CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 dicembre 2024
Cassazione n. 22285/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA]; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3 dicembre 2024 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la rideterminazione della pena eseguibile in rapporto al provvedimento di cumulo del 5 dicembre 2022, posteriore al riconoscimento della continuazione tra alcuni reati in esso ricompresi. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si rappresenta, in particolare, che il Correale è stato tratto in arresto in data 17 giugno 2009 e l’esecuzione riguarda – per intero – fatti commessi in data antecedente. Non poteva, pertanto, essere indicata una decorrenza della pena posteriore al 17 giugno 2009, come invece si legge nel provvedimento di cumulo, provvedimento che ha differenziato in modo ingiustificato i periodi di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Risulta dagli atti e dalla decisione impugnata che il Correale vede in esecuzione una pena per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. commesso sino al 21 marzo 2011. Si tratta di un aspetto che il ricorrente non considera in modo adeguato, posto che per pacifico orientamento interpretativo ciò esclude che la pena (anche per fatti diversi) possa essere unificata con data di inizio del rapporto esecutivo al 17 giugno 2009. 2. Le disposizioni che regolano la fattispecie, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate dagli articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale ed in particolare dagli articoli 78 e 80 cod.pen. . In tale ultima norma si ribadisce l’applicabilità degli articoli 71 e ss. anche nell’ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro la medesima persona. Da ciò deriva che l’applicabilità del cd. criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen., per cui la pena da applicare non può essere superiore ad anni trenta per la reclusione, è criterio legale di determinazione della pena al pari degli altri, la cui osservanza è imposta ai sensi dell’art. 663 comma 1 cod.proc.pen., che testualmente recita ..quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene. Da ciò deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione della necessaria unicità del rapporto esecutivo lì dove le decisioni concernano reati tutticommessi prima dell’inizio della detenzione (in tal senso, per tutte, Sez. I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale ‘novità’ del cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di nuovi reati commessi durante l’espiazione della pena o dopo che l’esecuzione si stata definita . In tali casi l’organo dell’esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell’art. 78) la parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente. 3. Ora, riprendendo la trattazione del caso specifico va rilevato che correttamente il giudice dell’esecuzione ha escluso la possibilità di un cumulo unitario, posto che la data finale di consumazione del reato associativo è posteriore rispetto all’arresto del 17 giugno 2009. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a