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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 30689/2023

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NANZA sul ricorso 19577-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 31del 2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 31 gennaio 201 7 (R.G.N. 1 545 /201 4 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo.

R.G.N.19577/2017 Cron.

Rep.

C.C. 19/09/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata.

Decorrenza. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la facoltà di ottenere il computo, nella Gestione separata, dei contributi versati nelle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai sensi dell’art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, e ha presentato, il 3 dicembre 2010, domanda di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata.

La pensione è stata riconosciuta a far data dal 1° gennaio 2011.

Il signor Lievore ha contestato tale decorrenza e ha identificato il corretto termine iniziale nel 1° giugno 2007, primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, secondo la regola generale sancita, per le pensioni di vecchiaia, dall’art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Il signor Lievore ha chiesto, inoltre, l’accertamento del diritto di beneficiare delsupplemento di pensione.

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto del ricorrente di percepire la pensione a carico della Gestione separata,a decorrere dal dicembre 2007,e di godere anche del supplemento di pensione . 2.–Con sentenza n. 31 del 2017, depositata il 31 gennaio 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, computata con la contribuzione versata presso l’AGO, non può che decorrere dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile e, in particolare, dal dicembre 2007, momento in cui il beneficiario ha maturato i requisiti anagrafici (cinquantasette anni) e contributivi (cinque anni)per accedere alla pensione di vecchiaia.

È ininfluente il momento della presentazione della richiesta di computare nella Gestione separata i contributi versati nelle altre gestioni. -3 - Al signor Lievore spetta anche il supplemento di pensione, disciplinato dall’art. 7 della legge n. 155 del 1981, in quantosi è già compiuto il biennio prescritto dalla legge per l’attribuzione di tale prestazione. 3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, con ricorso notificato il 26 luglio 2017 e affidato a duemotivi. 4.–Il signor Clod i miro [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 7agosto 2017. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996 (Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’ancorare la decorrenza della pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata, con il computo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), a un’epoca anteriore all’esercizio della facoltà di chiedere la valorizzazionedei contributi accreditati nell’AGO.

Ad avviso del ricorrente, la domanda, che scaturisce da una «personale valutazione di convenienza» (pagina 9 del ricorso per cassazione) e consente di valutare nella Gestione separata la contribuzione versata presso altre gestioni, rappresenterebbe un -4 - elemento indefettibile e non potrebbe non condizionare la decorrenza della pensione di vecchiaia.

Tale decorrenza, pertanto,dovrebbe essere fissata nel mese successivo alla domanda e, dunque, nel gennaio 2011. 1.1.–La censura coglie nel segno. 1.2.–Il signor Lievore si è avvalso della facoltà conferita dall’art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, che consente agli «iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidit à , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, legestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.233 del 1990»di «chiedere nell’ ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’ art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995». 1.3.– La Corte d’appello di Milano ha ritenuto che, anche in quest’ipotesi, si debba applicare l’art. 6, primo comma, della legge n. 155 del 1981, che così regola la decorrenza della pensione di vecchiaia: «La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorredal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l ’ assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui irequisiti suddetti vengono raggiunti». 1.4.–La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto che questa Corte ha enunciato in una controversia sovrapponibile a quella odierna (Cass., sez. lav., 26 luglio 2021, n. 21361).

Nel disattendere le argomentazioni prospettate dai giudici d’appello, questa Corte ha rilevato che: «7.

La sentenza impugnata, tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6, omette di -5 - distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia -che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti -, dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda. (Sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l’altro, i principi espressi da questa Corte cfr. Cass. n. 17083/2004, n . 5482/2012).

8. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al comma 2 stabilisce che “Su richiesta dell’interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”.

9. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell’avere il ricorrente esercitato l’opzione di cui al D.M. n. 282 del 1996, art. 3 […] .

Come correttamente sostenuto dall’Istituto previdenziale l’esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta» (ordinanza n. 21361 del 2021, cit., punti 7, 8 e 9 dei Motivi della decisione). 1.5.–Da tale orientamento, ribadito anche di recente (Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30256 e n. 30257), non vi sono ragioni per discostarsi, né la parte controricorrente delinea argomenti che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte è giunta. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della leggen. 155 del 1981e dell’art. 1 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282.

L’erronea individuazione della decorrenza della pensione di vecchiaiasi rifletterebbe anche sul riconoscimento del supplement o di pensione, possibile solo dopo due anni dalla decorrenza della pensione. -6 - A fronte di una pensione di vecchiaia che decorre dal gennaio 2011, il termine dilatorio biennale per poter conseguire il primo supplemento non potrebbe che scadere nel gennaio 2013. 2.1.–Il motivo resta assorbito, come questa Corte ha già statuito nei precedenti richiamati (sentenze n. 30257 e n. 30256 del 2022 e ordinanza n. 21361 del 2021).

L’individuazione della decorrenza della pensione non può che riverberarsi anche sulla spettanza del supplemento di pensione rivendicato in causa. 3.– Per le ragioni esposte, il primo mezzo dev’essere accolto e l’esame del secondo motivo rimane assorbito. 4.– La sentenza d’appello è cassata in relazione alla censura accolta. 5.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e, in questa prospettiva, valuterà tanto la decorrenza della pensione di vecchiaia quanto la spettanza del supplemento di pensione.

Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie ilprimo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnatain relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 19577-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 31del 2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 31 gennaio 201 7 (R.G.N. 1 545 /201 4 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 19 settembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.19577/2017 Cron. Rep. C.C. 19/09/2023 giurisdizione Pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata. Decorrenza. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato la facoltà di ottenere il computo, nella Gestione separata, dei contributi versati nelle gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), ai sensi dell’art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, e ha presentato, il 3 dicembre 2010, domanda di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata. La pensione è stata riconosciuta a far data dal 1° gennaio 2011. Il signor Lievore ha contestato tale decorrenza e ha identificato il corretto termine iniziale nel 1° giugno 2007, primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, secondo la regola generale sancita, per le pensioni di vecchiaia, dall’art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Il signor Lievore ha chiesto, inoltre, l’accertamento del diritto di beneficiare delsupplemento di pensione. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto del ricorrente di percepire la pensione a carico della Gestione separata,a decorrere dal dicembre 2007,e di godere anche del supplemento di pensione . 2.–Con sentenza n. 31 del 2017, depositata il 31 gennaio 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, computata con la contribuzione versata presso l’AGO, non può che decorrere dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile e, in particolare, dal dicembre 2007, momento in cui il beneficiario ha maturato i requisiti anagrafici (cinquantasette anni) e contributivi (cinque anni)per accedere alla pensione di vecchiaia. È ininfluente il momento della presentazione della richiesta di computare nella Gestione separata i contributi versati nelle altre gestioni. -3 - Al signor Lievore spetta anche il supplemento di pensione, disciplinato dall’art. 7 della legge n. 155 del 1981, in quantosi è già compiuto il biennio prescritto dalla legge per l’attribuzione di tale prestazione. 3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, con ricorso notificato il 26 luglio 2017 e affidato a duemotivi. 4.–Il signor Clod i miro [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, notificato il 7agosto 2017. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio in base all’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–[OSCURATO:PERSONA], al termine della camera di consiglio, si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS denuncia violazione dell’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996 (Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Avrebbe errato la Corte territoriale nell’ancorare la decorrenza della pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata, con il computo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), a un’epoca anteriore all’esercizio della facoltà di chiedere la valorizzazionedei contributi accreditati nell’AGO. Ad avviso del ricorrente, la domanda, che scaturisce da una «personale valutazione di convenienza» (pagina 9 del ricorso per cassazione) e consente di valutare nella Gestione separata la contribuzione versata presso altre gestioni, rappresenterebbe un -4 - elemento indefettibile e non potrebbe non condizionare la decorrenza della pensione di vecchiaia. Tale decorrenza, pertanto,dovrebbe essere fissata nel mese successivo alla domanda e, dunque, nel gennaio 2011. 1.1.–La censura coglie nel segno. 1.2.–Il signor Lievore si è avvalso della facoltà conferita dall’art. 3 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282, che consente agli «iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidit à , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, legestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.233 del 1990»di «chiedere nell’ ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’ art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995». 1.3.– La Corte d’appello di Milano ha ritenuto che, anche in quest’ipotesi, si debba applicare l’art. 6, primo comma, della legge n. 155 del 1981, che così regola la decorrenza della pensione di vecchiaia: «La pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorredal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l ’ assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui irequisiti suddetti vengono raggiunti». 1.4.–La sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto che questa Corte ha enunciato in una controversia sovrapponibile a quella odierna (Cass., sez. lav., 26 luglio 2021, n. 21361). Nel disattendere le argomentazioni prospettate dai giudici d’appello, questa Corte ha rilevato che: «7. La sentenza impugnata, tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6, omette di -5 - distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia -che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti -, dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda. (Sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l’altro, i principi espressi da questa Corte cfr. Cass. n. 17083/2004, n . 5482/2012). 8. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al comma 2 stabilisce che “Su richiesta dell’interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa”. 9. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell’avere il ricorrente esercitato l’opzione di cui al D.M. n. 282 del 1996, art. 3 […] . Come correttamente sostenuto dall’Istituto previdenziale l’esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta» (ordinanza n. 21361 del 2021, cit., punti 7, 8 e 9 dei Motivi della decisione). 1.5.–Da tale orientamento, ribadito anche di recente (Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30256 e n. 30257), non vi sono ragioni per discostarsi, né la parte controricorrente delinea argomenti che inducano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte è giunta. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della leggen. 155 del 1981e dell’art. 1 del d.m. 2 maggio 1996, n. 282. L’erronea individuazione della decorrenza della pensione di vecchiaiasi rifletterebbe anche sul riconoscimento del supplement o di pensione, possibile solo dopo due anni dalla decorrenza della pensione. -6 - A fronte di una pensione di vecchiaia che decorre dal gennaio 2011, il termine dilatorio biennale per poter conseguire il primo supplemento non potrebbe che scadere nel gennaio 2013. 2.1.–Il motivo resta assorbito, come questa Corte ha già statuito nei precedenti richiamati (sentenze n. 30257 e n. 30256 del 2022 e ordinanza n. 21361 del 2021). L’individuazione della decorrenza della pensione non può che riverberarsi anche sulla spettanza del supplemento di pensione rivendicato in causa. 3.– Per le ragioni esposte, il primo mezzo dev’essere accolto e l’esame del secondo motivo rimane assorbito. 4.– La sentenza d’appello è cassata in relazione alla censura accolta. 5.–La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e, in questa prospettiva, valuterà tanto la decorrenza della pensione di vecchiaia quanto la spettanza del supplemento di pensione. Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie ilprimo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo mezzo; cassa la sentenza impugnatain relazione alla censura accolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giud
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