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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37942/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di non idoneità della misura, fondato su una nota informativa non attuale e non sottoposta, quanto ai dati comunicati, a verifica; ritenuto che il motivo è generico, in quanto non si confronl:a con il dato posto dal Tribunale a fondamento del giudizio che ha ritenuto idonea la misura della detenzione domiciliare e non quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, e cioè la mancanza di una attività lavorativa lecita e di altra attività risocializzante, e per la assenza di una effettiva attività riparativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di non idoneità della misura, fondato su una nota informativa non attuale e non sottoposta, quanto ai dati comunicati, a verifica; ritenuto che il motivo è generico, in quanto non si confronl:a con il dato posto dal Tribunale a fondamento del giudizio che ha ritenuto idonea la misura della detenzione domiciliare e non quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, e cioè la mancanza di una attività lavorativa lecita e di altra attività risocializzante, e per la assenza di una effettiva attività riparativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 20
Sentenza Cassazione n. 37942/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris