CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 24957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo differenziato ex art. 41 bis, comma 2, 0.P., avverso il provvedimento di proroga del regime speciale, al quale il ricorrente è ininterrottamente sottoposto dal 2007. 1.1. Il Tribunale ha rilevato che detto decreto ministeriale di proroga - DM del 13/8/2021 - ha dato conto, a seguito di approfondita istruttoria, della perdurante e spiccata pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], esponente di rilievo e killer della cosca di camorra Belforte, attualmente operativa come risulta dalle recenti operazioni di polizia richiamate nel DM reclamato, organizzazione dedita alle estorsioni e all'usura, nonché al traffico di sostanze stupefacenti e dei rifiuti. 1.2. Di contro, non si sono acquisiti elementi di smentita della capacità del reclamante di ripristinare i contatti con il clan di appartenenza, intessuto di legami familiari, nel cui ambito [OSCURATO:PERSONA] ha assunto un ruolo direttivo dopo la collaborazione con la giustizia del capo [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo dato non esclude la vitalità del clan né elide la spiccata pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], il quale non si è mai dissociato dalla compagine di riferimento, né potrebbe interpretarsi in tal senso il contenuto delle missive del 2015, dirette alla Direttrice del carcere e ad un rappresentante della Procura, segnalando il Tribunale di sorveglianza che i temi ivi illustrati sono generici e "favolistici" e prescindono del tutto dalla estrema gravità dei reati commessi ([OSCURATO:PERSONA] ha al suo attivo condanne definitive per almeno nove omicidi), e non ha mai dato segnali di resipiscenza, non ha risarcito le vittime dei suoi crimini, in carcere non svolge alcuna attività lavorativa ed ha riportato una sanzione disciplinare in data 4/6/2021. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del condannato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge, con riferimento alla mancanza di attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, pericolo ritenuto dai giudici della sorveglianza in assenza di elementi concreti ed attuali e nonostante la cessazione del sodalizio malavitoso di cui si assume la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] con ruoli di vertice. Si deplora, altresì, l'assenza grafica di motivazione sulle censure mosse dalla difesa al decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale. Tali censure sono state illustrate partitamente, con riferimento ai temi della esistenza del sodalizio criminoso denominato clan Belforte, dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con detta organizzazione di appartenenza, e della sua dissociazione dal gruppo criminale, concludendo il ricorrente che l'impugnata ordinanza sia illegittima in quanto ha omesso di verificare nell'attualità l'esistenza dei presup- posti di legge per l'applicazione e la proroga del regime detentivo speciale. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta in cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Di contro, il difensore del [OSCURATO:PERSONA], con memoria trasmessa digitalmente in data 15/2/2023, ha osservato che detta requisitoria non affronta il tema della perdurante operatività del sodalizio criminale clan Belforte, che alla stregua di pronunce giurisdizionali - anche allegate al ricorso - non "risulta più operativo, nemmeno a livello di manovalanza". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso ha individuato una specifica carenza motivazionale - passibile di essere censurata come violazione di legge, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. - attinente al profilo della persistente vitalità del clan Belforte, che la difesa ha contestato anche con allegazione di provvedimenti giurisdizionali, la cui valutazione risulta del tutto assente da parte del Tribunale di sorveglianza. 2. La giurisprudenza di legittimità formatasi durante gli anni di vigenza dell'istituto ha ormai enucleato criteri di valutazione consolidati. L'oggetto dell'accertamento demandato al Tribunale di Sorveglianza è principalmente la capacità dell'interessato di mantenere contatti con un'organiz- zazione criminale esterna e non già l'attuale sussistenza di siffatti legami. I criteri di valutazione di questa capacità sono tipizzati dalla legge, e riguardano il profilo criminale dell'interessato, la posizione rivestita in seno all'organizzazione, la perdurante vitalità dell'associazione criminale di apparte- nenza, le sopravvenienze giudiziarie, i risultati dell'osservazione penitenziaria. Ad asseverare il carattere di attualità della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime detentivo differenziato, si richiede la verifica che il soggetto sia attualmente capace di mantenere contatti con l'organizzazione criminale: ma, sul punto, si è ritenuto arbitrario far discendere che debbano necessariamente emergere elementi nuovi rispetto alla precedente applicazione del regime detentivo speciale, in quanto ben può sussistere la possibilità che il pericolo di contatti con la criminalità sia attuale, benché desunto da fatti e circostanze già note antecedentemente all'ultima applicazione, se tali fatti e circostanze siano talmente gravi e pregnanti da valere anche per il periodo successivo. Tuttavia, un dato imprescindibile per la razionale applicazione del regime differenziato è che effettivamente vi sia un'organizzazione di riferimento, dovendosi dunque richiedere una specifica motivazione sul punto. 3. Di fronte a contestazioni di specifiche affermazioni contenute del decreto ministeriale di proroga del regime differenziato, il Tribunale di Sorve- glianza è tenuto a prenderle in considerazione, se dette affermazioni siano tali da violare l'obbligo di motivazione (perché apodittiche o generiche o prive di riferimenti spazio-temporali) o se siano in contrasto con accertamenti effettuati in provvedimenti giudiziari emessi in sede di cognizione o in sede cautelare. Non incombe sul detenuto un vero e proprio onere della prova: al contrario, al medesimo può chiedersi un compito, al più (come avviene anche in altri settori dell'ordinamento), di indicazione o di allegazione di fatti e circostanze (collaborazione con la giustizia, dissociazione, sfaldamento del gruppo mafioso, assenza di operatività dello stesso, insussistenza di latitanze in atto di membri ancora liberi, estromissione dalla consorteria, recesso a rischio della vita et 91>/(- similia) in ordine alle quali il Tribunale di Sorveglianza possa eventualmente esercitare i poteri istruttori che gli sono propri. 4. Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza non ha fatto uso corretto di questi parametri: pur dandosi atto che sono stati considerati il ruolo, la condotta di vita, la specifica personalità del condannato, nonché il suo prestigio attuale, risulta tuttavia mancante ogni effettiva considerazione sulla persistente vitalità ed operatività della cosca di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA]. Va considerato che, proprio perché nella previsione dell'art. 41 bis Ord.Pen, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di motivazione è deducibile nella misura in cui la motivazione medesima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero che la motivazione stessa si ponga come inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. Ed il ricorso in esame censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della assenza di motivazione circa l'esistenza dei presupposti della proroga, sub specie di mancata valutazione di una serie di provvedimenti giurisdizionali e varia documentazione proveniente da organi competenti a relazionare sul tema, indicati ed allegati dalla difesa, da cui risulterebbe fondata l'affermazione di dissolvimento del sodalizio criminale denominato clan Belforte. 5. Ne consegue la necessità di colmare la rilevata lacuna motivazionale, che in sede di proroga del regime detentivo speciale assume particolare rilievo, all'uopo dovendosi annullare l'impugnata ordinanza con rinvio per un rinnovato e completo esame sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio