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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2025

Cassazione n. 13604/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1000/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. - intimata – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di PUCCETTI GIORGIOe gli ultimi due anche in proprio, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat i – N. 1000/24R.G. avverso la sentenza n. 2058/2023della Corte d’appello di Bologna , depositata il 19.10.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.3.2025dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 3.1.2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Castiglione dei Pepoli dinanzi al Tribunale di Bologna, onde ottenerne la loro condanna solidale, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio immobile e conseguenti all’omessa manutenzione della rete fognaria, nonché la condanna all’esecuzione degli interventi utili all’eliminazione delle infiltrazioni.

Il Comune di Castiglione, costituitosi e comunque negando la propria responsabilità, chiamò in causa la propria C ompagnia di assicurazione, [OSCURATO:SOCIETA] Ass icurazio ni s.p.a., pure proponendo domanda trasversale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Si costiturono anche la [OSCURATO:SOCIETA], negando la sussistenza della copertura assicurativa per i fatti di causa, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., negando la propria legittimazione passiva.

Istruita la causa, con sentenza del 13.6.2019, il Tribunale di Bologna accolse la domanda attorea e condannò il Comune ed [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, e per il 50% ciascuna nei rapporti interni, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 9.225,00, oltre IVA ed accessori, oltre all’ulteriore importo di € 3.000,00 per ciascuno degli attori, oltre accessori; condannò altresì il Comune ed [OSCURATO:SOCIETA]. alla riparazione, sostituzione e comunque ad assicurare l’efficienza delle condotte fognarie danneggiate, all’origine degli sversamenti di N. 1000/24R.G. liquami in danno del fabbricato attoreo; ancora, dichiarò tenuta [OSCURATO:SOCIETA] a manlevare il Comune da quanto fosse tenuto a pagare in dipendenza della detta sentenza, salvo rivalsa, nonché alla rifusione, a favore dell’ente predetto, delle spese di chiamata, regolando infinele spese di litetra gli attori e tutti i convenuti. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello in via principale avverso detta sentenza, mentre il Comune di Castiglione dei Pepoli propose appello incidentale.

Si costituì anche la Compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto dell’appello principale e la conferma integrale della sentenza impugnata.

Inoltre, si costituirono anche gli originari attori Puccetti-Bruzzi.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 19.10.2023, dopo aver rilevato la sussistenza di un giudicato interno circa le questioni relative alla operatività della polizza n. 2145/65/55258839, dichiarò tuttavia, in parziale accoglimento dell’appello principale, la insussistenza del diritto di [OSCURATO:SOCIETA] a rivalersi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannando la Compagnia a manlevare il Comune fino a concorrenza del 50% di quanto questo era statocondannato a pagare agli attori.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Castiglione dei Pepoli, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese.

Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “violazione - ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. - degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per violazione del giudicato interno, per aver la Corte d’appello di Bologna condannato [OSCURATO:PERSONA] N. 1000/24R.[OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare il Comune di Castiglione dei Pepoli sino alla concorrenza del 50% di quanto lo stesso è tenuto a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza impugnata”.

Rileva l’ente ricorrente che la decisione di primo grado era da intendersi passata in giudicato laddove era stato accertato –con statuizione non impugnata da alcuno - che la [OSCURATO:SOCIETA]. eratenuta a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato Comune di Castiglione dei Pepoli di tutto quanto era stato tenuto a pagare agli originari attori in dipendenza dei fatti di causa.

L’intera quota di soccombenza dell’assicurato, dunque, non poteva che restare a carico dell’assicuratore, al contrario di quanto invece statuito dalla Corte felsinea. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la “nullità - ai sensi dell’art. 360, co. 1° n. 4 c.p.c. -della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa sentenza”.

Osserva il ricorrente che la sentenza d’appello reca un insanabile contrasto tra la parte motiva, laddove si afferma “con obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di manlevare e tenere indenne il proprio assicurato [OSCURATO:PERSONA] da quanto tenuto a pagare in dipendenza della presente sentenza” (p. 17), e il dispositivo, laddove si statuisce “condanna [OSCURATO:SOCIETA] a tenere indenne e manlevare il [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza del 50% di quanto la stessa è tenuta a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza della presente sentenza” (ancora p. 17), trattandosi di statuizioni tra loro incompatibili e non emendabili con la procedura di correzione di errore materiale. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si denuncia la “ violazione - ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. -dell’art. 1917, comma 3° c.c., in ragione della mancata N. 1000/24R.G. condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Castiglione dei Pepoli nel giudizio di appello”.Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe dovuto compensare le spese di lite nei rapporti tra esso Comune e la [OSCURATO:SOCIETA], giacché – attesa l’operatività della polizza –avrebbe dovuto invece regolarle secondo soccombenza.

Si evidenzia, altresì, che l’art. 1917, comma 3 , c.c., dispone che le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria avanzata dal terzo danneggiato siano a carico dell’assicurazione fino al limite del 25% del massimale. 2.1 –Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente perché connessi; essisono fondati.

La Corte felsinea, accogliendo il quarto motivo d’appello di [OSCURATO:SOCIETA].,avrebbe dovuto limitarsi ad escludere il diritto di rivalsa dell’assicuratore [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] quale terzo responsabile, perché la polizza assicurativa escludeva tale facoltà in favore dell’assicuratore, come accertato dallo stesso giudice d’appello.

Invece, pur avendo dato atto della mancata impugnazione delle statuizioni inerenti alla operatività della polizza e delle conseguenze che ne derivavano per lo stesso assicuratore, la Corte territoriale ha ribadito, in motivazione, il diritto del Comune di essere manlevato di tutto quanto questo avrebbe dovuto pagare agli attori in forza della sentenza, ma ha limitato, in dispositivo, la manleva in favore del Comune al 50% del medesimo esborso .

Ciò, tuttavia, indiscutibilmente errando, perché detta quota , gi à individuata dal Tribunale, atteneva ai soli rapporti interni tra il Comune ed [OSCURATO:SOCIETA]., e perché comunque N. 1000/24R.G. la relativa statuizione della sentenza di primo grado non era stata impugnata dall’unico soggetto che poteva averne interesse, ossia proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA] (che, costituendosi nel giudizio d’appello, aveva anzi concluso chiedendo la conferma della “sentenza impugnata in ogni sua parte, anche in relazione al diritto di rivalsa di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per quanto corrisposto ai Sigg.ri Puccetti-Bruzzi”; il conflitto processuale, cioè, investiva proprio e soltanto quel capo della sentenza di primo grado oggetto del quarto motivo dell’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]., poi accolto dalla Corte bolognese, fermo tutto il resto).

Risulta dunque evidente come sussistano entrambi i vizi denunciati , perché da un lato vi è chiaro conflitto col giudicatointernoformatosi sul punto, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., e dall’altro lato il dispositivo della sentenza non è coerente, né compatibile, con la motivazione , tanto “ non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una dellecontrastanti affermazioni contenute nella decisione ” (per tutte, di recente, Cass. n. 37079/2022). 3.1 – Poiché l’accoglimento dei mezzi già esaminati determina, per l’effetto espansivo interno, ex art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione del capo inerente al regolamento delle spese d’appello nei rapporti tra il Comune e la [OSCURATO:SOCIETA] (peraltro, a ben vedere, individuabile nel solo dispositivo della sentenza impugnata, non anche nella parte motiva), il terzo motivo resta conseguentemente assorbito; non senza evidenziare, tuttavia, che quanto ivi argomentato dal ricorrente circa la portata dell’art. 1917, comma 3, c.c., non coglie nel segno, perché il recupero delle spese processuali sostenute dall’ente N. 1000/24R.G. assicurato per resistere alle domande attoree risulta chiaramente investito dal capo della sentenza concernente l’accoglimento della domanda di manleva, di cui s’è ampiamente detto. 4.1 –In definitiva, sono accolti i primi due motivi, mentre il terzo è assorbito.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel meritoai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare il Comune di Castiglione dei Pepoli di tutto quanto questo è tenuto a pagare(o ha già pagato) agli originari attori per le vicende di causa.

Quanto alle spese di lite del giudizio di merito, nei soli rapporti tra il Comune e la Compagnia, ferme le statuizioni della sentenza di primo grado, quelle del giudizio d’appellovanno integralmente compensate, posto che la [OSCURATO:SOCIETA], nel costituirsi, aveva chiesto l’integrale conferma della prima decisione, almeno quanto al rapporto di chiamata: dunque, essa non si era opposta alla chiamata in garanzia impropria, operata dal Comune.Le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra l’ente ricorrente e tutti gli intimati, possono integralmente compensarsi, giacché la presente fase s’è resa necessaria a fronte di un evidente e plurimo errore commesso, senza esservi indotto da alcuna delle parti, dal giudice d’appello e le stesse intimate non si sono minimamente opposte all’accoglimento del ricorsoche occupa, chiaramente fondato in parte qua.

P.Q.M la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare il Comune di Castiglione N. 1000/24R.G. dei Pepoli di quanto questo è tenuto a pagare, o ha già pagato,a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza impugnata.Compensa le spese di lite del grado d’appello nei rapporti tra il Comune ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA].;compensa integralmente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1000/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. - intimata – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di PUCCETTI GIORGIOe gli ultimi due anche in proprio, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. - intimat i – N. 1000/24R.G. avverso la sentenza n. 2058/2023della Corte d’appello di Bologna , depositata il 19.10.2023; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 10.3.2025dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 3.1.2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero la società [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Castiglione dei Pepoli dinanzi al Tribunale di Bologna, onde ottenerne la loro condanna solidale, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o, in subordine, dell’art. 2043 c.c., per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio immobile e conseguenti all’omessa manutenzione della rete fognaria, nonché la condanna all’esecuzione degli interventi utili all’eliminazione delle infiltrazioni. Il Comune di Castiglione, costituitosi e comunque negando la propria responsabilità, chiamò in causa la propria C ompagnia di assicurazione, [OSCURATO:SOCIETA] Ass icurazio ni s.p.a., pure proponendo domanda trasversale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Si costiturono anche la [OSCURATO:SOCIETA], negando la sussistenza della copertura assicurativa per i fatti di causa, nonché la [OSCURATO:SOCIETA]., negando la propria legittimazione passiva. Istruita la causa, con sentenza del 13.6.2019, il Tribunale di Bologna accolse la domanda attorea e condannò il Comune ed [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, e per il 50% ciascuna nei rapporti interni, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 9.225,00, oltre IVA ed accessori, oltre all’ulteriore importo di € 3.000,00 per ciascuno degli attori, oltre accessori; condannò altresì il Comune ed [OSCURATO:SOCIETA]. alla riparazione, sostituzione e comunque ad assicurare l’efficienza delle condotte fognarie danneggiate, all’origine degli sversamenti di N. 1000/24R.G. liquami in danno del fabbricato attoreo; ancora, dichiarò tenuta [OSCURATO:SOCIETA] a manlevare il Comune da quanto fosse tenuto a pagare in dipendenza della detta sentenza, salvo rivalsa, nonché alla rifusione, a favore dell’ente predetto, delle spese di chiamata, regolando infinele spese di litetra gli attori e tutti i convenuti. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello in via principale avverso detta sentenza, mentre il Comune di Castiglione dei Pepoli propose appello incidentale. Si costituì anche la Compagnia assicurativa, chiedendo il rigetto dell’appello principale e la conferma integrale della sentenza impugnata. Inoltre, si costituirono anche gli originari attori Puccetti-Bruzzi. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 19.10.2023, dopo aver rilevato la sussistenza di un giudicato interno circa le questioni relative alla operatività della polizza n. 2145/65/55258839, dichiarò tuttavia, in parziale accoglimento dell’appello principale, la insussistenza del diritto di [OSCURATO:SOCIETA] a rivalersi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannando la Compagnia a manlevare il Comune fino a concorrenza del 50% di quanto questo era statocondannato a pagare agli attori. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Comune di Castiglione dei Pepoli, sulla scorta di tre motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “violazione - ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. - degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per violazione del giudicato interno, per aver la Corte d’appello di Bologna condannato [OSCURATO:PERSONA] N. 1000/24R.[OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare il Comune di Castiglione dei Pepoli sino alla concorrenza del 50% di quanto lo stesso è tenuto a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza impugnata”. Rileva l’ente ricorrente che la decisione di primo grado era da intendersi passata in giudicato laddove era stato accertato –con statuizione non impugnata da alcuno - che la [OSCURATO:SOCIETA]. eratenuta a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato Comune di Castiglione dei Pepoli di tutto quanto era stato tenuto a pagare agli originari attori in dipendenza dei fatti di causa. L’intera quota di soccombenza dell’assicurato, dunque, non poteva che restare a carico dell’assicuratore, al contrario di quanto invece statuito dalla Corte felsinea. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia la “nullità - ai sensi dell’art. 360, co. 1° n. 4 c.p.c. -della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa sentenza”. Osserva il ricorrente che la sentenza d’appello reca un insanabile contrasto tra la parte motiva, laddove si afferma “con obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]. di manlevare e tenere indenne il proprio assicurato [OSCURATO:PERSONA] da quanto tenuto a pagare in dipendenza della presente sentenza” (p. 17), e il dispositivo, laddove si statuisce “condanna [OSCURATO:SOCIETA] a tenere indenne e manlevare il [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza del 50% di quanto la stessa è tenuta a pagare a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza della presente sentenza” (ancora p. 17), trattandosi di statuizioni tra loro incompatibili e non emendabili con la procedura di correzione di errore materiale. 1.3 –Con il terzo motivo, infine, si denuncia la “ violazione - ai sensi dell’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c. -dell’art. 1917, comma 3° c.c., in ragione della mancata N. 1000/24R.G. condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese sostenute dal Comune di Castiglione dei Pepoli nel giudizio di appello”.Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe dovuto compensare le spese di lite nei rapporti tra esso Comune e la [OSCURATO:SOCIETA], giacché – attesa l’operatività della polizza –avrebbe dovuto invece regolarle secondo soccombenza. Si evidenzia, altresì, che l’art. 1917, comma 3 , c.c., dispone che le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria avanzata dal terzo danneggiato siano a carico dell’assicurazione fino al limite del 25% del massimale. 2.1 –Il primo e il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente perché connessi; essisono fondati. La Corte felsinea, accogliendo il quarto motivo d’appello di [OSCURATO:SOCIETA].,avrebbe dovuto limitarsi ad escludere il diritto di rivalsa dell’assicuratore [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] quale terzo responsabile, perché la polizza assicurativa escludeva tale facoltà in favore dell’assicuratore, come accertato dallo stesso giudice d’appello. Invece, pur avendo dato atto della mancata impugnazione delle statuizioni inerenti alla operatività della polizza e delle conseguenze che ne derivavano per lo stesso assicuratore, la Corte territoriale ha ribadito, in motivazione, il diritto del Comune di essere manlevato di tutto quanto questo avrebbe dovuto pagare agli attori in forza della sentenza, ma ha limitato, in dispositivo, la manleva in favore del Comune al 50% del medesimo esborso . Ciò, tuttavia, indiscutibilmente errando, perché detta quota , gi à individuata dal Tribunale, atteneva ai soli rapporti interni tra il Comune ed [OSCURATO:SOCIETA]., e perché comunque N. 1000/24R.G. la relativa statuizione della sentenza di primo grado non era stata impugnata dall’unico soggetto che poteva averne interesse, ossia proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA] (che, costituendosi nel giudizio d’appello, aveva anzi concluso chiedendo la conferma della “sentenza impugnata in ogni sua parte, anche in relazione al diritto di rivalsa di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per quanto corrisposto ai Sigg.ri Puccetti-Bruzzi”; il conflitto processuale, cioè, investiva proprio e soltanto quel capo della sentenza di primo grado oggetto del quarto motivo dell’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]., poi accolto dalla Corte bolognese, fermo tutto il resto). Risulta dunque evidente come sussistano entrambi i vizi denunciati , perché da un lato vi è chiaro conflitto col giudicatointernoformatosi sul punto, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., e dall’altro lato il dispositivo della sentenza non è coerente, né compatibile, con la motivazione , tanto “ non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una dellecontrastanti affermazioni contenute nella decisione ” (per tutte, di recente, Cass. n. 37079/2022). 3.1 – Poiché l’accoglimento dei mezzi già esaminati determina, per l’effetto espansivo interno, ex art. 336, comma 2, c.p.c., la caducazione del capo inerente al regolamento delle spese d’appello nei rapporti tra il Comune e la [OSCURATO:SOCIETA] (peraltro, a ben vedere, individuabile nel solo dispositivo della sentenza impugnata, non anche nella parte motiva), il terzo motivo resta conseguentemente assorbito; non senza evidenziare, tuttavia, che quanto ivi argomentato dal ricorrente circa la portata dell’art. 1917, comma 3, c.c., non coglie nel segno, perché il recupero delle spese processuali sostenute dall’ente N. 1000/24R.G. assicurato per resistere alle domande attoree risulta chiaramente investito dal capo della sentenza concernente l’accoglimento della domanda di manleva, di cui s’è ampiamente detto. 4.1 –In definitiva, sono accolti i primi due motivi, mentre il terzo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel meritoai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare il Comune di Castiglione dei Pepoli di tutto quanto questo è tenuto a pagare(o ha già pagato) agli originari attori per le vicende di causa. Quanto alle spese di lite del giudizio di merito, nei soli rapporti tra il Comune e la Compagnia, ferme le statuizioni della sentenza di primo grado, quelle del giudizio d’appellovanno integralmente compensate, posto che la [OSCURATO:SOCIETA], nel costituirsi, aveva chiesto l’integrale conferma della prima decisione, almeno quanto al rapporto di chiamata: dunque, essa non si era opposta alla chiamata in garanzia impropria, operata dal Comune.Le spese del giudizio di legittimità, nei rapporti tra l’ente ricorrente e tutti gli intimati, possono integralmente compensarsi, giacché la presente fase s’è resa necessaria a fronte di un evidente e plurimo errore commesso, senza esservi indotto da alcuna delle parti, dal giudice d’appello e le stesse intimate non si sono minimamente opposte all’accoglimento del ricorsoche occupa, chiaramente fondato in parte qua. P.Q.M la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare il Comune di Castiglione N. 1000/24R.G. dei Pepoli di quanto questo è tenuto a pagare, o ha già pagato,a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in forza della sentenza impugnata.Compensa le spese di lite del grado d’appello nei rapporti tra il Comune ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA].;compensa integralmente
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