CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2021
Cassazione n. 40172/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2eq [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, alla pena di mesi due di arresto e C 8.000,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 100 cod.pen. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per avere quali proprietari committenti, in assenza di titolo abilitativo, realizzato un immobile a destinazione residenziale di mq. 45. Accertato il 21/01/2016. 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorsi per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per accertare una diversa data di consumazione del reato ed hanno eccepito la prescrizione del reato per effetto della retrodatazione e comunque al 26 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] 3. - I ricorsi sono inammissibili perché basato su doglianze manifestamente infondate e meramente ripetitive di quelle già devolute nei motivi di appello e da quel giudice ampiamente valutati e congruamente disattesi. 4. Va rilevata l'inammissibilità della censura, peraltro del tutto generica nella parte in cui lamenta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, volta ad individuare una diversa data di cessazione della permanenza del reato e ad invocare un diverso termine di decorrenza della prescrizione con conseguente declaratoria di prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado. Come è noto, il reato urbanistico al pari del reato paesaggistico, hanno natura permanente e la loro consumazione, che ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione, perdura fino alla cessazione dell'attività edilizia abusiva (ex multis Sez. 3, n. 50620 del 18/06/2014, Urso, Rv. 261916), momento nel quale inizia a decorrere il termine di prescrizione. La cessazione dell'attività, come ricorda la giurisprudenza, coincide con l'ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera (Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Triassi, Rv. 220351), con la sospensione dei lavori volontaria o imposta ad esempio mediante sequestro penale (Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, P.G. in proc. Quartieri e altri, Rv. 265626), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Dunque, ciò che rileva, e che deve essere rigorosamente provato o risultare dagli atti, è che l'attività antigiuridica sia cessata e il momento in cui la stessa si è verificata, momento a partire dal quale decorre il termine quinquennale di prescrizione trattandosi di reati contravvenzionale (ora anche quello paesaggistico). Già solo per questa considerazione la censura è inammissibile per genericità non avendo assolto i ricorrenti l'onere dimostrativo della diversa data di consumazione del reato. In ogni caso, la sentenza impugnata ha dato atto che la p.g., nel corso dell'intervento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva rilevato che la costruzione abusiva non era ancora terminata (era al grezzo) ed erano in corso i lavori. Dunque, correttamente la sentenza impugnata ha considerato la data di decorrenza della prescrizione alla data dell'accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicchè tenuto conto dei termini di prescrizione ai sensi degli artt. 157- 161 cod.pen. e del termine di sospensione ex art. 83 d.l. n. 28/2020 di giorni 64, il reato si è prescritto in epoca successiva alla pronuncia in grado di appello, pronunciata I'll marzo 2021, al 26 marzo 2021. Infine, va rammentato che nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119). 4. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci