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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:244
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0589_INF

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2026 – [Momari] ( i ) (causa C‑589/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Raccolta e gestione di scommesse – Condizioni di autorizzazione – Normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e di una concessione – Motivi imperativi di interesse generale – Lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d’azzardo» Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale di uno Stato membro che subordina l’esercizio di un’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore che organizza le scommesse stabilito in un altro Stato membro – Giustificazione attinente all’interesse generale – Lotta contro la criminalità organizzata – Ammissibilità (Artt. 49 e 56 TFUE) (v. punti 20, 22 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un’autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’organizzazione e della raccolta di scommesse. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0589_INF Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2026 – [Momari] ( i ) (causa C‑589/25) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Raccolta e gestione di scommesse – Condizioni di autorizzazione – Normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e di una concessione – Motivi imperativi di interesse generale – Lotta contro la criminalità organizzata nel settore dei giochi d’azzardo» Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Giochi d’azzardo – Normativa nazionale di uno Stato membro che subordina l’esercizio di un’attività di raccolta di scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia e all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore che organizza le scommesse stabilito in un altro Stato membro – Giustificazione attinente all’interesse generale – Lotta contro la criminalità organizzata – Ammissibilità (Artt. 49 e 56 TFUE) (v. punti 20, 22 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro che, per motivi attinenti alla lotta contro la criminalità organizzata, subordina l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse nel territorio nazionale al rilascio di un’autorizzazione di polizia e condiziona detto rilascio all’esistenza di una concessione previamente accordata da tale Stato membro all’operatore stabilito in un altro Stato membro ai fini dell’esercizio dell’organizzazione e della raccolta di scommesse. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris