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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32574/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Locri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 16/6/2021, irrevocabile il 9/11/023, per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6 e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990 commesso a Bovalino fino al 2/8/2020; b) sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 24/1/2013, irrevocabile il 14/3/2014, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso nell'agro del comune di Benestare il 2/8/2012; Rilevato che con il ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerate che i due reati sono omogenei, che sono stati commessi con le medesime modalità e che l'arco temporale è inferiore a un decennio; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso, dovendosi distinguere dalla scelta di vita delinquenziale, debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto, altresì, che in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 Cc. (dep. 29/04/2019) Rv. 275451 - 01); Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, fondata sulla lettura delle sentenze come i reati siano stati commessi in un esteso arco temporale e come le modalità di commissione, pure se la norma violata è la medesima, sono estremamente diverse (cfr. pagina 3 del provvedimento impugnato) e, quindi, che gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio le condotte, pur nelle grandi linee, fossero state unitariamente programmate, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di determinazioni estemporanee se non addirittura di una scelta di vita, così in definitiva escludendo il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LOCRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di Locri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 16/6/2021, irrevocabile il 9/11/023, per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 6 e 80, comma 2, D.P.R. 309/1990 commesso a Bovalino fino al 2/8/2020; b) sentenza del Gip del Tribunale di Locri del 24/1/2013, irrevocabile il 14/3/2014, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, commesso nell'agro del comune di Benestare il 2/8/2012; Rilevato che con il ricorso si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerate che i due reati sono omogenei, che sono stati commessi con le medesime modalità e che l'arco temporale è inferiore a un decennio; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha adeguatamente e correttamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso, dovendosi distinguere dalla scelta di vita delinquenziale, debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto, altresì, che in tema di esecuzione, incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 Cc. (dep. 29/04/2019) Rv. 275451 - 01); Rilevato, infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, fondata sulla lettura delle sentenze come i reati siano stati commessi in un esteso arco temporale e come le modalità di commissione, pure se la norma violata è la medesima, sono estremamente diverse (cfr. pagina 3 del provvedimento impugnato) e, quindi, che gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio le condotte, pur nelle grandi linee, fossero state unitariamente programmate, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di determinazioni estemporanee se non addirittura di una scelta di vita, così in definitiva escludendo il vincolo ex art. 671 cod. proc. pen.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell
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