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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17789/2026

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difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2676/2025depositata il 31/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Andreola, società a r.l., ricorre con tre motivi per la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Venezia harigettato l’impugnazione del lodo arbitrale dalla parte proposta, conesclusione del dedotto eccesso di potere degli arbitri che avrebberopronunciato secondo diritto e non secondo equità necessaria, in violazionedella clausola compromissoria.2.

Nell’ante fatto di lite, espone la ricorrente che tra la stessa e [OSCURATO:SOCIETA], nelle vesti, rispettivamente, di subcommittente esubappaltatrice, era insorta controversia che era stata devoluta dalle partialla cognizione arbitrale secondo l’art. 26 del contratto di subappalto traloro concluso il 9.12.2021, che espressamente prevedeva che gli arbitriavrebbero deciso secondo equità.3.

Il collegio arbitrale, investito della cognizione della lite, avrebbericonosciuto il carattere equitativo del giudizio, affermando che diritto edequità possono coincidere, e deciso in applicazione di norme di diritto, conparticolare riguardo ai termini di decadenza dall’azione per vizi di cui agliartt. 1667 e 1670 c.c., rigettando le istanze istruttorie formulate dallasubcommittente Andreola.4.

La Corte d’Appello, a sua volta chiamata a pronunciaresull’impugnazione del lodo, ha respinto la censura dell’appellante,subcommittente, che denunciava l’eccesso di potere in cui sarebbero incorsigli arbitri per avere negato, aprioristicamente, il giudizio di equità ovveroper avere deciso secondo diritto, nonostante la difformità tra diritto edequità emergesse in concreto e, segnatamente, in tema di decadenze, inadesione al principio per cui gli arbitri possono applicare il diritto overitenuto coincidente con l’equità.La Corte di merito ha ritenuto che la devoluzione agli arbitri didecidere “secondo equità” comporti che è rimessa alla loro valutazioneanche l’evidenza se l’equità corrisponda al diritto, senza che occorra unaNumero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026particolare motivazione sulla ritenuta corrispondenza, nella fattispecieconcreta, del diritto all’equità.I giudici di appello hanno altresì ritenuto la non fondatezza delleulteriori censure sulla mancanza-inesistenza della motivazione in ragionedella denunciata contraddittorietà delle argomentazioni.

Era chiaro, infatti,il ragionamento adottato dagli arbitri, che avevano valorizzato il lungotempo intercorso, pari a sedici mesi, per la denuncia dei vizi al fine diritenere corrispondente ad equità, nella singola ipotesi esaminata,“valorizzare nondimeno una tale rilevante “tardività”.La Corte territoriale ha ancora negato la pure dedottacontradditorietà della motivazione per difetto degli estremi, rimarcati dallagiurisprudenza di legittimità, sul contrasto tra motivazione e dispositivo etra le parti della motivazione.5.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., che la Corte territoriale abbia erroneamenteescluso l’eccesso di potere e denuncia la violazione degli artt. 822 e 829 n.4 c.p.c.Richiamando costante giurisprudenza di legittimità, la ricorrentededuce che l’indicato vizio ricorre laddove gli arbitri escludono a priori ipoteri equitativi oppure quando, riscontrata una difformità tra equità ediritto, decidono comunque secondo diritto.Nel caso di specie, tanto sarebbe avvenuto perché gli arbitri avrebberofondato il loro ragionamento su un’equiparazione astratta tra diritto edequità, escludendo così, in radice, il ricorso al giudizio equitativo.Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il collegio arbitrale pur avendo espressamente riconosciuto che ilricorso al criterio equitativo avrebbe consentito il superamento dellematurate decadenze, ha, ciò nonostante, fatto applicazione del dirittopositivo, integrando, in tal modo, entrambe le figure sintomatiche dieccesso di potere con l’esclusione a priori dell’esercizio dei poteri equitativie con il decidere secondo diritto.4.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degliartt. 111 della Costituzione, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp.della sentenza per motivazione apparente.La Corte d’Appello si sarebbe limitata a riportare l’indicata censura,per poi obliterarla totalmente, e, limitandosi a riaffermare quanto ritenutodagli arbitri, non avrebbe verificato, in concreto, la sussistenza dell’eccessodi potere.Sarebbe mancata una reale valutazione critica dei motivi di appello ela decisione si sarebbe risolta in una adesione meramente assertiva al lodo.4.3.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in via subordinata oalternativa come precisato nella memoria illustrativa, la violazione degliartt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c. equindi omesso esame del primo motivo d’appello.La Corte di merito senza confrontarsi con la censura sostanzialeavrebbe omesso, di fatto, di pronunciarsi su un motivo decisivo dove lamancata risposta sostanziale viene equiparata all’omessa pronuncia, conconseguente nullità della sentenza.5.

