CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rimini del 9 maggio 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di mesi sei di reclusione ed euro 2.000 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in loro favore della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi. 2. I ricorsi devono essere dichiarabLinammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere i fatti oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. (cfr. pp. 6 e s.). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Fen.91,9 09 qET 2026 L'ASSISTENT j DIZIARIO Dott.ssa Ka ente 3