CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2023
Cassazione n. 36454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di sorveglianza di Roma, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., rigettava le istanze di affidamento ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di espiazione pena, in relazione a due condanne per furto aggravato, tentato e consumato, per fatti del 2014 e del 2016. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il Pais, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 47 e 47 ter, ordinamento penitenziario, in quanto il giudice di merito ha respinto l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, avendo motivato le proprie determinazioni con argomentazioni apodittiche e infondate ed omettendo di svolgere un' approfondita analisi della personalità del condannato, sottovalutando l'esistenza di alcuni elementi positivi e sintomatici di un percorso di rieducazione e recupero (come lo stabile domicilio presso la convivente ed il regolare svolgimento di attività lavorativa quale operaio edile). 3. Con requisitoria scritta del 7.4.2023 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA] C:uomo, chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione delle istanze puntualmente disattese dal tribunale di sorveglianza, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in assenza di indicazioni legislative circa le condizioni per la concessione della detenzione domiciliare nelle ipotesi indicate dal comma 1-bis dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salva l'insussistenza delle condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve dar conto della presenza di elementi atti a ritenere il beneficio idoneo ad evitare che il condannato commetta altri reati, potendo detti elementi riguardare sia l'efficacia delle prescrizioni imposte, sia le caratteristiche di personalità del soggetto o i progressi fatti registrare nel corso dell'eventuale trattamento intramurario, sia gli esiti delle indagini svolte sulla sua condotta in ambiente libero (cfr. Sez. 1, n. 56703 del 05/06/2018, Rv. 274657). Al tempo stesso si è evidenziato come, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza abbia l'onere di verificare l'eventuale inidoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 8319 del 30/11/201.5, Rv. 266209). Orbene il tribunale di sorveglianza di Roma ha fatto buon governo di tali principi, concludendo per la sussistenza di una notevole pericolosità sociale del ricorrente, ostativa alla concessione in suo favore dei richiesti benefici extra-murari, sulla base di una ponderata analisi dì specifici elementi di fatto, a partire da quelli riportati nella "analitica nota del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]". In particolare, il giudice del provvedimento impugnato: 1) ha sottolineato i "numerosi pregiudizi penali e di polizia" e "gli arresti" del ricorrente, "per fatti commessi in un lungo arco temporale — dal 2005 al 2016 — per reati di falso, furti in danno di abitazioni e locali commerciali, sottrazione di energia elettrica, ricettazione, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, porto abusivo di armi, guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata", nonché i "numerosissimi" controlli del Pais in compagnia di pregiudicati (ben 49), da cui emerge il profilo di un soggetto che vive di reati, insofferente alle normali regole del vivere sociale e che frequenta la delinquenza italiana e straniera, presente nel contesto abitativo di riferimento; 2) ha motivatamente escluso l'idoneità del domicilio indicato, in quanto caratterizzato dall'alto contesto criminale degli abitanti del complesso edilizio in cui è allocato; 3) ha, del pari, rilevato l'inidoneità a garantire lo svolgimento dei necessari controlli, ai fini dell'affidamento in prova ai servizi sociali, della dedotta attività lavorativa del condannato quale manovale presso i diversi cantieri di un'impresa edile, che determina continui spostamenti da un cantiere all'altro; 4) ha, infine, evidenziato l'irrilevanza della relazione UEPE, posto che in essa l'ufficio si è limitato ad ascoltare la convivente del Pais, le cui dichiarazioni sul passato illecito di quest'ultimo, circoscritto al periodo anteriore alla loro convivenza, sono state correttamente valutate non credibili, in quanto "sconfessate dalle date degli ultimi reati commessi". A fronte di tale limpido argomentare, i rilievi del ricorrente non solo sono acriticamente reiterativi, ma si risolvono in censure volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna delliA- ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimeo A immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. 4— dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromil