Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 34164/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di un esaustivo discorso giustificativo svolto in argomento nella sentenza impugnata, la quale valorizza non solo il ruolo di amministratore "di diritto" del ricorrente rispetto alla società che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, ma anche l'esistenza di segnali di allarme in ordine alla irregolare gestione dell'impresa, quali la genericil:à delle indicazioni contenute nelle fatture, la rilevante entità delle stesse (le fatture mendaci riguardano importi pari a 633.100 euro per il 2011 e a 532.298 euro per il 2012), e l'assenza di contratti con alcune delle ditte emittenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di sussistenza del dolo del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, a fronte di un esaustivo discorso giustificativo svolto in argomento nella sentenza impugnata, la quale valorizza non solo il ruolo di amministratore "di diritto" del ricorrente rispetto alla società che ha utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, ma anche l'esistenza di segnali di allarme in ordine alla irregolare gestione dell'impresa, quali la genericil:à delle indicazioni contenute nelle fatture, la rilevante entità delle stesse (le fatture mendaci riguardano importi pari a 633.100 euro per il 2011 e a 532.298 euro per il 2012), e l'assenza di contratti con alcune delle ditte emittenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34164/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris