CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17128/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] ;-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domici-lio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-Numero registro generale 3583/2021Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 17128/2026Data pubblicazione 31/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1496/2020depositata il 09/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Nel marzo 2009 la società Anas ha affidato alla ATI - costituitadalle S.A.C.A.I.M. Società per [OSCURATO:PERSONA]. Mantelli, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - l'appalto per la-vori di ammodernamento e sistemazione di un tratto stradale compresotra i km.19+000 e 23+200 della SS 117 centrale sicula – Lotto B2 ‒itinerario [OSCURATO:PERSONA] di Camastra ‒ Gela.2. Le società costituite in ATI costituivano in data 10 luglio 2009 unasocietà consortile a responsabilità limitata denominata [OSCURATO:PERSONA] so-cietà consortile [OSCURATO:SOCIETA] l'esecuzione dei lavori nel luglio 2011 la so-cietà consortile [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla società [OSCURATO:SOCIETA]. una fornitura di carpenteria metallica per un cor-rispettivo fatturato di euro 44.051,76.3. Poiché la società consortile [OSCURATO:PERSONA] non provvedeva al pa-gamento, la fornitrice chiedeva l'emissione di un decreto ingiuntivo neiconfronti della medesima e delle socie consorziate, associate in ATI aisensi dell'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006.4. Avverso il notificato decreto ingiuntivo venivano proposte due di-stinte opposizioni, una dalla [OSCURATO:PERSONA] e l'altra dalla società [OSCURATO:PERSONA].5. Le due distinte opposizioni venivano riunite e il Tribunale di Sira-cusa rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA].6. La suddetta sentenza era impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che deduceva l'omessa pronuncia sulla sua opposizione.Numero registro generale 3583/2021Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 17128/2026Data pubblicazione 31/05/2026Nel giudizio di impugnazione si costituiva la creditrice Co.Te.Co., chechiedeva il rigetto dell'impugnazione e in via incidentale impugnava la solastatuizione sulle spese di lite.6. La Corte d'appello di Catania, dopo avere rilevato che sull'opposi-zione proposta da [OSCURATO:PERSONA] speciali si era formato il giudicato, esamina-va l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], fondata sul richiamodell'art. 37, comma 5, d.lgs. 163/2006, e la accoglieva.7. In particolare, la Corte d'appello osservava che la società consor-tile è una persona giuridica, mentre il raggruppamento temporaneo di im-prese ed i consorzi stabili formati ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 163/2006 sonoprivi di una propria soggettività giuridica, sicché la previsione della re-sponsabilità solidale dei concorrenti raggruppati o dei consorziati si com-prende considerando che altrimenti la stazione appaltante, il subappaltato-re e i fornitori non sarebbero in alcun modo garantiti. Considerava inveceinfondata la argomentazione dell'opposta, e richiamando la giurisprudenzadella Corte di cassazione ribadiva l'inapplicabilità alla società consortiledell'art. 2615, comma 2, cod. civ., che prevede la responsabilità solidaledei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assuntedagli organi del consorzio, salvo che la responsabilità dei consorziati siaprevista da specifiche norme. In tale prospettiva, escludeva l'applicabilitàalla fattispecie in esame del secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., cheprevede che risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto le-sivo e nei limiti del vantaggio conseguito chi ne abbia consapevolmentetratto beneficio. A tale riguardo si sottolineava che la responsabilità previ-sta da tale norma si riferisce ai danni cagionati anche ai creditori delle so-cietà dalle società o dagli enti che esercitando attività di direzione e coor-dinamento di società violano principi di corretta gestione societaria e im-prenditoriale delle società medesime, prevedendo, per quanto qui interes-sa, la responsabilità solidale di chi ha preso parte al fatto.Numero registro generale 3583/2021Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 17128/2026Data pubblicazione 31/05/20268. La cassazione della sentenza n. 1496/2020, pubblicata il 9/9/2020, è chiesta da Co.Te.Co. con ricorso notificato il 28/1/2021 ed affidatoad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resistono la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e inconcordato preventivo con rispettivi controricorsi. Anche la società [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE9. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc, civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.37, comma 5, d.lgs. 163/2006 e dell'art. 93 del dpr 207/2010, nonché de-gli artt. 2602 e 2615-ter cod. civ., nella parte in cui la Corte d'appello diCatania non ha dichiarato la responsabilità solidale delle società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e in con-cordato preventivo, associate in associazione temporanea di impresa, perle obbligazioni assunte dalla partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l.10. Il motivo è fondato11. Occorre premettere che l'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del2006 (codice degli appalti), applicabile ratione temporis, con riferimento airaggruppamenti temporanei di imprese, stabilisce che «L'offerta dei con-correnti raggruppati … determina la loro responsabilità solidale nei con-fronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore edei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi eforniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è li-mitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma re-stando la responsabilità solidale del mandatario» .12. L'art. 93 d.P.R. n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione edrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori,dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche con-Numero registro generale 3583/2021Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 17128/2026Data pubblicazione 31/05/2026sortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile,per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. 2. La società suben-tra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione dicontratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'ese-cuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilitàdei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. 3. Il subentro ha ef-fetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltan-te, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle im-prese. 4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella me-desima percentuale di appartenenza al raggruppamento. 5. La società co-stituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualifica-zione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere co-stituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all'esecu-zione parziale. 6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavorieseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo lerispettive quote di partecipazione alla società stessa. 7. Ai fini della quali-ficazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono at-tribuiti secondo le disposizioni dell'articolo 86, comma 8».13. Ciò posto, la Corte ha precisato che le imprese associate, aggiu-dicatarie dell'appalto, che abbiano costituito la menzionata società consor-tile, in quanto partecipanti all'ATI, ai sensi dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n.163 del 2006, rispondono in solido con la società consortile delle obbliga-zioni da quest'ultima assunte con i terzi (Cass. n. 20900 del 18/07/2023,con riferimento alla responsabilità solidale della capogruppo dell'ATI in ba-se alla disciplina previgente al d.lgs. n. 163 del 2006). Il principio è statoribadito con la pronuncia n. 22789/2025, a mente della quale in tema diappalti pubblici, ove le imprese riunite nell'ATI aggiudicataria dell'appaltocostituiscano una società consortile a responsabilità limitata per l'esecu-zione unitaria dei lavori, ai sensi dell'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 207 del2010, ciascuna impresa riunita nell'ATI è obbligata in solido con la societàNumero registro generale 3583/2021Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 17128/2026Data pubblicazione 31/05/2026consortile per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assuntenei confronti dei subappaltatori e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto,in applicazione del disposto dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006.14. In particolare, è stato chiarito che le parti contraenti con la sta-zione appaltante (o con il general contractor) si identificano con le impreseche hanno dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandata-rio comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la societàconsortile eventualmente costituita da tali imprese è responsabile dellamera esecuzione dei lavori, quale soggetto incaricato dalle imprese dell'A-TI, ma la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate.La società consortile si configura, in sintesi, come mero strumento esecu-tivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al serviziodelle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti rag-gruppati determina pur sempre la loro responsabilità solidale nei confrontidella stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ai sensi delloart. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006 (v. da ultimo Cass., Sez. 2, Or-dinanza n. 2173 del 22/01/2024, con riferimento alle società consortilipreviste dall'art. 93 d.P.R. n. 207 del 2010; v. anche Cass. Sez. 1, Sen-tenza n. 77 del 4/01/2001 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28220 del 26/11/2008, con riferimento alla analoga società consortile già prevista dall'art.23-bis l. n. 584 del 1977).15. E' stato chiarito che l'intento del legislatore, nel contemplare lapossibilità per le imprese appartenenti all'ATI di costituire società ancheconsortili per l'esecuzione dei lavori, è stato quello di preservare in ognicaso le forme di responsabilità previste a carico delle stesse imprese asso-ciate, allo scopo di evitare che la costituzione di società a responsabilitàlimitata per l'esecuzione dei lavori valesse a "schermare" tali forme di re-sponsabilità, in tal modo pregiudicando una specifica tutela offerta a favo-re sia dell'Amministrazione sia dei subappaltanti e dei fornitori (così Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 20900 del 18/07/2023).Numero registro generale 3583/2021Numero sezionale 980/2026Numero di raccolta generale 17128/2026Data pubblicazione 31/05/202616. Ciò posto, nel caso di specie le imprese raggruppate nell'ATI ag-giudicataria dell'appalto hanno costituito una società consortile per l'ese-cuzione unitaria delle opere da eseguire, con la conseguenza che, in appli-cazione dell'art. 37, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006, richiamato anchedall'art. 93, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna impresa partecipedell'ATI, che ha costituito la società consortile, è tenuta all'adempimentodelle obbligazioni contratte da detta società nei confronti dei subappaltato-ri e dei fornitori per l'esecuzione dell'appalto.17. Il ricorso va quindi accolto, e cassata la sentenza impugnata conrinvio alla Corte d'appello di Catania per nuovo esame alla stregua deiprincipi interpretativi sopra richiamati, nonché per la regolamentazionedelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted'appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamenta-zione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino