo, si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e della sua identificazione.

La Corte di appello ha reiterato le medesime argomentazioni del primo Giudice senza tener conto che il rinvenimento dei documenti dell'imputato sul luogo dello sbarco dello stupefacente avrebbe potuto trovare spiegazioni alternative, risultando altresì inverosimile che uno scafista, trasportatore di un grosso quantitativo di stupefacenti, porti con sé i documenti.

Foriero di dubbi è anche il riferimento al contenuto41Ia conversazione del 16/12/2016, progr. 7564.

3.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, lamentandosi, in particolare, del fatto che i coimputati, i quali hanno concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., siano sati condannati ad una pena sensibilmente inferiore a quella irrogata al Gockaj.

4. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto si sofferma su elementi di mero fatto e ripropone doglianze che sono già state avanzate dal difensore con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha analiticamente esaminato e respinto all'esito di una motivazione corretta e congrua, che non si presta a censure di legittimità.

2. Quanto alla partecipazione del Gockaj alla illecita importazione dello stupefacente dall'Albania, il Collegio di Lecce richiama, in primo luogo, il tenore inequivoco di una serie di intercettazioni telefoniche, già indicate dal giudice di primo grado e riportate in sentenza (non contestabili in questa sede perché costituenti acquisizioni in fatto)/ oltre al rinvenimento( da parte della polizia giudiziaria/sul luogo dello sbarco di un portafogli contenente documenti personali dell'imputato, ovvero il passaporto, la carta di identità elettronica, la patente di guida, una fototessera ed altro documento a lui riconducibile.

La difesa insiste nel ribadire la incertezza probatoria di tale rinvenimento proponendo una versione alternativa, che la Corte di merito ha definito "improbabile" perché frutto di mera congettura e non supportata da alcun obiettivo riscontro, quale lo smarrimento/furto del portafogli e l'uso indebito da parte di terzi.

A carico del ricorrente è stata altresì rimarcata la circostanza del suo arrivo in Italia insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che quest'ultimo, nelle conversazioni e nei messaggi intercettati, faceva riferimento alla presenza di altra persona con lui, indicandola con il nome di Alì, che è appunto il nome del Gockaj.

Nessun dubbio dunque e nessuna contraddittorietà circa la identificazione dell'odierno imputato.

3. Con riguardo al secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello dei coimputati che hanno definito il giudizio di appello ex art.599-bis cod. proc. pen., si osserva che le attenuanti generiche possono di certo avere riconoscimento differenziato tra coimputati, a seconda della posizione processuale di ogni soggetto.

Non realizza pertanto alcuna disparità di trattamento - non considerata tra i vizi che inducono a nullità della sentenza - il fatto che le attenuanti generiche, come qualunque Lit-Ark altra attenuante o diminuente, riconosciuti a taluni e non ad altri concorrenti nel delitto, dovendosi invece verificare quali siano le condizioni per la loro concessione e se le stesse siano riscontrabili in capo al soggetto che le richiede.

Nell'ipotesi però di coimputati nella medesima posizione processuale, sia per i reati ascritti sia per le circostanze, qualora vengano adottate sul punto differenti opzioni valutative, l'obbligo della relativa motivazione deve essere inteso in modo particolarmente rigoroso e va adempiuto con specifico riferimento ai criteri previsti dall'art.133 cod. pen., al fine di evitare che si crei una ingiustificata o palese disparità di trattamento.

Nel caso di specie, il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato 17tg.. i 14 in considerazione sia r Mi mancanza di elementi positivi da valorizzare, sia, 9 I- di contro, rk_lp presenza di elementi negativi, cioè il comportamento processuale ed il lungo periodo di latitanza mantenuto.

Anche il secondo motivo di ricorso appare dunque manifestamente infondato.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, parzialmente riformando la sentenza del Gup del Tribunale di Brindisi in punto di pena, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. 2. Questi è stato chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, per avere trasportato per mare dall'Albania, a bordo di un'imbarcazione condotta da lui e da [OSCURATO:PERSONA], sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di kg. 477,5 che altri correi ricevevano ed abbandonavano alla vista dei militari della Guardia di Finanza, per darsi alla fuga. Tale sostanza veniva rinvenuta, in parte, per un peso di kg, 436,5 suddivisa in 33 involucri di cellophane trasparente sul vano di carico dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]) e, per altra parte, di kg. 41 all'interno dello scafo spiaggiato: il tutto per una quantità complessiva di principio attivo puro pari a kg. 14,184 e numero di dosi ricavabili pari a 567.374. Con le aggravanti dell'ingente quantità e dell'aver commesso il fatto in più di tre persone (in Torchiarolo, località Lendinuso 15/12/2016). 3. Due i motivi a sostegno del ricorso. 3.1. Con il primo, si deducono violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato e della sua identificazione. La Corte di appello ha reiterato le medesime argomentazioni del primo Giudice senza tener conto che il rinvenimento dei documenti dell'imputato sul luogo dello sbarco dello stupefacente avrebbe potuto trovare spiegazioni alternative, risultando altresì inverosimile che uno scafista, trasportatore di un grosso quantitativo di stupefacenti, porti con sé i documenti. Foriero di dubbi è anche il riferimento al contenuto41Ia conversazione del 16/12/2016, progr. 7564. 3.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione dell'art. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, lamentandosi, in particolare, del fatto che i coimputati, i quali hanno concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., siano sati condannati ad una pena sensibilmente inferiore a quella irrogata al Gockaj. 4. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto si sofferma su elementi di mero fatto e ripropone doglianze che sono già state avanzate dal difensore con l'atto di appello e che la Corte territoriale ha analiticamente esaminato e respinto all'esito di una motivazione corretta e congrua, che non si presta a censure di legittimità. 2. Quanto alla partecipazione del Gockaj alla illecita importazione dello stupefacente dall'Albania, il Collegio di Lecce richiama, in primo luogo, il tenore inequivoco di una serie di intercettazioni telefoniche, già indicate dal giudice di primo grado e riportate in sentenza (non contestabili in questa sede perché costituenti acquisizioni in fatto)/ oltre al rinvenimento( da parte della polizia giudiziaria/sul luogo dello sbarco di un portafogli contenente documenti personali dell'imputato, ovvero il passaporto, la carta di identità elettronica, la patente di guida, una fototessera ed altro documento a lui riconducibile. La difesa insiste nel ribadire la incertezza probatoria di tale rinvenimento proponendo una versione alternativa, che la Corte di merito ha definito "improbabile" perché frutto di mera congettura e non supportata da alcun obiettivo riscontro, quale lo smarrimento/furto del portafogli e l'uso indebito da parte di terzi. A carico del ricorrente è stata altresì rimarcata la circostanza del suo arrivo in Italia insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e che quest'ultimo, nelle conversazioni e nei messaggi intercettati, faceva riferimento alla presenza di altra persona con lui, indicandola con il nome di Alì, che è appunto il nome del Gockaj. Nessun dubbio dunque e nessuna contraddittorietà circa la identificazione dell'odierno imputato. 3. Con riguardo al secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello dei coimputati che hanno definito il giudizio di appello ex art.599-bis cod. proc. pen., si osserva che le attenuanti generiche possono di certo avere riconoscimento differenziato tra coimputati, a seconda della posizione processuale di ogni soggetto. Non realizza pertanto alcuna disparità di trattamento - non considerata tra i vizi che inducono a nullità della sentenza - il fatto che le attenuanti generiche, come qualunque Lit-Ark altra attenuante o diminuente, riconosciuti a taluni e non ad altri concorrenti nel delitto, dovendosi invece verificare quali siano le condizioni per la loro concessione e se le stesse siano riscontrabili in capo al soggetto che le richiede. Nell'ipotesi però di coimputati nella medesima posizione processuale, sia per i reati ascritti sia per le circostanze, qualora vengano adottate sul punto differenti opzioni valutative, l'obbligo della relativa motivazione deve essere inteso in modo particolarmente rigoroso e va adempiuto con specifico riferimento ai criteri previsti dall'art.133 cod. pen., al fine di evitare che si crei una ingiustificata o palese disparità di trattamento. Nel caso di specie, il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato 17tg.. i 14 in considerazione sia r Mi mancanza di elementi positivi da valorizzare, sia, 9 I- di contro, rk_lp presenza di elementi negativi, cioè il comportamento processuale ed il lungo periodo di latitanza mantenuto. Anche il secondo motivo di ricorso appare dunque manifestamente infondato. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 18 novembre 2021 Il Consigliere estens
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