La controricorrente ha dedotto l’inammissibilità dei motivi perviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. nella genericità dellecensure e per avere introdotto critiche non consentite relative ad un asseritovizio di motivazione, e, ancora, ai sensi dell’art. 360-bis, primo e secondocomma, c.p.c., per avere la Corte d’Appello rigettato il gravameNumero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione senza cheil ricorso offrisse elementi per mutarlo.La controricorrente ha comunque fatto valere anche la non fondatezzadelle censure.6.

Il primo motivo è infondato.È erronea la premessa da cui muove la censura e cioè che la clausolacompromissoria (art. 26 del contratto di subappalto del 9.12.2021, secondocui: “Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione delpresente contratto che non fosse pacificamente risolta tra le parti, saràdeferita ad un collegio di arbitri composto da tre membri, … Gli arbitridecideranno secondo equità … ed i lodi non saranno impugnabili”),devolvendo la controversia ad arbitri chiamati a decidere secondo equità,avrebbe imposto ai giudici privati la decisione secondo l’indicata regola, conconseguente illegittimità dell’applicazione di norme di diritto.Per giurisprudenza costante di questa Corte, la devoluzione dellacontroversia agli arbitri “secondo equità” non esclude che gli stessi possanoritenere, nell’esercizio del potere valutativo loro attribuito, la coincidenzatra il criterio equitativo e la soluzione di diritto, senza necessità di esplicitareuna distinta motivazione sul punto, essendo tale coincidenza desumibileanche implicitamente dal complesso argomentativo della decisione (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n.23544 del 16/10/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011).Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente rilevato comeil collegio arbitrale non abbia negato in radice il ricorso all’equità,valorizzando – e tanto ha fatto proprio in chiave equitativa – il rilevantelasso temporale, pari a sedici mesi, intercorso tra l’esecuzione dell’opera ela contestazione dei vizi, circostanza decisiva ai fini del rigetto dell’eccezionedi inadempimento sollevata dalla sub-affidataria.Si tratta di valutazione di merito non suscettibile di sindacato da partedi questa Corte.Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026In ogni caso, anche laddove gli arbitri avessero deciso secondo dirittoe non secondo l’equità prescritta dall’accordo delle parti, tanto avrebbepotuto essere censurato, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.soltanto per il caso in cui una tale decisione fosse stata adottata nell’erroneaconvinzione di dover decidere secondo diritto, ovvero di non poter decideresecondo equità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18452 cit.), il che non èavvenuto secondo il principio puntualmente riportato nell’impugnatasentenza che sfugge al sollecitato sindacato di legittimità.Le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, pianamente espressive dellagiurisprudenza di legittimità, sostengono del motivo financhel’inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.7.

Il secondo motivo è infondato e finanche assorbito dalle ragioni perle quali si è rigettato il primo.Ammesso l’autonomo rilievo della censura (che sostanzialmentecontesta nella forma la decisione il cui merito è stato scrutinato e qualificatocome corretto, negli esiti, dall’esame del primo motivo), essa è infondata efinanche inammissibile.La critica tenta infatti di far valere una generica deduzione di unpreteso vizio di motivazione (come tale, di per sé inammissibile, nellaformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) relegandolo, come inquesto caso, nell’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Il sistema delle impugnazioni arbitrali è un giudizio a critica vincolataspeciale e il vizio di “motivazione apparente”, in detto contesto, segueregole specifiche, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., cheriguardano il contrasto tra le diverse parti del dispositivo, o tra i motivi e ildispositivo, e fra parti interne della motivazione, ma solo allorché, in quantosi tratta di vizio non espressamente previsto tra i vizi che comportano lanullità del lodo, l’indicato contrasto determini l’impossibilità assoluta diricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totaleassenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.,Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez. 1, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.291 del 12/01/2021; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11895 del 28/05/2014).La sentenza della Corte d’Appello ha correttamente scrutinato ladedotta nullità nei suoi circoscritti contenuti e, in quanto tale, essa non silascia apprezzare, a sua volta, come nulla, essendo agevolmentericostruibile il principio e la sua applicazione nella disamina della dedottanullità.8.

Il terzo motivo, formulato subordinatamente al mancatoaccoglimento del primo, per omesso esame del primo motivo d’appello èinfondato, avendo la Corte compiutamente esaminato il primo motivo diappello.Il vizio di omessa pronuncia può ritenersi sussistente soltanto ovemanchi completamente quel provvedimento giurisdizionale indispensabileper la risoluzione del caso concreto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2151 del29/01/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 12/07/2018; Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).9.

Conclusivamente il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.

S.U. n. 23535 del20/9/2019) P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2676/2025depositata il 31/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Andreola, società a r.l., ricorre con tre motivi per la cassazione dellasentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’Appello di Venezia harigettato l’impugnazione del lodo arbitrale dalla parte proposta, conesclusione del dedotto eccesso di potere degli arbitri che avrebberopronunciato secondo diritto e non secondo equità necessaria, in violazionedella clausola compromissoria.2. Nell’ante fatto di lite, espone la ricorrente che tra la stessa e [OSCURATO:SOCIETA], nelle vesti, rispettivamente, di subcommittente esubappaltatrice, era insorta controversia che era stata devoluta dalle partialla cognizione arbitrale secondo l’art. 26 del contratto di subappalto traloro concluso il 9.12.2021, che espressamente prevedeva che gli arbitriavrebbero deciso secondo equità.3. Il collegio arbitrale, investito della cognizione della lite, avrebbericonosciuto il carattere equitativo del giudizio, affermando che diritto edequità possono coincidere, e deciso in applicazione di norme di diritto, conparticolare riguardo ai termini di decadenza dall’azione per vizi di cui agliartt. 1667 e 1670 c.c., rigettando le istanze istruttorie formulate dallasubcommittente Andreola.4. La Corte d’Appello, a sua volta chiamata a pronunciaresull’impugnazione del lodo, ha respinto la censura dell’appellante,subcommittente, che denunciava l’eccesso di potere in cui sarebbero incorsigli arbitri per avere negato, aprioristicamente, il giudizio di equità ovveroper avere deciso secondo diritto, nonostante la difformità tra diritto edequità emergesse in concreto e, segnatamente, in tema di decadenze, inadesione al principio per cui gli arbitri possono applicare il diritto overitenuto coincidente con l’equità.La Corte di merito ha ritenuto che la devoluzione agli arbitri didecidere “secondo equità” comporti che è rimessa alla loro valutazioneanche l’evidenza se l’equità corrisponda al diritto, senza che occorra unaNumero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026particolare motivazione sulla ritenuta corrispondenza, nella fattispecieconcreta, del diritto all’equità.I giudici di appello hanno altresì ritenuto la non fondatezza delleulteriori censure sulla mancanza-inesistenza della motivazione in ragionedella denunciata contraddittorietà delle argomentazioni. Era chiaro, infatti,il ragionamento adottato dagli arbitri, che avevano valorizzato il lungotempo intercorso, pari a sedici mesi, per la denuncia dei vizi al fine diritenere corrispondente ad equità, nella singola ipotesi esaminata,“valorizzare nondimeno una tale rilevante “tardività”.La Corte territoriale ha ancora negato la pure dedottacontradditorietà della motivazione per difetto degli estremi, rimarcati dallagiurisprudenza di legittimità, sul contrasto tra motivazione e dispositivo etra le parti della motivazione.5. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., che la Corte territoriale abbia erroneamenteescluso l’eccesso di potere e denuncia la violazione degli artt. 822 e 829 n.4 c.p.c.Richiamando costante giurisprudenza di legittimità, la ricorrentededuce che l’indicato vizio ricorre laddove gli arbitri escludono a priori ipoteri equitativi oppure quando, riscontrata una difformità tra equità ediritto, decidono comunque secondo diritto.Nel caso di specie, tanto sarebbe avvenuto perché gli arbitri avrebberofondato il loro ragionamento su un’equiparazione astratta tra diritto edequità, escludendo così, in radice, il ricorso al giudizio equitativo.Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il collegio arbitrale pur avendo espressamente riconosciuto che ilricorso al criterio equitativo avrebbe consentito il superamento dellematurate decadenze, ha, ciò nonostante, fatto applicazione del dirittopositivo, integrando, in tal modo, entrambe le figure sintomatiche dieccesso di potere con l’esclusione a priori dell’esercizio dei poteri equitativie con il decidere secondo diritto.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degliartt. 111 della Costituzione, 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp.della sentenza per motivazione apparente.La Corte d’Appello si sarebbe limitata a riportare l’indicata censura,per poi obliterarla totalmente, e, limitandosi a riaffermare quanto ritenutodagli arbitri, non avrebbe verificato, in concreto, la sussistenza dell’eccessodi potere.Sarebbe mancata una reale valutazione critica dei motivi di appello ela decisione si sarebbe risolta in una adesione meramente assertiva al lodo.4.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in via subordinata oalternativa come precisato nella memoria illustrativa, la violazione degliartt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c. equindi omesso esame del primo motivo d’appello.La Corte di merito senza confrontarsi con la censura sostanzialeavrebbe omesso, di fatto, di pronunciarsi su un motivo decisivo dove lamancata risposta sostanziale viene equiparata all’omessa pronuncia, conconseguente nullità della sentenza.5. La controricorrente ha dedotto l’inammissibilità dei motivi perviolazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. nella genericità dellecensure e per avere introdotto critiche non consentite relative ad un asseritovizio di motivazione, e, ancora, ai sensi dell’art. 360-bis, primo e secondocomma, c.p.c., per avere la Corte d’Appello rigettato il gravameNumero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione senza cheil ricorso offrisse elementi per mutarlo.La controricorrente ha comunque fatto valere anche la non fondatezzadelle censure.6. Il primo motivo è infondato.È erronea la premessa da cui muove la censura e cioè che la clausolacompromissoria (art. 26 del contratto di subappalto del 9.12.2021, secondocui: “Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione o all’applicazione delpresente contratto che non fosse pacificamente risolta tra le parti, saràdeferita ad un collegio di arbitri composto da tre membri, … Gli arbitridecideranno secondo equità … ed i lodi non saranno impugnabili”),devolvendo la controversia ad arbitri chiamati a decidere secondo equità,avrebbe imposto ai giudici privati la decisione secondo l’indicata regola, conconseguente illegittimità dell’applicazione di norme di diritto.Per giurisprudenza costante di questa Corte, la devoluzione dellacontroversia agli arbitri “secondo equità” non esclude che gli stessi possanoritenere, nell’esercizio del potere valutativo loro attribuito, la coincidenzatra il criterio equitativo e la soluzione di diritto, senza necessità di esplicitareuna distinta motivazione sul punto, essendo tale coincidenza desumibileanche implicitamente dal complesso argomentativo della decisione (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n.23544 del 16/10/2013; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 08/09/2011).Nel caso di specie, la Corte di merito ha correttamente rilevato comeil collegio arbitrale non abbia negato in radice il ricorso all’equità,valorizzando – e tanto ha fatto proprio in chiave equitativa – il rilevantelasso temporale, pari a sedici mesi, intercorso tra l’esecuzione dell’opera ela contestazione dei vizi, circostanza decisiva ai fini del rigetto dell’eccezionedi inadempimento sollevata dalla sub-affidataria.Si tratta di valutazione di merito non suscettibile di sindacato da partedi questa Corte.Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026In ogni caso, anche laddove gli arbitri avessero deciso secondo dirittoe non secondo l’equità prescritta dall’accordo delle parti, tanto avrebbepotuto essere censurato, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.soltanto per il caso in cui una tale decisione fosse stata adottata nell’erroneaconvinzione di dover decidere secondo diritto, ovvero di non poter decideresecondo equità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18452 cit.), il che non èavvenuto secondo il principio puntualmente riportato nell’impugnatasentenza che sfugge al sollecitato sindacato di legittimità.Le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, pianamente espressive dellagiurisprudenza di legittimità, sostengono del motivo financhel’inammissibilità ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.7. Il secondo motivo è infondato e finanche assorbito dalle ragioni perle quali si è rigettato il primo.Ammesso l’autonomo rilievo della censura (che sostanzialmentecontesta nella forma la decisione il cui merito è stato scrutinato e qualificatocome corretto, negli esiti, dall’esame del primo motivo), essa è infondata efinanche inammissibile.La critica tenta infatti di far valere una generica deduzione di unpreteso vizio di motivazione (come tale, di per sé inammissibile, nellaformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) relegandolo, come inquesto caso, nell’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.Il sistema delle impugnazioni arbitrali è un giudizio a critica vincolataspeciale e il vizio di “motivazione apparente”, in detto contesto, segueregole specifiche, ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c., cheriguardano il contrasto tra le diverse parti del dispositivo, o tra i motivi e ildispositivo, e fra parti interne della motivazione, ma solo allorché, in quantosi tratta di vizio non espressamente previsto tra i vizi che comportano lanullità del lodo, l’indicato contrasto determini l’impossibilità assoluta diricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totaleassenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass.,Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026Sez. 1, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.291 del 12/01/2021; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11895 del 28/05/2014).La sentenza della Corte d’Appello ha correttamente scrutinato ladedotta nullità nei suoi circoscritti contenuti e, in quanto tale, essa non silascia apprezzare, a sua volta, come nulla, essendo agevolmentericostruibile il principio e la sua applicazione nella disamina della dedottanullità.8. Il terzo motivo, formulato subordinatamente al mancatoaccoglimento del primo, per omesso esame del primo motivo d’appello èinfondato, avendo la Corte compiutamente esaminato il primo motivo diappello.Il vizio di omessa pronuncia può ritenersi sussistente soltanto ovemanchi completamente quel provvedimento giurisdizionale indispensabileper la risoluzione del caso concreto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2151 del29/01/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18491 del 12/07/2018; Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).9. Conclusivamente il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata indispositivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del20/9/2019) P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;Numero registro generale 19491/2025Numero sezionale 2389/2026Numero di raccolta generale 17789/2026Data pubblicazione 04/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.La PresidenteMaria Acierno
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