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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 07469/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.506/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente principale - e sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4137/2019 depositata il15/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4137/2019, depositata in data 15.10.2019, ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza n. 11108/2017, depositata il 7.11.2017, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del marchio IT 1481128 e della porzione italiana del modello internazionale multiplo DM/031275 (limitatamente a specifiche figure indicate in dispositivo) nella titolarità di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché ha accertato che l’offerta in vendita, la commercializzazione e la pubblicizzazione della “catena con testa di felino”, del collier e del bracciale della linea Amulette di Cartier, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., non costituiscono violazione di alcuna privativa di [OSCURATO:SOCIETA]. e neppure integrano condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e 3 cod. civ… La Corte d’Appello di Milano ha, altresì, rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. con cui era stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado che aveva accertato l’insussistenza della concorrenza sleale ex art 2598 n. 3 cod. civ. da parte di [OSCURATO:SOCIETA]..

Il giudice d’appello, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda di nullità proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accertato la nullità del marchio di forma di Fope, incorrendo tale marchio nel divieto di registrazione della forma che conferisce valore sostanziale al prodotto ex art. 9 c.p.i..

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che “posto che il marchio coincide con il prodotto-spezzone di catena, sia pure applicato ad una variegata serie di monili, le scelte dei consumatori per simili prodotti non di uso quotidiano e che impongono una maggiore riflessione, sono ancorate a canoni estetici piuttosto che ad un richiamo di una particolare provenienza del prodotto.

Ciò in quanto una forma – sia essa tridimensionale o bidimensionale – può essere registrata come marchio solo se ed in quanto assolva essenzialmente o prevalentemente la funzione tipica del marchio, e quindi assolva ad una funzione distintiva, piuttosto che estetico- ornamentale...”.

La Corte d’Appello ha, altresì, ritenuto questo marchio di forma non registrabile, tenuto conto anche delle numerose registrazioni di questa forma come modello ornamentale depositate da Fope a partire dal 1985, che corroborano il convincimento che il giudizio dell’utente finale, nella scelta della maglia c.d. agganciata, sia stato fondato su canoni prettamente estetici.

In ordine alla dedotta (da Fope) capacità distintiva, il giudice d’appello ha ritenuto dirimente ai fini dell’impedimento, ex art. 9 c.p.i., alla registrazione del marchio la circostanza che lo stesso fosse incentrato sul valore sostanziale della forma, osservando, comunque, che era significativo, ai fini di escludere la capacità distintiva, che circa il 50% degli operatori professionali del settore non ne avessero riconosciuto una tale attitudine.

Infine, la Corte territoriale ha escluso sia che i gioielli Cartier avessero integrato una imitazione servile di quelli di Fope, sia che la condotta di quest’ultima società di inoltro delle diffide e di promuovimento dell’azione giurisdizionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] italia integrasse una concorrenza sleale, difettando la consapevolezza, in capo a Fope, della totale infondatezza delle pretese azionate.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso ed ha, altresì, proposto ricorso incidentale con un unico articolato motivo.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 comma 5° cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto ammissibile la domanda di nullità del marchio italiano IT ‘ 128 formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in via di reconventio reconventionis.

Ad avviso della ricorrente principale, la domanda riconvenzionale di nullità del marchio svolta dalla controparte all’udienza di comparizione delle parti non poteva essere introdotta, non essendo indispensabile per assicurare un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni dell’avversaria, né consequenziale rispetto ad esse.

In particolare, in conseguenza del fatto che l’accertamento di nullità del marchio Fope era già stato richiesto, con atto di citazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] già ab origine, sia pure in via incidentale, quando aveva richiesto al Tribunale di accertare la natura non contraffattoria di tre specifici monili, la successiva nuova domanda, svolta dalla stessa società all’udienza di prima comparizione, in via di reconventio reconventionis, di nullità del marchio Fope, con efficacia di giudicato, era inammissibile.

La domanda riconvenzionale svolta da Fope di accertamento della contraffazione era, infatti, già stata adeguatamente contrastata, in via preventiva, domanda di nullità del titolo effettuata incidenter tantum. [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto nel giudizio alcuna situazione ulteriore che giustificasse la reconventio reconventionis.

2. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ( vedi Cass. n. 26782/2016) ha già enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui “ L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd.

“reconventio reconventionis” non è un’azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse”.

Questa Corte di legittimità ha, in sostanza, ritenuto che l’attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, può, a sua volta, svolgere domanda riconvenzionale, in via di “reconventio reconventionis”, nei limiti in cui tale domanda sia indispensabile per assicurare un’idonea difesa in relazione ad un nuovo tema di indagine introdotto dal convenuto con la domanda riconvenzionale, rispetto al quale la nuova domanda dell’attore (che era stato posto, a sua volta, in una situazione processuale di convenuto per effetto della domanda riconvenzionale della sua controparte) abbia natura consequenziale.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha allegato e documentato, in ossequio al principio di autosufficienza (vedi pag. 9, nota 10), che la [OSCURATO:SOCIETA]., nell’atto di citazione con cui la aveva convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, per reagire ad un ricorso cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Venezia – segnatamente, a pag. 2 dell’atto introduttivo, in cui si evidenziava che l’azione si fondava “..da un lato sulla palese invalidità delle privative azionate da Fope, che occorrendo potrà essere accertata in via incidentale; e dall’altro sulla non interferenza con queste privative dei gioielli Cartier oggetto delle contestazioni avversarie…” – aveva chiesto l’accertamento della non contraffazione di tre monili Cartier proprio sul presupposto esplicito che il marchio italiano di forma IT ‘128 non costituisse un titolo proteggibile in quanto da ritenersi nullo (incidenter tantum), oltre perché i monili Cartier dovevano comunque ritenersi sufficientemente diversi rispetto ai monili di [OSCURATO:SOCIETA]..

Tale ricostruzione della vicenda processuale non è stata, peraltro, contestata da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si è limitata a richiamare a sostegno della propria posizione difensiva alcune massime di questa giurisprudenza di legittimità e dei giudici di merito.

Emerge quindi che la questione della nullità delle privative di Fope apparteneva già al thema decidendum sin dal primo atto del giudizio di primo grado e [OSCURATO:SOCIETA]., con la proposizione della domanda riconvenzionale svolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di accertamento della contraffazione delle proprie privative – domanda “speculare” a quella originaria proposta da quest’ultima di accertamento della non contraffazione – non ha introdotto alcun nuovo tema di indagine che rendesse indispensabile o necessaria una reazione di [OSCURATO:PERSONA]: semplicemente quest’ultima società, all’udienza di comparizione ex art. 183 cod. proc. civ., ha richiesto accertarsi, con efficacia di giudicato, e quindi “erga omnes”, quanto aveva già richiesto nell’atto di citazione incidenter tantum, ovvero l’accertamento della nullità delle privative di Fope.

La nuova domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA], in via di “reconventio reconventionis” non era quindi affatto indispensabile per svolgere un’adeguata difesa in relazione alla domanda di Fope di accertamento della contraffazione, la quale aveva già ben chiara la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla validità delle proprie privative (questione che già apparteneva al thema decidendum).

La nuova richiesta di accertamento della nullità della privativa “erga omnes” era solo il frutto della scelta discrezionale, diversa da quella iniziale, di non circoscrivere l’eventuale accertamento di nullità del marchio nel solo ambito di questo giudizio.

Ne consegue che la domanda riconvenzionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inammissibile, non essendo riconducibile alla fattispecie di “reconventio reconventionis” contemplata da questa Corte nella citata sentenza n. 26782/2016.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 c.p.i. e del combinato disposto degli artt.2697 cod. civ. e 121 c.p.i., nonché degli artt. 2727,2828, 2729 cod. civ. e dell’art. 115 comma 2° cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto il marchio IT ‘ 128 dotato di valore sostanziale.

Ha premesso la ricorrente principale che l’art. 121 c.p.i. contempla una presunzione di validità del titolo di proprietà industriale e prevede che l’onere di provare la nullità o la decadenza di tale titolo incombe su chi lo impugna.

Ciò premesso, per quanto concerne la prova per presunzioni, gli artt. 2727 e 2828 cod. civ. limitano esclusivamente al “fatto noto” la fonte da cui è possibile inferire la conoscenza in ordine al fatto ignoto ed esclude che, alla base del ragionamento inferenziale, il giudice possa porre fatti la cui conoscenza è, a sua volta, il risultato di un procedimento presuntivo.

Lamenta la ricorrente che la valutazione della Corte d’Appello di non registrabilità del proprio marchio, sul rilievo che la forma conferisce valore sostanziale al prodotto ex art. 9 c.p.i., è frutto di una doppia presunzione, errata e comunque vietata dalla legge.

In particolare, osserva che la circostanza affermata dal giudice d’appello, secondo cui il consumatore è solito acquistare un monile esclusivamente per la sua valenza estetica piuttosto che per la sua funzione distintiva, non solo non costituisce un fatto notorio inteso in senso rigoroso, come fatto indubitabile e incontestabile, ma tale ragionamento è anche errato.

Infatti, la scelta di un monile da parte di un consumatore non dipende necessariamente - anche se si tratta di un prodotto non di uso quotidiano e che impone una certa riflessione – da canoni estetici, potendo dipendere dal fatto che quel prodotto ha una forma indicatrice di una determinata fonte imprenditoriale.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va osservato che, da un attento esame della motivazione della sentenza impugnata, emerge che la Corte d’Appello non ha affatto fondato la valutazione della forma, quale valore sostanziale, su una doppia presunzione.

E’ pur vero che il giudice di primo ha, preliminarmente, affermato la massima di esperienza secondo cui le scelte dei consumatori, quando acquistano un monile, “sono ancorate a canoni estetici piuttosto che ad un richiamo di una particolare provenienza del prodotto”, ma quella che la ricorrente qualifica come “doppia presunzione”, ovvero che l’acquisto della maglia sia derivato esclusivamente dal suo valore estetico, non è, in realtà, tale, atteso che il giudice d’appello è addivenuto alla predetta conclusione non come mera conseguenza della predetta massima di esperienza, ma riscontrando la bontà della massima sulla base di elementi autonomi, rinvenibili nel caso concreto: 1) la valutazione di fatto che la maglia c.d. agganciata Fope è assolutamente priva di una capacita distintiva (“….nel caso in esame, non è dato rinvenire alcuna caratteristica idonea a richiamare la provenienza imprenditoriale di Fope proprio alla luce della stessa descrizione proposta dall’impugnate, imperniata sul chicco di riso abbinato ad altri elementi identici e formanti nel complesso, una maglia c.d. agganciata…”, vedi pag. 13 sentenza impugnata); 2) il rilievo che Fope aveva più volte, a partire dal 1985, registrato tale forma come modello ornamentale.

Dunque, la Corte d’Appello ha concluso per la particolare valenza estetica della forma registrata come marchio da Fope non solo sulla base della sopra descritta massima di esperienza, ma evidenziando, in concreto, la mancanza di capacità distintiva di tale segno, oltrealla prova logica che quel marchio, in quanto registrato come modello ornamentale, non poteva non avere un particolare valore estetico (vedi Cass. n. 1570/2009, che ha evidenziato che il previgente art. 5 r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 richiedeva che il nuovo modello o disegno fosse idoneo a conferire al prodotto industriale uno speciale ornamento; conf.

Cass. n. 60/2001, secondo cui la brevettabilità di un modello ornamentale è subordinata al riconoscimento di un suo peculiare valore, ovvero di un suo particolare pregio estetico).

Non vi è dubbio che la valutazione espressa dalla Corte d’appello sulla (non) registrabilità del marchio di forma ex art. 9 c.p.i., in quanto apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalla sentenza delle S.U. di questa Corte n. 8053/2014 (il vizio di motivazione, nei termini sopra descritti, non è stato neppure dedotto dalla ricorrente).

Va, peraltro, osservato che non solo la Corte di Appello non ha fondato il proprio giudizio solo sulla base della massima di esperienza, ma, in ogni caso, si appalesano inammissibili le censure con cui la ricorrente ha contestato la correttezza della massima di esperienza (riguardante le scelte dei consumatori riguardo ai monili) enunciata dalla Corte d’Appello: il controllo di legittimità non può, infatti, spingersi fino a sindacare la scelta della massima di esperienza applicata dal giudice di merito, essendo tale controllo solo circoscritto alla verifica che il giudice di merito non abbia con le massime di esperienza confuso quelle che sono invece delle mere congetture (vedi Cass. n. 6387/2018; Cass. n. 14268/2021).

In proposito, questa Corte ha già avuto modo di porre il rilievo che le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce invece una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (vedi Cass. 27/7/2017, n. 18665).

Nel caso di specie, la stessa parte ricorrente, nella misura in cui ha affermato nel proprio ricorso (pag. 24) che il fatto affermato dalla Corte d’Appello, secondo cui le scelte dei consumatori di monili sono ancorate a canoni estetici piuttosto che influenzate dal solo marchio, rappresenta un “evento possibile ma non necessario” ha, implicitamente, dato atto che non si trattava di una mera congettura, priva di una pur minima plausibilità.

5. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, ovvero la circostanza che il pubblico di internet riconosce il motivo a “chicco di riso” di cui al marchio IT ‘128 come indicatore di provenienza da Fope.

Espone, in particolare, la ricorrente che è stato allegato e provato con il doc. 18 – che rappresenta il risultato dell’interrogazione del motore di ricerca google inserendo la parola chiave “maglia fope” che ben 6570 citazioni individuano tale maglia con espressioni quali “tipica maglia Fope”, “classica maglia Fope”, “inconfondibile maglia che ha reso Fope celebre in tutto il mondo”, etc.

Si duole che la Corte d’Appello ha preso in considerazione solo la relazione demoscopica che ha avuto come destinatari solo gli operatori professionali.

6. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va, in primo luogo, osservato che la Corte d’Appello non ha affatto omesso l’esame del documento n. 18 di parte ricorrente, il quale è stato invece espressamente considerato nella ricostruzione del motivo d’appello (vedi pag. 14, punto 19, sentenza impugnata).

Il giudice d’appello, nel valorizzare, ai fini di escludere la capacità distintiva dei marchio di Fope, la circostanza, emergente dalla relazione demoscopica, secondo cui solo circa il 50% degli operatori professionali aveva riconosciuto tale capacità distintiva (elemento “tanto più significativo alla luce del fatto che gli operatori professionali dovrebbero essere dotati di una maggiore conoscenza del settore”), ha ritenuto “questa considerazione dirimente rispetto a tutte le altre considerazioni formulata dalla difesa dell’appellata” (pag. 15, punto 21, sentenza impugnata).

Ne consegue che la ricorrente, con l’apparente doglianza dell’omesso esame di fatto decisivo, in realtà, non fa che censurare una valutazione di fatto svolta dal giudice di appello, svolgendo così delle mere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado.

In proposito, il giudice del merito, salvo il solo limite dell'incongruità della motivazione (Cass. n. 27162 del 2009 e n. 6288 del 2011) può ben scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, integrando un tipico apprezzamento di fatto riservatogli in via esclusiva.

Questi, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, privilegiando una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza, peraltro, essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. n. 6260 del 2012).

La ricorrente svolge censure di merito, non facendo altro che lamentare, inammissibilmente, che la Corte ha fondato il proprio convincimento sulla relazione demoscopica piuttosto che sul doc. 18 dalla stessa prodotto, senza neppure aver dedotto una incongruità o illogicità della motivazione.

Va, in ogni caso, evidenziato che quella sopra descritta non è che una delle due rationes decidendi con cui la Corte d’Appello ha rigettato il terzo motivo d’appello (erroneità dell’interpretazione del marchio italiano n. 1481128 in riferimento all’assenza del valore distintivo).

La ricorrente non ha, infatti, colto che la Corte ha ritenuto “dirimente quanto esposto sub b) in merito all’impedimento ex art. 9 c.p.i. incentrato sul valore sostanziale della forma, come motivato al punto n. 17)” (pag. 15, inizio del punto 21 della sentenza impugnata). .

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018).

7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., in riferimento al dedotto pericolo di confusione declinato sotto forma di rischio di associazione e nella c.d. post sale confusion.

Espone la ricorrente che la norma sopra citata tutela il prodotto non solo in presenza di un rischio di confusione, ma anche in presenza di un rischio di associazione (come collegamento contrattuale o societario).

8. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la Corte d’Appello ha escluso che i monili Cartier costituissero imitazione servile dei prodotti di Fope sul rilievo che l’attenzione dei consumatori di Cartier era catturata dall’elevata preziosità sia delle materie prime che della lavorazione, non costituendo, peraltro, la maglia agganciata il primo elemento decorativo da cui era attratto il consumatore medio.

Inoltre, erano evidenti le differenze percepibili tra il chicco di riso Cartier e Fope, il primo di dimensioni più ridotte, il secondo più grande e bombato.

E’ stato quindi escluso ogni rischio confusorio.

La ricorrente ha censurato genericamente tale valutazione di fatto svolta dal giudice d’appello senza confrontarsi con i precisi rilievi della Corte d’Appello, e spostando l’oggetto dell’indagine sul rischio di associazione tra prodotti.

In ordine a tale doglianza, va, in primo luogo, osservato che dalla ricostruzione del motivo d’appello, relativo alla errata applicazione dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., contenuta a pag. 17, punto 31, della sentenza impugnata, non vi è traccia che la Fope avesse paventato, oltre al pericolo di confusione tra i propri monili e quelli Cartier, anche quello di associazione.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.

Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (vedi Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; .Cass., 09/07/2013, n. 17041).

La ricorrente non ha assolto a tale onere di allegazione, non indicando “dove” e “come” tale questione fosse stata sottoposta all’esame della Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità della censura.

9. Con il quinto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello sub f), ovvero sull’errata applicazione dell’art. 2598 n. 3 cod. civ..

Premette la ricorrente che con il motivo d’appello sopra indicato aveva censurato quella parte della sentenza di primo grado che aveva affermato che la violazione sub specie di “copia a ricalco” “richiede un’assoluta identità di forme, estesa ad ogni minimo dettaglio del prodotto imitato, identità esclusa per i monili in questione alla luce delle notevoli differenze sopra indagate”.

Si duole la ricorrente che l’omessa pronuncia su un motivo d’appello integra un error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendo ipotizzabile un rigetto implicito.

10. Il motivo è inammissibile per genericità.

La ricorrente si duole dell’omessa pronuncia su motivo di appello sub f), senza, tuttavia, aver avuto cura di illustrare minimamente il contenuto di tale motivo: la ricorrente si è limitata a descrivere diffusamente il contenuto della statuizione del Tribunale di Milano in ordine alla invocata “copia a ricalco” da parte dei gioielli di Cartier e quanto dalla stessa dedotto, sul punto, nella comparsa di risposta in primo grado.

Alcun cenno contiene il motivo sulle censure che la ricorrente avrebbe svolto in grado di appello.

11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 cod. civ.

Deduce la ricorrente incidentale che la Fope avrebbe posto in essere una condotta di concorrenza sleale posta nell’inviarle le diffide dal proseguire l’ulteriore produzione e commercializzazione dei propri prodotti, e ciò in considerazione dell’infondatezza delle sue pretese, essendo tutte le privative azionate da Fope state dichiarate invalide da entrambi i giudici di merito.

Inoltre, la Fope avrebbe posto in essere una condotta distorsiva della concorrenza, provvedendo al deposito indiscriminato di diverse privative, di difforme durata temporale, aventi ad oggetto la stessa forma, al fine di allargare la tutela dei propri titoli oltre i limiti temporali connaturati a ciascun tipo di privativa.

12. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello di Milano ha escluso che la condotta con cui Fope ha inviato alla concorrente lettere di diffida dal proseguire la produzione o commercializzazione di un determinato prodotto, ed ha provveduto al deposito massiccio di domande di privativa, integrasse un illecito riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2598 n. 3 cod. civ., difettando la prova della sussistenza in capo alla stessa Fope della consapevolezza della totale infondatezza delle proprie pretese.

Il giudice di merito ha aggiunto che non solo Fope non aveva divulgato il contenuto delle proprie diffide a terzi o al mercato, ma non vi era prova dell’elemento soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa grave.

Con tale articolata motivazione la [OSCURATO:SOCIETA]. non è si è minimamente confrontata, limitandosi genericamente a reiterare le censure svolte nei gradi precedenti.

In ragione della soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] sul primo motivo e sul ricorso incidentale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite dell’intero giudizio, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, e per l’effetto, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di nullità del marchio italiano IT ‘ 128, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA]..

Rigettail secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il quarto ed il quinto.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.506/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente principale - e sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4137/2019 depositata il15/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 4137/2019, depositata in data 15.10.2019, ha rigettato l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza n. 11108/2017, depositata il 7.11.2017, con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la nullità del marchio IT 1481128 e della porzione italiana del modello internazionale multiplo DM/031275 (limitatamente a specifiche figure indicate in dispositivo) nella titolarità di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché ha accertato che l’offerta in vendita, la commercializzazione e la pubblicizzazione della “catena con testa di felino”, del collier e del bracciale della linea Amulette di Cartier, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., non costituiscono violazione di alcuna privativa di [OSCURATO:SOCIETA]. e neppure integrano condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e 3 cod. civ… La Corte d’Appello di Milano ha, altresì, rigettato l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. con cui era stata impugnata la statuizione del giudice di primo grado che aveva accertato l’insussistenza della concorrenza sleale ex art 2598 n. 3 cod. civ. da parte di [OSCURATO:SOCIETA].. Il giudice d’appello, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda di nullità proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accertato la nullità del marchio di forma di Fope, incorrendo tale marchio nel divieto di registrazione della forma che conferisce valore sostanziale al prodotto ex art. 9 c.p.i.. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che “posto che il marchio coincide con il prodotto-spezzone di catena, sia pure applicato ad una variegata serie di monili, le scelte dei consumatori per simili prodotti non di uso quotidiano e che impongono una maggiore riflessione, sono ancorate a canoni estetici piuttosto che ad un richiamo di una particolare provenienza del prodotto. Ciò in quanto una forma – sia essa tridimensionale o bidimensionale – può essere registrata come marchio solo se ed in quanto assolva essenzialmente o prevalentemente la funzione tipica del marchio, e quindi assolva ad una funzione distintiva, piuttosto che estetico- ornamentale...”. La Corte d’Appello ha, altresì, ritenuto questo marchio di forma non registrabile, tenuto conto anche delle numerose registrazioni di questa forma come modello ornamentale depositate da Fope a partire dal 1985, che corroborano il convincimento che il giudizio dell’utente finale, nella scelta della maglia c.d. agganciata, sia stato fondato su canoni prettamente estetici. In ordine alla dedotta (da Fope) capacità distintiva, il giudice d’appello ha ritenuto dirimente ai fini dell’impedimento, ex art. 9 c.p.i., alla registrazione del marchio la circostanza che lo stesso fosse incentrato sul valore sostanziale della forma, osservando, comunque, che era significativo, ai fini di escludere la capacità distintiva, che circa il 50% degli operatori professionali del settore non ne avessero riconosciuto una tale attitudine. Infine, la Corte territoriale ha escluso sia che i gioielli Cartier avessero integrato una imitazione servile di quelli di Fope, sia che la condotta di quest’ultima società di inoltro delle diffide e di promuovimento dell’azione giurisdizionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] italia integrasse una concorrenza sleale, difettando la consapevolezza, in capo a Fope, della totale infondatezza delle pretese azionate. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso ed ha, altresì, proposto ricorso incidentale con un unico articolato motivo. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 183 comma 5° cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto ammissibile la domanda di nullità del marchio italiano IT ‘ 128 formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in via di reconventio reconventionis. Ad avviso della ricorrente principale, la domanda riconvenzionale di nullità del marchio svolta dalla controparte all’udienza di comparizione delle parti non poteva essere introdotta, non essendo indispensabile per assicurare un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni dell’avversaria, né consequenziale rispetto ad esse. In particolare, in conseguenza del fatto che l’accertamento di nullità del marchio Fope era già stato richiesto, con atto di citazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] già ab origine, sia pure in via incidentale, quando aveva richiesto al Tribunale di accertare la natura non contraffattoria di tre specifici monili, la successiva nuova domanda, svolta dalla stessa società all’udienza di prima comparizione, in via di reconventio reconventionis, di nullità del marchio Fope, con efficacia di giudicato, era inammissibile. La domanda riconvenzionale svolta da Fope di accertamento della contraffazione era, infatti, già stata adeguatamente contrastata, in via preventiva, domanda di nullità del titolo effettuata incidenter tantum. [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto nel giudizio alcuna situazione ulteriore che giustificasse la reconventio reconventionis. 2. Il motivo è fondato. Va preliminarmente osservato che questa Corte ( vedi Cass. n. 26782/2016) ha già enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui “ L'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima, e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione: tuttavia la sua posizione non è assimilabile a quella del convenuto, nè trovano, quindi, applicazione gli artt. 36 e 167, comma 2, c.p.c., atteso che la cd. “reconventio reconventionis” non è un’azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all’attore un’adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto e deve essere consequenziale rispetto ad esse”. Questa Corte di legittimità ha, in sostanza, ritenuto che l’attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, può, a sua volta, svolgere domanda riconvenzionale, in via di “reconventio reconventionis”, nei limiti in cui tale domanda sia indispensabile per assicurare un’idonea difesa in relazione ad un nuovo tema di indagine introdotto dal convenuto con la domanda riconvenzionale, rispetto al quale la nuova domanda dell’attore (che era stato posto, a sua volta, in una situazione processuale di convenuto per effetto della domanda riconvenzionale della sua controparte) abbia natura consequenziale. Nel caso di specie, la società ricorrente ha allegato e documentato, in ossequio al principio di autosufficienza (vedi pag. 9, nota 10), che la [OSCURATO:SOCIETA]., nell’atto di citazione con cui la aveva convenuta in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, per reagire ad un ricorso cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Venezia – segnatamente, a pag. 2 dell’atto introduttivo, in cui si evidenziava che l’azione si fondava “..da un lato sulla palese invalidità delle privative azionate da Fope, che occorrendo potrà essere accertata in via incidentale; e dall’altro sulla non interferenza con queste privative dei gioielli Cartier oggetto delle contestazioni avversarie…” – aveva chiesto l’accertamento della non contraffazione di tre monili Cartier proprio sul presupposto esplicito che il marchio italiano di forma IT ‘128 non costituisse un titolo proteggibile in quanto da ritenersi nullo (incidenter tantum), oltre perché i monili Cartier dovevano comunque ritenersi sufficientemente diversi rispetto ai monili di [OSCURATO:SOCIETA].. Tale ricostruzione della vicenda processuale non è stata, peraltro, contestata da [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si è limitata a richiamare a sostegno della propria posizione difensiva alcune massime di questa giurisprudenza di legittimità e dei giudici di merito. Emerge quindi che la questione della nullità delle privative di Fope apparteneva già al thema decidendum sin dal primo atto del giudizio di primo grado e [OSCURATO:SOCIETA]., con la proposizione della domanda riconvenzionale svolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di accertamento della contraffazione delle proprie privative – domanda “speculare” a quella originaria proposta da quest’ultima di accertamento della non contraffazione – non ha introdotto alcun nuovo tema di indagine che rendesse indispensabile o necessaria una reazione di [OSCURATO:PERSONA]: semplicemente quest’ultima società, all’udienza di comparizione ex art. 183 cod. proc. civ., ha richiesto accertarsi, con efficacia di giudicato, e quindi “erga omnes”, quanto aveva già richiesto nell’atto di citazione incidenter tantum, ovvero l’accertamento della nullità delle privative di Fope. La nuova domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA], in via di “reconventio reconventionis” non era quindi affatto indispensabile per svolgere un’adeguata difesa in relazione alla domanda di Fope di accertamento della contraffazione, la quale aveva già ben chiara la posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla validità delle proprie privative (questione che già apparteneva al thema decidendum). La nuova richiesta di accertamento della nullità della privativa “erga omnes” era solo il frutto della scelta discrezionale, diversa da quella iniziale, di non circoscrivere l’eventuale accertamento di nullità del marchio nel solo ambito di questo giudizio. Ne consegue che la domanda riconvenzionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi inammissibile, non essendo riconducibile alla fattispecie di “reconventio reconventionis” contemplata da questa Corte nella citata sentenza n. 26782/2016. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 c.p.i. e del combinato disposto degli artt.2697 cod. civ. e 121 c.p.i., nonché degli artt. 2727,2828, 2729 cod. civ. e dell’art. 115 comma 2° cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto il marchio IT ‘ 128 dotato di valore sostanziale. Ha premesso la ricorrente principale che l’art. 121 c.p.i. contempla una presunzione di validità del titolo di proprietà industriale e prevede che l’onere di provare la nullità o la decadenza di tale titolo incombe su chi lo impugna. Ciò premesso, per quanto concerne la prova per presunzioni, gli artt. 2727 e 2828 cod. civ. limitano esclusivamente al “fatto noto” la fonte da cui è possibile inferire la conoscenza in ordine al fatto ignoto ed esclude che, alla base del ragionamento inferenziale, il giudice possa porre fatti la cui conoscenza è, a sua volta, il risultato di un procedimento presuntivo. Lamenta la ricorrente che la valutazione della Corte d’Appello di non registrabilità del proprio marchio, sul rilievo che la forma conferisce valore sostanziale al prodotto ex art. 9 c.p.i., è frutto di una doppia presunzione, errata e comunque vietata dalla legge. In particolare, osserva che la circostanza affermata dal giudice d’appello, secondo cui il consumatore è solito acquistare un monile esclusivamente per la sua valenza estetica piuttosto che per la sua funzione distintiva, non solo non costituisce un fatto notorio inteso in senso rigoroso, come fatto indubitabile e incontestabile, ma tale ragionamento è anche errato. Infatti, la scelta di un monile da parte di un consumatore non dipende necessariamente - anche se si tratta di un prodotto non di uso quotidiano e che impone una certa riflessione – da canoni estetici, potendo dipendere dal fatto che quel prodotto ha una forma indicatrice di una determinata fonte imprenditoriale. 4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Va osservato che, da un attento esame della motivazione della sentenza impugnata, emerge che la Corte d’Appello non ha affatto fondato la valutazione della forma, quale valore sostanziale, su una doppia presunzione. E’ pur vero che il giudice di primo ha, preliminarmente, affermato la massima di esperienza secondo cui le scelte dei consumatori, quando acquistano un monile, “sono ancorate a canoni estetici piuttosto che ad un richiamo di una particolare provenienza del prodotto”, ma quella che la ricorrente qualifica come “doppia presunzione”, ovvero che l’acquisto della maglia sia derivato esclusivamente dal suo valore estetico, non è, in realtà, tale, atteso che il giudice d’appello è addivenuto alla predetta conclusione non come mera conseguenza della predetta massima di esperienza, ma riscontrando la bontà della massima sulla base di elementi autonomi, rinvenibili nel caso concreto: 1) la valutazione di fatto che la maglia c.d. agganciata Fope è assolutamente priva di una capacita distintiva (“….nel caso in esame, non è dato rinvenire alcuna caratteristica idonea a richiamare la provenienza imprenditoriale di Fope proprio alla luce della stessa descrizione proposta dall’impugnate, imperniata sul chicco di riso abbinato ad altri elementi identici e formanti nel complesso, una maglia c.d. agganciata…”, vedi pag. 13 sentenza impugnata); 2) il rilievo che Fope aveva più volte, a partire dal 1985, registrato tale forma come modello ornamentale. Dunque, la Corte d’Appello ha concluso per la particolare valenza estetica della forma registrata come marchio da Fope non solo sulla base della sopra descritta massima di esperienza, ma evidenziando, in concreto, la mancanza di capacità distintiva di tale segno, oltrealla prova logica che quel marchio, in quanto registrato come modello ornamentale, non poteva non avere un particolare valore estetico (vedi Cass. n. 1570/2009, che ha evidenziato che il previgente art. 5 r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 richiedeva che il nuovo modello o disegno fosse idoneo a conferire al prodotto industriale uno speciale ornamento; conf. Cass. n. 60/2001, secondo cui la brevettabilità di un modello ornamentale è subordinata al riconoscimento di un suo peculiare valore, ovvero di un suo particolare pregio estetico). Non vi è dubbio che la valutazione espressa dalla Corte d’appello sulla (non) registrabilità del marchio di forma ex art. 9 c.p.i., in quanto apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalla sentenza delle S.U. di questa Corte n. 8053/2014 (il vizio di motivazione, nei termini sopra descritti, non è stato neppure dedotto dalla ricorrente). Va, peraltro, osservato che non solo la Corte di Appello non ha fondato il proprio giudizio solo sulla base della massima di esperienza, ma, in ogni caso, si appalesano inammissibili le censure con cui la ricorrente ha contestato la correttezza della massima di esperienza (riguardante le scelte dei consumatori riguardo ai monili) enunciata dalla Corte d’Appello: il controllo di legittimità non può, infatti, spingersi fino a sindacare la scelta della massima di esperienza applicata dal giudice di merito, essendo tale controllo solo circoscritto alla verifica che il giudice di merito non abbia con le massime di esperienza confuso quelle che sono invece delle mere congetture (vedi Cass. n. 6387/2018; Cass. n. 14268/2021). In proposito, questa Corte ha già avuto modo di porre il rilievo che le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari. Costituisce invece una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (vedi Cass. 27/7/2017, n. 18665). Nel caso di specie, la stessa parte ricorrente, nella misura in cui ha affermato nel proprio ricorso (pag. 24) che il fatto affermato dalla Corte d’Appello, secondo cui le scelte dei consumatori di monili sono ancorate a canoni estetici piuttosto che influenzate dal solo marchio, rappresenta un “evento possibile ma non necessario” ha, implicitamente, dato atto che non si trattava di una mera congettura, priva di una pur minima plausibilità. 5. Con il terzo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, ovvero la circostanza che il pubblico di internet riconosce il motivo a “chicco di riso” di cui al marchio IT ‘128 come indicatore di provenienza da Fope. Espone, in particolare, la ricorrente che è stato allegato e provato con il doc. 18 – che rappresenta il risultato dell’interrogazione del motore di ricerca google inserendo la parola chiave “maglia fope” che ben 6570 citazioni individuano tale maglia con espressioni quali “tipica maglia Fope”, “classica maglia Fope”, “inconfondibile maglia che ha reso Fope celebre in tutto il mondo”, etc. Si duole che la Corte d’Appello ha preso in considerazione solo la relazione demoscopica che ha avuto come destinatari solo gli operatori professionali. 6. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Va, in primo luogo, osservato che la Corte d’Appello non ha affatto omesso l’esame del documento n. 18 di parte ricorrente, il quale è stato invece espressamente considerato nella ricostruzione del motivo d’appello (vedi pag. 14, punto 19, sentenza impugnata). Il giudice d’appello, nel valorizzare, ai fini di escludere la capacità distintiva dei marchio di Fope, la circostanza, emergente dalla relazione demoscopica, secondo cui solo circa il 50% degli operatori professionali aveva riconosciuto tale capacità distintiva (elemento “tanto più significativo alla luce del fatto che gli operatori professionali dovrebbero essere dotati di una maggiore conoscenza del settore”), ha ritenuto “questa considerazione dirimente rispetto a tutte le altre considerazioni formulata dalla difesa dell’appellata” (pag. 15, punto 21, sentenza impugnata). Ne consegue che la ricorrente, con l’apparente doglianza dell’omesso esame di fatto decisivo, in realtà, non fa che censurare una valutazione di fatto svolta dal giudice di appello, svolgendo così delle mere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di secondo grado. In proposito, il giudice del merito, salvo il solo limite dell'incongruità della motivazione (Cass. n. 27162 del 2009 e n. 6288 del 2011) può ben scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, integrando un tipico apprezzamento di fatto riservatogli in via esclusiva. Questi, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, privilegiando una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza, peraltro, essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. n. 6260 del 2012). La ricorrente svolge censure di merito, non facendo altro che lamentare, inammissibilmente, che la Corte ha fondato il proprio convincimento sulla relazione demoscopica piuttosto che sul doc. 18 dalla stessa prodotto, senza neppure aver dedotto una incongruità o illogicità della motivazione. Va, in ogni caso, evidenziato che quella sopra descritta non è che una delle due rationes decidendi con cui la Corte d’Appello ha rigettato il terzo motivo d’appello (erroneità dell’interpretazione del marchio italiano n. 1481128 in riferimento all’assenza del valore distintivo). La ricorrente non ha, infatti, colto che la Corte ha ritenuto “dirimente quanto esposto sub b) in merito all’impedimento ex art. 9 c.p.i. incentrato sul valore sostanziale della forma, come motivato al punto n. 17)” (pag. 15, inizio del punto 21 della sentenza impugnata). . In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (vedi Cass. n. 11493 del 11/05/2018). 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., in riferimento al dedotto pericolo di confusione declinato sotto forma di rischio di associazione e nella c.d. post sale confusion. Espone la ricorrente che la norma sopra citata tutela il prodotto non solo in presenza di un rischio di confusione, ma anche in presenza di un rischio di associazione (come collegamento contrattuale o societario). 8. Il motivo è inammissibile. Va osservato che la Corte d’Appello ha escluso che i monili Cartier costituissero imitazione servile dei prodotti di Fope sul rilievo che l’attenzione dei consumatori di Cartier era catturata dall’elevata preziosità sia delle materie prime che della lavorazione, non costituendo, peraltro, la maglia agganciata il primo elemento decorativo da cui era attratto il consumatore medio. Inoltre, erano evidenti le differenze percepibili tra il chicco di riso Cartier e Fope, il primo di dimensioni più ridotte, il secondo più grande e bombato. E’ stato quindi escluso ogni rischio confusorio. La ricorrente ha censurato genericamente tale valutazione di fatto svolta dal giudice d’appello senza confrontarsi con i precisi rilievi della Corte d’Appello, e spostando l’oggetto dell’indagine sul rischio di associazione tra prodotti. In ordine a tale doglianza, va, in primo luogo, osservato che dalla ricostruzione del motivo d’appello, relativo alla errata applicazione dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., contenuta a pag. 17, punto 31, della sentenza impugnata, non vi è traccia che la Fope avesse paventato, oltre al pericolo di confusione tra i propri monili e quelli Cartier, anche quello di associazione. Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (vedi Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 13/06/2018, n. 15430; .Cass., 09/07/2013, n. 17041). La ricorrente non ha assolto a tale onere di allegazione, non indicando “dove” e “come” tale questione fosse stata sottoposta all’esame della Corte d’Appello, con conseguente inammissibilità della censura. 9. Con il quinto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello sub f), ovvero sull’errata applicazione dell’art. 2598 n. 3 cod. civ.. Premette la ricorrente che con il motivo d’appello sopra indicato aveva censurato quella parte della sentenza di primo grado che aveva affermato che la violazione sub specie di “copia a ricalco” “richiede un’assoluta identità di forme, estesa ad ogni minimo dettaglio del prodotto imitato, identità esclusa per i monili in questione alla luce delle notevoli differenze sopra indagate”. Si duole la ricorrente che l’omessa pronuncia su un motivo d’appello integra un error in procedendo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendo ipotizzabile un rigetto implicito. 10. Il motivo è inammissibile per genericità. La ricorrente si duole dell’omessa pronuncia su motivo di appello sub f), senza, tuttavia, aver avuto cura di illustrare minimamente il contenuto di tale motivo: la ricorrente si è limitata a descrivere diffusamente il contenuto della statuizione del Tribunale di Milano in ordine alla invocata “copia a ricalco” da parte dei gioielli di Cartier e quanto dalla stessa dedotto, sul punto, nella comparsa di risposta in primo grado. Alcun cenno contiene il motivo sulle censure che la ricorrente avrebbe svolto in grado di appello. 11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2598 n. 3 cod. civ. Deduce la ricorrente incidentale che la Fope avrebbe posto in essere una condotta di concorrenza sleale posta nell’inviarle le diffide dal proseguire l’ulteriore produzione e commercializzazione dei propri prodotti, e ciò in considerazione dell’infondatezza delle sue pretese, essendo tutte le privative azionate da Fope state dichiarate invalide da entrambi i giudici di merito. Inoltre, la Fope avrebbe posto in essere una condotta distorsiva della concorrenza, provvedendo al deposito indiscriminato di diverse privative, di difforme durata temporale, aventi ad oggetto la stessa forma, al fine di allargare la tutela dei propri titoli oltre i limiti temporali connaturati a ciascun tipo di privativa. 12. Il motivo è inammissibile. La Corte d’Appello di Milano ha escluso che la condotta con cui Fope ha inviato alla concorrente lettere di diffida dal proseguire la produzione o commercializzazione di un determinato prodotto, ed ha provveduto al deposito massiccio di domande di privativa, integrasse un illecito riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2598 n. 3 cod. civ., difettando la prova della sussistenza in capo alla stessa Fope della consapevolezza della totale infondatezza delle proprie pretese. Il giudice di merito ha aggiunto che non solo Fope non aveva divulgato il contenuto delle proprie diffide a terzi o al mercato, ma non vi era prova dell’elemento soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa grave. Con tale articolata motivazione la [OSCURATO:SOCIETA]. non è si è minimamente confrontata, limitandosi genericamente a reiterare le censure svolte nei gradi precedenti. In ragione della soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] sul primo motivo e sul ricorso incidentale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite dell’intero giudizio, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, e per l’effetto, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda di nullità del marchio italiano IT ‘ 128, di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].. Rigettail secondo ed il terzo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibili il quarto ed il quinto. Dichiara ina
Sentenza Cassazione n. 07469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris