CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08472/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati; Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell'atto di appello - ed ora reiterata nel ricorso di legittimità - con la quale si era chiesta la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 586 cod. pen., rilevando che le condotte poste in essere dall'imputato (il quale al fine di opporsi al controllo degli agenti operanti ne ha aggredito uno, cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni, tentando altresì di investirne un altro alla guida del proprio ciclomotore) integrano gli estremi del delitto di cui all'art. 337 cod. pen.; invero, nella specie, la Corte territoriale ha, in relazione all'individuazione del dolo di fattispecie, fatto buon governo del principio in base al quale «in tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo» (Sez. 1, n. 8561 del 11/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262881 - 01); situazione chiaramente evincibile nel caso in esame; Rilevato che anche il secondo motivo risulta inammissibile, avendo la Corte territoriale confermato l'esclusione dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, non emergendo elementi positivamente valutabili a tal fine e risultando che l'imputato, gravato da plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, ha posto in essere fatti di obiettiva gravità, non mostrando altresì alcun segno di resipiscenza; motivazione del tutto congrua - alla luce del principio secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01)» - e dunque insindacabile in questa sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de