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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04121/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TAV nN-T dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto: che la Corte d'Appello di Taranto con la sentenza in epigrafe indicata ha riformato, applicando la continuazione e rideterminando la pena, la sentenza appellata con la quale ALLEGREZZA Michele era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. e 171-ter legge 633/41; — che l'interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, limitandosi a generiche considerazioni; --che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex pl.

Sez.

V n. 28011, 26 giugno 2013 e Sez.

Il n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l'impugnazione. che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TAV nN-T dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Ritenuto: che la Corte d'Appello di Taranto con la sentenza in epigrafe indicata ha riformato, applicando la continuazione e rideterminando la pena, la sentenza appellata con la quale ALLEGREZZA Michele era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, 648 cod. pen. e 171-ter legge 633/41; — che l'interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, limitandosi a generiche considerazioni; --che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex pl. Sez. V n. 28011, 26 giugno 2013 e Sez. Il n. 19951, 19 maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l'impugnazione. che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04121/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris