CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 06633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in relazione tanto alla denegata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 4 sent.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglieri estensore [OSCURATO:PERSONA] dente O do Ange,6jostanzo D 11 P