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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12603/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36656/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo gradi°, che lo aveva condannato per i reati di rissa e lesioni volontarie aggravate; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 cod.pen. — è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione posta a base del diniego della scriminante, proponendo, di contro, una propria ricostruzione fattuale che non è ammessa nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena — è inammissibile in quanto 1) la richiesta avanzata dall'appellante era manifestamente infondata dal momento che l'imputato, a cagione dei numerosi precedenti penali, non ne poteva beneficare considerati i limiti di cui all'art. 164 cod. pen.; 2) l'appello non contrastava specificamente il riferimento che, correttamente, il Giudice di prime cure aveva fatto ai precedenti dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36656/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza di primo gradi°, che lo aveva condannato per i reati di rissa e lesioni volontarie aggravate; Rilevato che il primo motivo in cui si articola il ricorso — con cui si contesta l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata applicazione della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 cod.pen. — è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione posta a base del diniego della scriminante, proponendo, di contro, una propria ricostruzione fattuale che non è ammessa nel giudizio di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione condizionale della pena — è inammissibile in quanto 1) la richiesta avanzata dall'appellante era manifestamente infondata dal momento che l'imputato, a cagione dei numerosi precedenti penali, non ne poteva beneficare considerati i limiti di cui all'art. 164 cod. pen.; 2) l'appello non contrastava specificamente il riferimento che, correttamente, il Giudice di prime cure aveva fatto ai precedenti dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris