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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28644/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31112/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Boccherini n. 3 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale , rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Oggetto: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – Servizio telefonico – Inadempimento – Infondatezza – Art.92 c.p.c. modif. dallal. n. 263 del 2005 - Indicazione nella motivazione dei "giusti motivi" della compensazione – Necessità.

C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA], via Dora n. 1; –resistente – avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice di appello n. 502/2021, pubblicata il 6 maggio2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Potenza aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] SANTANGELO proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. volta al ripristino della linea telefonica fissa, alla restituzione degli importi pagati nel periodo aprile 2008-febbraio 2009 e al risarcimento del danno , con compensazione delle spese.

Il Tribunale di Potenzain funzione di giudice di appello, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione di prime cure in merito alla compensazione delle spese e condannato Santangelo a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] quelle del doppio grado.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] SANTANGELO con un unico motivo di ricorso.

Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Nessuna delle partiha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c. n. 3) e in via gradata, lanullità della sentenza o del procedimento (ex art. 360 c.p.c. n. 5 ) edinsiste nel sostenere che il giudice di pace non abbia utilizzato una mera clausola di stile, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite sarebbe rimessa alla discrezionalitàdel giudicante.

C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 2.Il ricorso è infondato.

La domanda dell’odierno ricorrente era stata rigettata dal Giudice di pace, con spese compensate per “materia trattata” e “peculiarità vicenda” ; in acco gl imento dell’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribun ale aveva riformato la sentenza quanto allaintegrale compensazione delle spese tra le parti, con condanna del ricorrente alle spese di primo e secondo grado, trattandosi di clausole di stile non integrantiil “giusto motivo”.

Con la censura mossa alla decisione impugnata il ricorrente insiste nel sostenere che il giudice di pace non abbia utilizzato una mera clausola di stile, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite sarebbe rimessa alla discrezionalitàdel giudicante che “valutando l’esito finale del giudizio, la condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l’opportunità di optare per la compensazione totale e parziale” (ricorso pag. 4).

La doglianza si infrange su quanto in modo chiaro e d esaustivo ha ritenuto il giudice di appello che, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento in tema di regolamentazione delle spese processuali, ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di compensazione delle spese (Cass. Sez. 6 - 5, 09/11/201 5 n. 22793; Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015 n. 11130 e Cass.

S ez. 6 - 5, 12/10/2018 n. 25594 ) mediante i quali è stato ritenuto chenel regime introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato.

Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sullespese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata.

Il Tribunale ha concluso che il giudice di prime cure non avesse fatto corretta applicazionedei principi richiamati, non essendo possibile qualifica re C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres.

E. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi come “giusti motivi esplicitamente indicati” , le mere clausole di stile utilizzate, come “la materia trattata” e la “peculiarità della vicenda”, a fronte, per un verso, della limitata complessità della fattispecie esaminata sia sotto il profilo giudico che fattuale e per l’altro verso e soprattutto, a fronte della acclarata riconducibilità al comportamento dell’attore del ritardo nel ripristino della linea telefonica.

3. In con clusione il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte r icorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31112/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al ricorso, con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Boccherini n. 3 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale , rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Oggetto: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – Servizio telefonico – Inadempimento – Infondatezza – Art.92 c.p.c. modif. dallal. n. 263 del 2005 - Indicazione nella motivazione dei "giusti motivi" della compensazione – Necessità. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], via Dora n. 1; –resistente – avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice di appello n. 502/2021, pubblicata il 6 maggio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Potenza aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] SANTANGELO proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. volta al ripristino della linea telefonica fissa, alla restituzione degli importi pagati nel periodo aprile 2008-febbraio 2009 e al risarcimento del danno , con compensazione delle spese. Il Tribunale di Potenzain funzione di giudice di appello, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la decisione di prime cure in merito alla compensazione delle spese e condannato Santangelo a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] quelle del doppio grado. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] SANTANGELO con un unico motivo di ricorso. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Nessuna delle partiha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c. n. 3) e in via gradata, lanullità della sentenza o del procedimento (ex art. 360 c.p.c. n. 5 ) edinsiste nel sostenere che il giudice di pace non abbia utilizzato una mera clausola di stile, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite sarebbe rimessa alla discrezionalitàdel giudicante. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.Il ricorso è infondato. La domanda dell’odierno ricorrente era stata rigettata dal Giudice di pace, con spese compensate per “materia trattata” e “peculiarità vicenda” ; in acco gl imento dell’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribun ale aveva riformato la sentenza quanto allaintegrale compensazione delle spese tra le parti, con condanna del ricorrente alle spese di primo e secondo grado, trattandosi di clausole di stile non integrantiil “giusto motivo”. Con la censura mossa alla decisione impugnata il ricorrente insiste nel sostenere che il giudice di pace non abbia utilizzato una mera clausola di stile, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite sarebbe rimessa alla discrezionalitàdel giudicante che “valutando l’esito finale del giudizio, la condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l’opportunità di optare per la compensazione totale e parziale” (ricorso pag. 4). La doglianza si infrange su quanto in modo chiaro e d esaustivo ha ritenuto il giudice di appello che, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento in tema di regolamentazione delle spese processuali, ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di compensazione delle spese (Cass. Sez. 6 - 5, 09/11/201 5 n. 22793; Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015 n. 11130 e Cass. S ez. 6 - 5, 12/10/2018 n. 25594 ) mediante i quali è stato ritenuto chenel regime introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e anteriore a quello modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sullespese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del devolutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha concluso che il giudice di prime cure non avesse fatto corretta applicazionedei principi richiamati, non essendo possibile qualifica re C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 31112/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi come “giusti motivi esplicitamente indicati” , le mere clausole di stile utilizzate, come “la materia trattata” e la “peculiarità della vicenda”, a fronte, per un verso, della limitata complessità della fattispecie esaminata sia sotto il profilo giudico che fattuale e per l’altro verso e soprattutto, a fronte della acclarata riconducibilità al comportamento dell’attore del ritardo nel ripristino della linea telefonica. 3. In con clusione il ricorso è rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte r icorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella ca
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