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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 11252/2024

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3387-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] P.R. [OSCURATO:PERSONA].R.L., rappresentato e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 151/2023 del T R IBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’adunanza in camera di consiglio del 27/2/2024; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione s.r.l. per la somma complessiva di €. 77.409,51, oltre interessi, in collocazione privilegiata, quale compenso maturato in ragione delle prestazioni professionali svolte dalla Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 stessa, tra il 2004 e il 2020,su incarico della società fallita in cinque procedimenti giudiziali e, precisamente: a) il procedimento monitorio n. 1474/04; b) il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 1170/05, definito con la sentenza n. 711/14; c) il procedimento esecutivo 2316/13; d) il procedimento di appello n. 683/15; e) l’azione revocatoria n. 1538/10.

1.2. Il giudice delegato ha ammesso l’istante al passivo del fallimento per la somma di €. 27.098,94, in collocazione privilegiata.

1.3. L’avvocataMarilena Fusco ha proposto opposizione allo stato passivoche il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato.

1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver escluso l’ammissibilità della prova testimoniale dedotta dall’opponente, trattandosi di capi che “attengono a circostanze che dovevano essere provate documentalmente”, come le spese di trasferta asseritamente sostenute ovvero la corrispondenza informativa, ha, in sostanza,ritenuto che : - il giudice, nella liquidazione del compenso maturato dall’avvocato, non ha il dovere, in mancanza di un accordo precedente al fallimento e opponibile alla procedura, di attenersi ai valori medi della tariffa,dovendo solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della stessa, a loro volta derogabili con apposita motivazione; - nel caso in esame, il giudice delegato ha liquidato il compenso ai valori minimi motivando tale soluzione in forza della circostanza, non contestata ma anzi confermata dalla stessa opponente, che “l’attività difensiva” era stata espletata da quest ’ ultima “congiuntamente ad altro professionista e, in un caso, addirittura insieme ad altri due professionisti”; -quando l’attività difensiva è svolta da due o più avvocati, infatti, “il compenso, Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 spettante ad ognuno di essi”,come stabilito dall’ art. 8 del d.m. n. 55/2014, “può ragionevolmente discostarsi dai medi e limitarsi ai minimi di tariffa, in considerazione dell’attività svolta da ognuno di loro per il lavoro comune”, a nulla, per contro, rilevando che gli altri difensori non abbiano presentato la domanda di ammissione al passivo, che non comporta alcuna rinuncia al compenso maturato né la cessione del relativo diritto all’opponente;- sono state, poi, correttamente riconosciute solo “le spese vive documentate”, nella misura pari alla metà, nei giudizi in cui l’altra metà spettava al codifensore, ed altrettanto correttamente escluse, invece, le “spese di trasferta”, non essendo stata fornita alcuna documentazione a sostegno delle stessee non potendo essere la relativa prova fornita a mezzo di testimoni; - i “ diritti fissi ” , inoltre , sono stati correttamente riconosciuti nella misura pari alla metà solo in un giudizio (e cioè il procedimento monitorio n. 1479/04) nel quale l’altra metà spettava al codifensore, mentre per gli altri non sono stati riconosciuti trovando applicazione le tabelle 2014 e 2018 “vigenti al momento della conclusione dei giudizi”; - il giudice delegato, infine, per ciascun procedimento, ha ammesso l’istante al passivo anche per “gli accessori di legge, quale il rimborso spese forfettario”, “in aggiunta e non in sostituzione delle spese vive effettivamente documentate”.

1.5. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione e condannato l’opponente, in ragione della soccombenza, al rimborso delle spese del giudizio.

1.6. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 30/1/2023, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione del decreto.

1.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

1.8. Leparti hanno depositato memorie.Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il giudice, nella liquidazione del compenso del legale, abbia il dovere, in assenza di un accordo precedente al fallimento e opponibile alla procedura, di attenersi ai valori medi delle tariffe, dovendo, piuttosto, limitarsi a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle stesse, a loro volta derogabili con apposita motivazione, ed ha, quindi, ritenuto che nel caso di specie il giudice delegato avesse correttamente liquida to il compenso richiesto dall’opponente ai valori minimi motivando tale determinazione sulla base del fatto incontestato che l ’ attività difensiva posta in essere da quest’ultima era stata espletata congiuntamente ad altro professionista e in un caso addirittura insieme ad altri due professionisti.

2.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso, tra l’altro, di considerare che: - in ipotesi di pluralità di difensori, come previsto dall’art. 7 del d.m. n. 127/2004 nonché dall’art.8 dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, il pagamento dei compensi in favore di uno di questi non esonera il cliente dal dovere di corrispondere tali compensi in misura integrale anche in favore di ciascuno degli altri codifensori; - l’art. 4 n. 1 del d.m. n. 55/2014, rubricato sotto la voce “parametrigenerali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, inoltre, espressamente prevede che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento; - il giudice, infine, può “quantificare il compenso tra il minimo ed Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 il massimo” in nome del proprio potere discrezionale,con il solo obbligo di motivar e lo scostamento dai medi , ma tale motivazione non può essere resa con riguardo a circostanze diverse da quelle per le quali lo stesso è previsto, come il numero dei difensori eletti per un procedimento: l’art.4 n. 1 del d.m. n. 55/2014, come aggiornato con il d.m. n. 37/2018, prevede , infatti, ha concluso la ricorrente, il richiamato scostamento in ragione delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell ’ importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e dellacomplessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ma non fa alcun riferimento al numero dei difensori scelti dal cliente.

2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la prova per testi richiesta dalla ricorrente fosse inammissibile sul rilievo che i capi della stessa formulati attengono a circostanze che dovevano essere provate documentalmente, come le spese di trasferta o la corrispondenza informativa, senza, tuttavia, considerare che: - per l’espletamento dell’attività professionale relativa ai procedimenti per i quali è stata officiata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, l’opponente si è recat a per trentotto giorni diversi, nell’arco di vari anni, presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], distante, tra andata e ritorno, circa 40 km dalla propria residenza in Salerno, facendo uso della propria autovettura e sostenendo le relative spese; - quand ’ anche tali spese non fosserostate analiticamente documentate, il t ribunale avrebbe potuto determinarle in via presuntiva ed equitativa; - la prova per testiera, dunque, pienamente ammissibile anche per quanto Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 riguarda quella parte della stessa in cui l’istante ha chiesto di dimostrare che tutta l’informativa resasi necessaria per l’espletamento dell’attività professionale relativa ai vari procedimenti per i quali è stataofficiat a dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, è stata predisposta da lla stessa opponente e solo sottoscritta dal codifensore, titolare dellostudio professionale; - la prova per testi articolata dall’opponente è ammissibile anche per quella parte finalizzata a dimostrare gli esborsi eseguiti in occasione dei processi per i quali è stata officiatadalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis (quali, ad esempio, le spese sostenute per i trasferimenti con la propria auto, i costi autostradali e di parcheggio, nonché quelli necessitatisi per procurarsi un servizio, quale, sempre ad esempio, quello postale per l’inoltro della corrispondenza inerente a detti processi, ecc.), trattandosi dievenienze che rendono derogabili il limite della necessità della prova scritta di cui all’art.2726 c.c..

2.4. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che fosse infondata e pretestuosa la contestazione dell ’ opponente relativa alla mancata indicazione dei singoli importi esclusi dall’ammissione al passivo per i relativi procedimenti,sul rilievo che nel progetto di stato passivo del curatore era espressamente indicato per ogni procedimento l’importo di cui si proponeva l ’ ammissione per onorari, per diritti, se dovuti, per spese, per cassa e per iva, e che, pertanto, era evidente che , sottraendo dall ’ importo richiesto dall’opponente l’importo di cui si proponeva l’ammissione, era possibile ricavare i singoli importi esclusi, in modo chiaro e determinato, omettendo, però, di considerare che “è del tutto ovvio che, operando la richiamata detrazione, è Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 possibile conoscere l’importo complessivo non ammesso al riferito stato passivo, ma non anche le specifiche ragioni delle relative esclusioni e, per esse, del loro specifico ammontare” e che ciò, in definitiva, “ conferma la fondatezza dell ’ eccezione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, nella specie, è mancata l’indicazione delle specifiche ragioni delle precitate esclusioni e del loro specifico ammontare, con conseguente preclusione delle relative impugnazioni del caso”.

2.5. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che era pretestuosa la contestazione dell’opponente in ordine alla asserita sostituzione delle speseeffettive sostenute con le spese generali sul rilievo che, per ogni procedimento, il progetto del curatore , cui il giudice delegato ha aderito, prevedeva il riconoscimento delle spese documentate e degli accessori di legge, come il rimborso spese forfettarie, che è stato espressamente riconosciuto in aggiunta e non in sostituzione delle spese vive effettivamente documentate, senza, tuttavia, considerare che ciò non risponde alla realtà processuale, essendo, in realtà, sufficiente constatare che: - l ’ ammissione al passivo “per il “procedimento monitorio n. 1479/04 RG - [OSCURATO:PERSONA]” , pur vedendo riconosciute spese per €.215,92, non vede ammesso al passivo alcuno specifico importo per rimborso forfettario delle spese generali; -ciò v ale anche per “ il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 1170/05 RG -[OSCURATO:PERSONA]”, per “il procedimento esecutivo 2316/13 RGE - [OSCURATO:PERSONA]”, per “ il procedimento di appello 683/15 RG App.

Salerno”nonché, infine, per “l ’ azione revocatoria 1538/10 RG - [OSCURATO:PERSONA]”.Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4

2.6. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’infondatezza della contestazione dell’opponente in ordine al mancato riconoscimento dei “ diritti ” per intero, senza, tuttavia, considerare che, una volta che lo stesso tribunale aveva riconosciuto che i diritti di procuratore erano di spettanza dell’avv.

F usco , gli stessi, in quanto compensi per l ’ attività procuratoria espletata per la società poi fallita, dovevano esserle riconosciuti in misura integrale,vertendosi “pur sempre in tema di liquidazione di compensi a carico del cliente e non anche a carico della controparte soccombente”.

2.7. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il giudice delegato aveva correttamente escluso il rimborso delle “spese di trasferta” non essendo fornita alcuna documentazione a sostegno delle stesse, senza, tuttavia, considerare“quanto già rappresentato e dedotto sotto il II motivo”.

2.8. Con il settimo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, in ragione del criterio della soccombenza, ha condannato l’opponente al rimborso delle spese di lite, che ha liquidato, considerando il valore della controversia in €. 50.310,57 , quale importo del quale l’opponente ha chiesto l’ammissione, secondo i parametri medi, senza, tuttavia, considerare, tra l’altro, che: - i compensi, secondo i parametri medi di tariffa, non ammontano all’importo Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 di €.7.616,00, liquidato dal tribunale bensì, secondo i parametri applicabili, e cioè quelli per le cause di valore tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00, ad un importo minore, non dovendosi tener conto dei compensi previsti per la fase istruttoria, pari ad €. 1.806,00, in quanto il procedimento non ha visto l’espletamento di alcun mezzo istruttorio, con la conseguenza che detto compenso liquidato secondo i parametri medi si riduce ad €. 5.810,00 (7.616,00 -1.806,00 = 5.810,00), oltre agli accessori come per legge; - la condanna dell ’ opponente al pagamento dell’IVA in favore del Fallimentoopposto è illegittima poiché l ’ art. 18 del d.P.R. n. 633/1972 dispone che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazioni di servizi imponibile, deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente sicché il difensore della parte vittoriosa deve emettere la parcella al proprio cliente e solo questi potrà portare in detrazione l’IVA calcolata sull’onorario, provvedendo, poi, alla detrazione di tale importo, qualora sia, appunto, un soggetto passivo di imposta: se, pertanto, tale parte si vedesse a sua volta rifuse le spese legali, comprensive di IVA, di fatto finirebbe per arricchirsi indebitamente dell’importo equivalente all’imposta dal momento che per essa tale aggravio non ha costituito un costo avendolo recuperato attraverso la detrazione.

3.1. Il primo e il quinto motivo sono fondati,nei limiti che seguono, con assorbimento del terzo.

3.2. Nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, in effetti, si è ritenuto che l ’ esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non era soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 89 del 2021, Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 11601 del 2018).

3.3. Il quadro normativo, tuttavia, è mutato a seguito dell’emanazione del d.m. n. 37/2018, entrato in vigore il 27/4/2018, il quale - con effetto sulle liquidazioni successive a tale data (art. 6)anche se relative, come nel caso in esame, a prestazioni che abbiano avuto inizio e si siano in parte svolte nella vigenza della pregressa regolamentazione purché, alla predetta data, non siano state ancora completate, dovendosi, altrimenti, ritenersi esaurite nella vigenza dei parametri previgenti e, come tali, non assoggettate ai nuovi criteri di liquidazione( cfr. Cass. n. 19989 del 2021 ; Cass. n. 31884 del 2018) -, in particolare, ai fini che rilevano, ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l’attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19), precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione,non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l’aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell’80 %, eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l’interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari.

3.4. Questa Corte ha, quindi, ritenuto che, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014, apportate dal d.m. n. 37/2018, il giudice, quando procede alla liquidazione del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 determinazione consensuale), non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass.n. 10438 del 2023, la quale, con rilievi che resistono anche alla recente pronuncia della CGUE del 24/1/2024, C-438/22, ha pure escluso che la normativa italiana, quale derivante dalle modifiche apportate dal d.m. n. 37/2018 al d.m. n. 55/2014, sia suscettibile di porsi in contrasto con lanormativa unionale: - i n primo luogo, in quanto le tariffe, seppure approntate da parte del CNF, sono poi sottoposte al vaglio ed al controllodell’autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali, e con la formulazionedi un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato; - i n secondo luogo, in quanto resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni ovvero di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente; - i n terzo luogo, perché la previsione in punto di inderogabilitàtrascende il mero interesse privato della categoriaprofessionale, ma assolve alla tutela di interesse di carattere pubblico : “ la previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto della quale non è dato scendere assicurauna garanzia di tipo economico che si traduce nella tutela dell ’ indipendenza e dell ’ autonomia del professionista, e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, si riflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa, impedendo che possano essere superati gli s tandard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente, che viceversa tariffe eccessivamente mortificanti potrebberocompromettere”).

3.5. Il tribunale, quando ha ritenuto corretta la determinazione del compenso maturato dall’opponente avendo Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 riguardo ai valori minimi previsti dalla tariffa, si è , pertanto, discostato, quanto meno per le liquidazioni senz’altro assoggettate, secondo il criterio prima esposto, al d.m. n. 37/2018, dal predetto principio e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dalla ricorrente : le quali, invece, in quanto riferite a liquidazioni disciplinate dal d.m. n. 55/2014, sono inammissibili,posto che, come detto, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, ove contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità.

3.6. I diritti, infine, come emerge dall’art. 7 del d.m. n. 127/2004, spettano, attesa la loro inderogabilità, per intero, in favore di ciascuno dei difensori incaricati,nei limiti, però, in cui siano effettivamente maturati in capo allo stesso.

3.7. Il secondo motivo è, sia pure in parte, fondato, al pari del quarto (nei limiti che seguono: per il resto è inammissibile) e del sesto.

3.8. La prova testimoniale articolata dall’opponente, per come esposta in ricorso, è palesemente inammissibile, essendo stata articolata su capitoli che, per come riprodotti in ricorso, risultano del tutto genericie valutativi (“ In via istruttoria, l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede ammettersi la seguente prova “per testi: “a) vero che, per l ’ espletamento dell ’ attività professionale relativa ai vari procedimenti per i quali è stato officiato dalla [OSCURATO:SOCIETA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è recato per 38 giorni diversi, nell’arco di vari anni, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (distante, tra andata e ritorno, circa 40 km dalla propria residenza sita in Salerno), facendo uso della propria autovettura, con esborsi, per ogni trasferta, di euro 150,00 al giorno, comprensivi dei costi della benzina, dell’autostrada, del parcheggio ed altro;b) vero che, per l’espletamento dell’attività Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 professionale relativa ai vari procedimenti trattati per i quali è stato officiato dalla [OSCURATO:SOCIETA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la relativa corrispondenza informativa, ha esborsato la somma di euro 46,40; c) vero che per l’espletamento dell’attività professionale relativa ai vari procedimenti trattati per i quali è stato officiato dalla [OSCURATO:SOCIETA], tutta l’informativa resasi necessaria è stata predisposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed unicamente sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Andrea de Donato per una questione di deferenza nei confronti di quest’ultimo, quale codifensore anziano e titolare dell’omonimo studio professionale; d) vero che per l’informativa di cui per ultimo l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ha maturato compensi ai sensi della tariffa professionale per la complessiva somma di euro 800,00, essendo state redatte trentadue missive (tra raccomandate, lettere, fax, e-mail, pec) in ragione di euro 25,00 per ciascuna di dette missive”).

3.9. L’inammissibilità della prova testimoniale, peraltro, non esclude che, come correttamente affermato dalla ricorrente, l’avvocato ha diritto al rimborso, oltre che delle spese documentate e (per ciascuno dei giudizi nei quali ha svolto la propria prestazione professionale) di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), anche delle altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che,di fatto, sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta, i costi per fotocopie, per l’invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l’incarico e sostenuti fuori dallo studio) e che tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit (Cass.

SU n. 31030 del 2019; Cass. n. 32624 del 2021).

3.10. La censura relativa alla mancata ammissione delle spese generali è, invece, inammissibile, avendo il tribunale chiaramente affermato che il giudice delegato per ciascun procedimento aveva ammesso l’istante al passivo anche per “gli accessori di legge, quale il rimborso spese forfettario”, “in aggiunta e non in sostituzione delle spese vive effettivamente documentate”.

3.11. Il settimo motivo è assorbit o , in parte, per l’accoglimento del primo motivo e, per il resto,dalla cassazione del decreto impugnato.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, nei limiti esposti, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3387-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] P.R. [OSCURATO:PERSONA].R.L., rappresentato e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 151/2023 del T R IBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’adunanza in camera di consiglio del 27/2/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di essere ammessa allo stato passivo del Fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione s.r.l. per la somma complessiva di €. 77.409,51, oltre interessi, in collocazione privilegiata, quale compenso maturato in ragione delle prestazioni professionali svolte dalla Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 stessa, tra il 2004 e il 2020,su incarico della società fallita in cinque procedimenti giudiziali e, precisamente: a) il procedimento monitorio n. 1474/04; b) il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 1170/05, definito con la sentenza n. 711/14; c) il procedimento esecutivo 2316/13; d) il procedimento di appello n. 683/15; e) l’azione revocatoria n. 1538/10. 1.2. Il giudice delegato ha ammesso l’istante al passivo del fallimento per la somma di €. 27.098,94, in collocazione privilegiata. 1.3. L’avvocataMarilena Fusco ha proposto opposizione allo stato passivoche il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato. 1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver escluso l’ammissibilità della prova testimoniale dedotta dall’opponente, trattandosi di capi che “attengono a circostanze che dovevano essere provate documentalmente”, come le spese di trasferta asseritamente sostenute ovvero la corrispondenza informativa, ha, in sostanza,ritenuto che : - il giudice, nella liquidazione del compenso maturato dall’avvocato, non ha il dovere, in mancanza di un accordo precedente al fallimento e opponibile alla procedura, di attenersi ai valori medi della tariffa,dovendo solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della stessa, a loro volta derogabili con apposita motivazione; - nel caso in esame, il giudice delegato ha liquidato il compenso ai valori minimi motivando tale soluzione in forza della circostanza, non contestata ma anzi confermata dalla stessa opponente, che “l’attività difensiva” era stata espletata da quest ’ ultima “congiuntamente ad altro professionista e, in un caso, addirittura insieme ad altri due professionisti”; -quando l’attività difensiva è svolta da due o più avvocati, infatti, “il compenso, Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 spettante ad ognuno di essi”,come stabilito dall’ art. 8 del d.m. n. 55/2014, “può ragionevolmente discostarsi dai medi e limitarsi ai minimi di tariffa, in considerazione dell’attività svolta da ognuno di loro per il lavoro comune”, a nulla, per contro, rilevando che gli altri difensori non abbiano presentato la domanda di ammissione al passivo, che non comporta alcuna rinuncia al compenso maturato né la cessione del relativo diritto all’opponente;- sono state, poi, correttamente riconosciute solo “le spese vive documentate”, nella misura pari alla metà, nei giudizi in cui l’altra metà spettava al codifensore, ed altrettanto correttamente escluse, invece, le “spese di trasferta”, non essendo stata fornita alcuna documentazione a sostegno delle stessee non potendo essere la relativa prova fornita a mezzo di testimoni; - i “ diritti fissi ” , inoltre , sono stati correttamente riconosciuti nella misura pari alla metà solo in un giudizio (e cioè il procedimento monitorio n. 1479/04) nel quale l’altra metà spettava al codifensore, mentre per gli altri non sono stati riconosciuti trovando applicazione le tabelle 2014 e 2018 “vigenti al momento della conclusione dei giudizi”; - il giudice delegato, infine, per ciascun procedimento, ha ammesso l’istante al passivo anche per “gli accessori di legge, quale il rimborso spese forfettario”, “in aggiunta e non in sostituzione delle spese vive effettivamente documentate”. 1.5. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione e condannato l’opponente, in ragione della soccombenza, al rimborso delle spese del giudizio. 1.6. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 30/1/2023, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione del decreto. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.8. Leparti hanno depositato memorie.Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il giudice, nella liquidazione del compenso del legale, abbia il dovere, in assenza di un accordo precedente al fallimento e opponibile alla procedura, di attenersi ai valori medi delle tariffe, dovendo, piuttosto, limitarsi a quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle stesse, a loro volta derogabili con apposita motivazione, ed ha, quindi, ritenuto che nel caso di specie il giudice delegato avesse correttamente liquida to il compenso richiesto dall’opponente ai valori minimi motivando tale determinazione sulla base del fatto incontestato che l ’ attività difensiva posta in essere da quest’ultima era stata espletata congiuntamente ad altro professionista e in un caso addirittura insieme ad altri due professionisti. 2.2. Il tribunale, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso, tra l’altro, di considerare che: - in ipotesi di pluralità di difensori, come previsto dall’art. 7 del d.m. n. 127/2004 nonché dall’art.8 dei d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018, il pagamento dei compensi in favore di uno di questi non esonera il cliente dal dovere di corrispondere tali compensi in misura integrale anche in favore di ciascuno degli altri codifensori; - l’art. 4 n. 1 del d.m. n. 55/2014, rubricato sotto la voce “parametrigenerali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, inoltre, espressamente prevede che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, i quali, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento; - il giudice, infine, può “quantificare il compenso tra il minimo ed Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 il massimo” in nome del proprio potere discrezionale,con il solo obbligo di motivar e lo scostamento dai medi , ma tale motivazione non può essere resa con riguardo a circostanze diverse da quelle per le quali lo stesso è previsto, come il numero dei difensori eletti per un procedimento: l’art.4 n. 1 del d.m. n. 55/2014, come aggiornato con il d.m. n. 37/2018, prevede , infatti, ha concluso la ricorrente, il richiamato scostamento in ragione delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell ’ importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e dellacomplessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, ma non fa alcun riferimento al numero dei difensori scelti dal cliente. 2.3. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la prova per testi richiesta dalla ricorrente fosse inammissibile sul rilievo che i capi della stessa formulati attengono a circostanze che dovevano essere provate documentalmente, come le spese di trasferta o la corrispondenza informativa, senza, tuttavia, considerare che: - per l’espletamento dell’attività professionale relativa ai procedimenti per i quali è stata officiata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, l’opponente si è recat a per trentotto giorni diversi, nell’arco di vari anni, presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], distante, tra andata e ritorno, circa 40 km dalla propria residenza in Salerno, facendo uso della propria autovettura e sostenendo le relative spese; - quand ’ anche tali spese non fosserostate analiticamente documentate, il t ribunale avrebbe potuto determinarle in via presuntiva ed equitativa; - la prova per testiera, dunque, pienamente ammissibile anche per quanto Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 riguarda quella parte della stessa in cui l’istante ha chiesto di dimostrare che tutta l’informativa resasi necessaria per l’espletamento dell’attività professionale relativa ai vari procedimenti per i quali è stataofficiat a dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis, è stata predisposta da lla stessa opponente e solo sottoscritta dal codifensore, titolare dellostudio professionale; - la prova per testi articolata dall’opponente è ammissibile anche per quella parte finalizzata a dimostrare gli esborsi eseguiti in occasione dei processi per i quali è stata officiatadalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis (quali, ad esempio, le spese sostenute per i trasferimenti con la propria auto, i costi autostradali e di parcheggio, nonché quelli necessitatisi per procurarsi un servizio, quale, sempre ad esempio, quello postale per l’inoltro della corrispondenza inerente a detti processi, ecc.), trattandosi dievenienze che rendono derogabili il limite della necessità della prova scritta di cui all’art.2726 c.c.. 2.4. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che fosse infondata e pretestuosa la contestazione dell ’ opponente relativa alla mancata indicazione dei singoli importi esclusi dall’ammissione al passivo per i relativi procedimenti,sul rilievo che nel progetto di stato passivo del curatore era espressamente indicato per ogni procedimento l’importo di cui si proponeva l ’ ammissione per onorari, per diritti, se dovuti, per spese, per cassa e per iva, e che, pertanto, era evidente che , sottraendo dall ’ importo richiesto dall’opponente l’importo di cui si proponeva l’ammissione, era possibile ricavare i singoli importi esclusi, in modo chiaro e determinato, omettendo, però, di considerare che “è del tutto ovvio che, operando la richiamata detrazione, è Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 possibile conoscere l’importo complessivo non ammesso al riferito stato passivo, ma non anche le specifiche ragioni delle relative esclusioni e, per esse, del loro specifico ammontare” e che ciò, in definitiva, “ conferma la fondatezza dell ’ eccezione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, nella specie, è mancata l’indicazione delle specifiche ragioni delle precitate esclusioni e del loro specifico ammontare, con conseguente preclusione delle relative impugnazioni del caso”. 2.5. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che era pretestuosa la contestazione dell’opponente in ordine alla asserita sostituzione delle speseeffettive sostenute con le spese generali sul rilievo che, per ogni procedimento, il progetto del curatore , cui il giudice delegato ha aderito, prevedeva il riconoscimento delle spese documentate e degli accessori di legge, come il rimborso spese forfettarie, che è stato espressamente riconosciuto in aggiunta e non in sostituzione delle spese vive effettivamente documentate, senza, tuttavia, considerare che ciò non risponde alla realtà processuale, essendo, in realtà, sufficiente constatare che: - l ’ ammissione al passivo “per il “procedimento monitorio n. 1479/04 RG - [OSCURATO:PERSONA]” , pur vedendo riconosciute spese per €.215,92, non vede ammesso al passivo alcuno specifico importo per rimborso forfettario delle spese generali; -ciò v ale anche per “ il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 1170/05 RG -[OSCURATO:PERSONA]”, per “il procedimento esecutivo 2316/13 RGE - [OSCURATO:PERSONA]”, per “ il procedimento di appello 683/15 RG App. Salerno”nonché, infine, per “l ’ azione revocatoria 1538/10 RG - [OSCURATO:PERSONA]”.Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 2.6. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’infondatezza della contestazione dell’opponente in ordine al mancato riconoscimento dei “ diritti ” per intero, senza, tuttavia, considerare che, una volta che lo stesso tribunale aveva riconosciuto che i diritti di procuratore erano di spettanza dell’avv. F usco , gli stessi, in quanto compensi per l ’ attività procuratoria espletata per la società poi fallita, dovevano esserle riconosciuti in misura integrale,vertendosi “pur sempre in tema di liquidazione di compensi a carico del cliente e non anche a carico della controparte soccombente”. 2.7. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il giudice delegato aveva correttamente escluso il rimborso delle “spese di trasferta” non essendo fornita alcuna documentazione a sostegno delle stesse, senza, tuttavia, considerare“quanto già rappresentato e dedotto sotto il II motivo”. 2.8. Con il settimo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, in ragione del criterio della soccombenza, ha condannato l’opponente al rimborso delle spese di lite, che ha liquidato, considerando il valore della controversia in €. 50.310,57 , quale importo del quale l’opponente ha chiesto l’ammissione, secondo i parametri medi, senza, tuttavia, considerare, tra l’altro, che: - i compensi, secondo i parametri medi di tariffa, non ammontano all’importo Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 di €.7.616,00, liquidato dal tribunale bensì, secondo i parametri applicabili, e cioè quelli per le cause di valore tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00, ad un importo minore, non dovendosi tener conto dei compensi previsti per la fase istruttoria, pari ad €. 1.806,00, in quanto il procedimento non ha visto l’espletamento di alcun mezzo istruttorio, con la conseguenza che detto compenso liquidato secondo i parametri medi si riduce ad €. 5.810,00 (7.616,00 -1.806,00 = 5.810,00), oltre agli accessori come per legge; - la condanna dell ’ opponente al pagamento dell’IVA in favore del Fallimentoopposto è illegittima poiché l ’ art. 18 del d.P.R. n. 633/1972 dispone che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazioni di servizi imponibile, deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente sicché il difensore della parte vittoriosa deve emettere la parcella al proprio cliente e solo questi potrà portare in detrazione l’IVA calcolata sull’onorario, provvedendo, poi, alla detrazione di tale importo, qualora sia, appunto, un soggetto passivo di imposta: se, pertanto, tale parte si vedesse a sua volta rifuse le spese legali, comprensive di IVA, di fatto finirebbe per arricchirsi indebitamente dell’importo equivalente all’imposta dal momento che per essa tale aggravio non ha costituito un costo avendolo recuperato attraverso la detrazione. 3.1. Il primo e il quinto motivo sono fondati,nei limiti che seguono, con assorbimento del terzo. 3.2. Nella vigenza delle previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, in effetti, si è ritenuto che l ’ esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non era soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 2022; Cass. n. 19989 del 2021; Cass. n. 89 del 2021, Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 11601 del 2018). 3.3. Il quadro normativo, tuttavia, è mutato a seguito dell’emanazione del d.m. n. 37/2018, entrato in vigore il 27/4/2018, il quale - con effetto sulle liquidazioni successive a tale data (art. 6)anche se relative, come nel caso in esame, a prestazioni che abbiano avuto inizio e si siano in parte svolte nella vigenza della pregressa regolamentazione purché, alla predetta data, non siano state ancora completate, dovendosi, altrimenti, ritenersi esaurite nella vigenza dei parametri previgenti e, come tali, non assoggettate ai nuovi criteri di liquidazione( cfr. Cass. n. 19989 del 2021 ; Cass. n. 31884 del 2018) -, in particolare, ai fini che rilevano, ha integrato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l’attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19), precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione,non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l’aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell’80 %, eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l’interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari. 3.4. Questa Corte ha, quindi, ritenuto che, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014, apportate dal d.m. n. 37/2018, il giudice, quando procede alla liquidazione del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 determinazione consensuale), non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass.n. 10438 del 2023, la quale, con rilievi che resistono anche alla recente pronuncia della CGUE del 24/1/2024, C-438/22, ha pure escluso che la normativa italiana, quale derivante dalle modifiche apportate dal d.m. n. 37/2018 al d.m. n. 55/2014, sia suscettibile di porsi in contrasto con lanormativa unionale: - i n primo luogo, in quanto le tariffe, seppure approntate da parte del CNF, sono poi sottoposte al vaglio ed al controllodell’autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali, e con la formulazionedi un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato; - i n secondo luogo, in quanto resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni ovvero di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente; - i n terzo luogo, perché la previsione in punto di inderogabilitàtrascende il mero interesse privato della categoriaprofessionale, ma assolve alla tutela di interesse di carattere pubblico : “ la previsione di una soglia minima per i compensi al di sotto della quale non è dato scendere assicurauna garanzia di tipo economico che si traduce nella tutela dell ’ indipendenza e dell ’ autonomia del professionista, e che, oltre ad assicurare la qualità ed il livello della prestazione offerta, si riflette anche nella adeguata assicurazione del diritto di difesa, impedendo che possano essere superati gli s tandard minimi di diligenza e cura degli interessi del cliente, che viceversa tariffe eccessivamente mortificanti potrebberocompromettere”). 3.5. Il tribunale, quando ha ritenuto corretta la determinazione del compenso maturato dall’opponente avendo Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 riguardo ai valori minimi previsti dalla tariffa, si è , pertanto, discostato, quanto meno per le liquidazioni senz’altro assoggettate, secondo il criterio prima esposto, al d.m. n. 37/2018, dal predetto principio e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dalla ricorrente : le quali, invece, in quanto riferite a liquidazioni disciplinate dal d.m. n. 55/2014, sono inammissibili,posto che, come detto, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, ove contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità. 3.6. I diritti, infine, come emerge dall’art. 7 del d.m. n. 127/2004, spettano, attesa la loro inderogabilità, per intero, in favore di ciascuno dei difensori incaricati,nei limiti, però, in cui siano effettivamente maturati in capo allo stesso. 3.7. Il secondo motivo è, sia pure in parte, fondato, al pari del quarto (nei limiti che seguono: per il resto è inammissibile) e del sesto. 3.8. La prova testimoniale articolata dall’opponente, per come esposta in ricorso, è palesemente inammissibile, essendo stata articolata su capitoli che, per come riprodotti in ricorso, risultano del tutto genericie valutativi (“ In via istruttoria, l ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede ammettersi la seguente prova “per testi: “a) vero che, per l ’ espletamento dell ’ attività professionale relativa ai vari procedimenti per i quali è stato officiato dalla [OSCURATO:SOCIETA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è recato per 38 giorni diversi, nell’arco di vari anni, presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (distante, tra andata e ritorno, circa 40 km dalla propria residenza sita in Salerno), facendo uso della propria autovettura, con esborsi, per ogni trasferta, di euro 150,00 al giorno, comprensivi dei costi della benzina, dell’autostrada, del parcheggio ed altro;b) vero che, per l’espletamento dell’attività Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 professionale relativa ai vari procedimenti trattati per i quali è stato officiato dalla [OSCURATO:SOCIETA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la relativa corrispondenza informativa, ha esborsato la somma di euro 46,40; c) vero che per l’espletamento dell’attività professionale relativa ai vari procedimenti trattati per i quali è stato officiato dalla [OSCURATO:SOCIETA], tutta l’informativa resasi necessaria è stata predisposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed unicamente sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Andrea de Donato per una questione di deferenza nei confronti di quest’ultimo, quale codifensore anziano e titolare dell’omonimo studio professionale; d) vero che per l’informativa di cui per ultimo l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] ha maturato compensi ai sensi della tariffa professionale per la complessiva somma di euro 800,00, essendo state redatte trentadue missive (tra raccomandate, lettere, fax, e-mail, pec) in ragione di euro 25,00 per ciascuna di dette missive”). 3.9. L’inammissibilità della prova testimoniale, peraltro, non esclude che, come correttamente affermato dalla ricorrente, l’avvocato ha diritto al rimborso, oltre che delle spese documentate e (per ciascuno dei giudizi nei quali ha svolto la propria prestazione professionale) di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), anche delle altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che,di fatto, sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l’Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta, i costi per fotocopie, per l’invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l’incarico e sostenuti fuori dallo studio) e che tali spese sono liquidabili in via equitativa per l’impossibilità o la rilevante Ric. 2023n. 3387 - Sez. 1 - CC del 2 7 febbraio 2 02 4 difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l’id quod plerumque accidit (Cass. SU n. 31030 del 2019; Cass. n. 32624 del 2021). 3.10. La censura relativa alla mancata ammissione delle spese generali è, invece, inammissibile, avendo il tribunale chiaramente affermato che il giudice delegato per ciascun procedimento aveva ammesso l’istante al passivo anche per “gli accessori di legge, quale il rimborso spese forfettario”, “in aggiunta e non in sostituzione delle spese vive effettivamente documentate”. 3.11. Il settimo motivo è assorbit o , in parte, per l’accoglimento del primo motivo e, per il resto,dalla cassazione del decreto impugnato. 4. Il ricorso dev’essere, quindi, nei limiti esposti, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presen
Decreto Cassazione n. 11252/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris