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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26092/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto con cui, il 04/09/2025, il Magistrato di Sorveglianza di Milano aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata al detenuto, sul presupposto che la missiva in arrivo presentasse un contenuto ambiguo e potesse celare messaggi diversi dai contenuti apparenti, in considerazione del fatto che, a dispetto del nominativo del mittente indicato sulla busta, la stessa conteneva una missiva a firma di soggetti diversi.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 18 ter e 41 bis ord. pen., e mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Osserva il ricorrente come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che il blocco della corrispondenza è legittimo solo nell'ipotesi in cui vi siano precisi passaggi dello scritto idonei a destare sospetti e a far emergere un pericolo per le esigenze indicate e tutelate dagli artt. 18 e 41-bis ord. pen.

Il trattenimento può, quindi, essere disposto soltanto quando, dall'esame del contenuto della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga sussistente una situazione di pericolo concreto per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica tipiche del regime differenziato.

Nel caso di specie, la mancata indicazione di specifiche parti dello scritto contenuto nella missiva, nonché di eventuali elementi grafici che ne avrebbero potuto alterare l'apparente significato, rende l'ordinanza meritevole di censura.

Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la specifica circostanza, dedotta con il reclamo, che la missiva oggetto del trattenimento disposto dal Magistrato di sorveglianza e confermato dall'ordinanza impugnata non era stata invece trattenuta né dalla Corte di appello né dalla Corte di assise di appello di Napoli, senza confrontarsi con tale evenienza.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, pur presentando tratti di inammissibilità nella parte in cui sollecita una rivalutazione del merito dell'apprezzamento compiuto dal Tribunale di sorveglianza, è nel complesso infondato.

2. Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all'art. 41 bis ord. pen. — la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato — non è necessario dimostrare che la missiva riguardi la istigazione a commettere reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e inducano a temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le «esigenze» di prevenzione indicate dall'art. 18 ter ord. pen. (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Rv. 259472).

Nello stesso senso, è stato affermato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Rv. 274479).

La "concretezza" degli elementi valorizzabili ai fini del trattenimento non implica, dunque, la necessaria individuazione di un contenuto apertamente illecito, essendo sufficiente che ricorrano indici obiettivi, desunti anche dalle modalità della comunicazione, idonei a far emergere il rischio che l'elaborato contenga significati ulteriori o criptici, suscettibili di eludere i controlli e di incidere sulle esigenze di prevenzione tipiche del circuito di cui all'art. 41-bis ord. pen. 3.

La decisione impugnata si è attenuta a tali principi e ha fatto corretta applicazione dei presupposti richiesti dall'art. 18-ter ord. pen., richiamato, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, dalla disciplina dell'art. 41-bis ord. pen., fondandosi su un apprezzamento in concreto dell'idoneità della missiva a veicolare comunicazioni non riconoscibili alla mera lettura.

Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente valorizzato il contenuto "ambiguo" della missiva, rilevando che essa era «contenente più scritti, a firma di più soggetti, mentre il mittente indicato all'esterno della busta è diverso».

Tale dato non è stato considerato in termini meramente congetturali, ma quale anomalia formale non neutra: la compresenza di più scritti e di più sottoscrizioni, a fronte dell'indicazione in busta di un diverso mittente, può infatti costituire strumento 3di schermatura dell'effettiva provenienza della corrispondenza e, quindi, indice obiettivo di possibile intermediazione o veicolazione di contenuti non immediatamente percepibili, coerentemente con il rischio di comunicazioni «eterodirette» che il regime differenziato mira a prevenire.

Il discorso giustificativo offerto dal provvedimento impugnato si colloca, pertanto, entro i limiti della plausibile opinabilità dell'apprezzamento demandato al giudice di merito, compiuto nella prospettiva della potenziale lesività della diffusione degli scritti.

Né assume rilievo decisivo la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la medesima missiva non sia stata trattenuta dai Giudici della cognizione procedenti a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Il diverso apprezzamento espresso in altra sede non è vincolante, né è idoneo, di per sé, a infirmare la congruità della motivazione del provvedimento qui impugnato, fondato su specifiche anomalie oggettive della missiva e sulle esigenze proprie del regime differenziato.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]s1 -a [OSCURATO:PERSONA].ctuu„ [OSCURATO:PERSONA] Prima Se:zione P222.1g Depositata in fleetlp.Jia oggi 21116 Row, lì rra LUb . [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., avverso il decreto con cui, il 04/09/2025, il Magistrato di Sorveglianza di Milano aveva disposto il trattenimento di una missiva indirizzata al detenuto, sul presupposto che la missiva in arrivo presentasse un contenuto ambiguo e potesse celare messaggi diversi dai contenuti apparenti, in considerazione del fatto che, a dispetto del nominativo del mittente indicato sulla busta, la stessa conteneva una missiva a firma di soggetti diversi. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 18 ter e 41 bis ord. pen., e mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che il blocco della corrispondenza è legittimo solo nell'ipotesi in cui vi siano precisi passaggi dello scritto idonei a destare sospetti e a far emergere un pericolo per le esigenze indicate e tutelate dagli artt. 18 e 41-bis ord. pen. Il trattenimento può, quindi, essere disposto soltanto quando, dall'esame del contenuto della corrispondenza, l'autorità giudiziaria ritenga sussistente una situazione di pericolo concreto per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica tipiche del regime differenziato. Nel caso di specie, la mancata indicazione di specifiche parti dello scritto contenuto nella missiva, nonché di eventuali elementi grafici che ne avrebbero potuto alterare l'apparente significato, rende l'ordinanza meritevole di censura. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare la specifica circostanza, dedotta con il reclamo, che la missiva oggetto del trattenimento disposto dal Magistrato di sorveglianza e confermato dall'ordinanza impugnata non era stata invece trattenuta né dalla Corte di appello né dalla Corte di assise di appello di Napoli, senza confrontarsi con tale evenienza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, pur presentando tratti di inammissibilità nella parte in cui sollecita una rivalutazione del merito dell'apprezzamento compiuto dal Tribunale di sorveglianza, è nel complesso infondato. 2. Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all'art. 41 bis ord. pen. — la cui connotazione di pericolosità è correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato — non è necessario dimostrare che la missiva riguardi la istigazione a commettere reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e inducano a temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le «esigenze» di prevenzione indicate dall'art. 18 ter ord. pen. (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Rv. 259472). Nello stesso senso, è stato affermato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Rv. 274479). La "concretezza" degli elementi valorizzabili ai fini del trattenimento non implica, dunque, la necessaria individuazione di un contenuto apertamente illecito, essendo sufficiente che ricorrano indici obiettivi, desunti anche dalle modalità della comunicazione, idonei a far emergere il rischio che l'elaborato contenga significati ulteriori o criptici, suscettibili di eludere i controlli e di incidere sulle esigenze di prevenzione tipiche del circuito di cui all'art. 41-bis ord. pen. 3. La decisione impugnata si è attenuta a tali principi e ha fatto corretta applicazione dei presupposti richiesti dall'art. 18-ter ord. pen., richiamato, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, dalla disciplina dell'art. 41-bis ord. pen., fondandosi su un apprezzamento in concreto dell'idoneità della missiva a veicolare comunicazioni non riconoscibili alla mera lettura. Nel caso di specie, il Tribunale ha adeguatamente valorizzato il contenuto "ambiguo" della missiva, rilevando che essa era «contenente più scritti, a firma di più soggetti, mentre il mittente indicato all'esterno della busta è diverso». Tale dato non è stato considerato in termini meramente congetturali, ma quale anomalia formale non neutra: la compresenza di più scritti e di più sottoscrizioni, a fronte dell'indicazione in busta di un diverso mittente, può infatti costituire strumento 3di schermatura dell'effettiva provenienza della corrispondenza e, quindi, indice obiettivo di possibile intermediazione o veicolazione di contenuti non immediatamente percepibili, coerentemente con il rischio di comunicazioni «eterodirette» che il regime differenziato mira a prevenire. Il discorso giustificativo offerto dal provvedimento impugnato si colloca, pertanto, entro i limiti della plausibile opinabilità dell'apprezzamento demandato al giudice di merito, compiuto nella prospettiva della potenziale lesività della diffusione degli scritti. Né assume rilievo decisivo la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la medesima missiva non sia stata trattenuta dai Giudici della cognizione procedenti a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il diverso apprezzamento espresso in altra sede non è vincolante, né è idoneo, di per sé, a infirmare la congruità della motivazione del provvedimento qui impugnato, fondato su specifiche anomalie oggettive della missiva e sulle esigenze proprie del regime differenziato. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]s1 -a [OSCURATO:PERSONA].ctuu„ [OSCURATO:PERSONA] Prima Se:zione P222.1g Depositata in fleetlp.Jia oggi 21116 Row, lì rra LUb . [OSCURATO:PERSONA] 4
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