CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 30915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18597-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 885/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 18597 sez. ML -ud. 14-09-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 4 gennaio 2021, la Corte d’appello di Catania ha dichiarato, per quanto ancora rileva, l’inammissibilità del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva riconosciuto il terzo livello retributivo, corrispondente alle funzioni svolte di caposquadra di addetti al controllo della sosta, assegnatole dal 1° aprile 2013 (in base al CCNL Airpark) e condannato la datrice [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in suo favore, della somma di € 4.395,25, a titolo di differenze retributive maturate dal luglio 2010 al 31 marzo2013, rigettandone le domande di un miglior livello retributivo (secondo del CCNL Terziario corrispondente alle funzioni di ispettore) e di una maggior somma per differenze retributive (pari a € 16.258,99); 2. sulla preliminare eccezione datoriale di inammissibilità dell’appello della lavoratrice, la Corte territoriale ha rilevato che ella aveva proposto un primo ricorso diretto ad accertare l’inquadramento al III livello del CCNL terziario e successivamente un secondo ricorso, poi riunito al primo, con il quale aveva invece richie sto il riconoscimento per le mansioni svolte del II livello del CCNL di categoria; e pertanto ritenuto che la domanda di riconoscimento di un profilo professionale diverso da quello richiesto con l’originario ricorso introduttivo integrasse una vera e propria mutatio libelli, preclusa dall’art. 420 c.p.c.; 4. con atto notificato il 1° luglio 2021 la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazionecon quattro motivi; la società datrice intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c., 414 e 420, primo comma c.p.c., 151 disp. att. c.p.c., per non avere operato una modificazione della domanda non consentita nel medesimo giudizio, Ric. 2021 n. 18597 sez. ML -ud. 14-09-2022 -3- siccome non ricorrente nell’ipotesi, come quella di specie, di formulazione di una nuova domanda (di inquadramento al secondo livello retributivo contrattuale collettivo, corrispondente alle funzioni di ispettore e relativa differenza retributiva) con autonomo giudizio (rubricato R.G. 8456/2016), riunito a quello precedente (rubricato R.G. 8420/2013) relativo a diversa domanda (di inquadramento al terzo livello retributivo contrattuale, corrispondente alle funzioni collettivo di caposquadra di addetti al controllo della sosta e relativa differenza retributiva) (primo motivo); 2. esso è fondato; 3. è risaputo che ricorra una mutatio libelli quando sia avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitumdiverso e più ampio oppure una causa petendifondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. 27 luglio 2009, n. 17457; Cass. 20 luglio 2012, n. 12621; Cass. 28 gennaio 2015, n. 1585; Cass. 13 agosto 2018, n. 20716); 3.1. nel rito del lavoro, nel quale il divieto di proporredomande nuove nel corso del giudizio di primo grado è particolarmente rigoroso (anche se è possibile, previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 420, primo comma c.p.c., la modifica della domanda dipendente dalle allegazioniin fatto contenute nella memoria di costituzione avversaria, e pertanto dei fatti di cui la controparte dimostri così di avere già conoscenza, non attuandosi in questo caso alcuna pregiudizievole estensione del thema probandume rimanendo pienamente integra la parità delle parti nel processo: Cass. 16 marzo 2018, n. 6597), non è tuttavia Ric. 2021 n. 18597 sez. ML -ud. 14-09-2022 -4- precluso alla parte che abbia già proposto, con un primoricorso, determinatedomande, di proporne ulteriori, nei confronti del medesimo convenuto, con un nuovo e separatoricorso il quale deve ritenersi completo con l'indicazione, a sostegno delle suddetteulteriori domande, di documenti già prodotti nel precedente giudizio di cui sia chiesta la riunione al secondo per ragioni di economia processuale (Cass. 1° dicembre 2010, n. 24339; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3226); 3.2. nel caso di specie, è pertanto ben ammissibile la proposizione di un secondo ricorso, introduttivo di un autonomo e separato giudizio, poi riunito con il primo, non essendo incorsa la ricorrente nel divieto di mutatio libelli, in applicazione del principio di diritto suenunciato, ben potendo poi essere impugnata la sentenza che abbia deciso sui ricorsi riuniti; 4. la ricorrente deduce inoltre: nullità della sentenza o del procedimento, per violazione degli artt. 325, 327, 329, 333, 346, 436 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., per erroneo accoglimento della deduzione della società appellata, in quanto formulata, anziché con appello incidentale condizionato, con reiterazione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di eccezione di inammissibilità della domanda, per la sua preclusa modificazione: così essendosi formato, per effetto del provvedimento di riunione e della decisione nel merito nel giudizio di primo grado, un giudicato interno sulla questione (secondo motivo); violazione dell’art. 2103 c.c. e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., per inquadramento erroneo delle mansioni della lavoratrice nel terzo, anziché nel secondo livello retributivo, quale effetto della ravvisata inammissibilità dell’appello principale (terzo motivo); violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., per erronea statuizione sulle spese (quarto motivo); 5. essi sono assorbiti; Ric. 2021 n. 18597 sez. ML -ud. 14-09-2022 -5- 6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudiz