Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:497
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CO0044(01)_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-44/92,
Association of [OSCURATO:PERSONA] for the Defence of the [OSCURATO:PERSONA]/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), con sede in Bruxelles, con l' avv. L. Govaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Valsesia, consigliere giuridico principale, e S. van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
sostenuta da
Union syndicale-Bruxelles, con l' avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la [OSCURATO:PERSONA] SARL, 1, rue Glesener,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda diretta a veder ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di curare che le decisioni concernenti le designazioni dei rappresentanti presso i comitati del personale siano adottate in maniera collegiale e che la proporzionalità vi sia rispettata e di precisare e stabilire una gerarchia dei vari comitati e sottocomitati,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: J.-G. Giraud
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Il 17 settembre 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, da un lato, e l' Association of [OSCURATO:PERSONA] for the Defence of the [OSCURATO:PERSONA]/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO/AFI), dall' altro, hanno proposto un ricorso contro la [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
2 Per quanto riguarda il signor [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è fondato sugli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee e, per quanto riguarda la TAO/AFI, sull' art. 173 del Trattato CEE. Il 13 dicembre 1991, l' Union syndicale-Bruxelles ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
3 Il ricorso proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] e dalla TAO/AFI è diretto, in primo luogo, a veder ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di curare che le decisioni concernenti le designazioni dei rappresentanti presso i comitati del personale siano adottate in maniera collegiale, non arbitraria e non unilaterale, e che la proporzionalità sia rispettata in maniera scrupolosa e, dall' altro, di precisare e di stabilire una gerarchia dei vari comitati e sottocomitati; esso è diretto, in secondo luogo, ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare al signor [OSCURATO:PERSONA] un risarcimento danni valutati ex aequo et bono in BFR 250 000 e alla TAO/AFI un risarcimento danni valutati ex aequo et bono in BFR 1 500 000.
4 La controversia solleva questioni relative all' organizzazione della funzione pubblica europea e, in particolare, alla rappresentanza del personale in seno ai comitati statutari e amministrativi dell' istituzione.
5 Ritenendosi incompetente a statuire su un ricorso proposto ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE, il Tribunale, con ordinanza 27 gennaio 1992, ha rinviato alla Corte il ricorso, nei limiti in cui proposto dalla TAO/AFI, e la domanda dell' Union syndicale, nei limiti in cui riguarda il ricorso della TAO/AFI.
6 A norma dell' art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando l' atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l' avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
Quanto alla domanda relativa agli obblighi della [OSCURATO:PERSONA]
7 Con tale domanda, la TAO/AFI chiede alla Corte di ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, di curare che le decisioni concernenti le designazioni dei rappresentanti presso i comitati del personale siano prese in maniera collegiale, non arbitraria e non unilaterale, e che la proporzionalità sia rispettata in maniera scrupolosa e, dall' altro, di precisare e di stabilire una gerarchia dei vari comitati e sottocomitati.
8 Orbene, secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte rivolgere ingiunzioni all' amministrazione comunitaria. Ne consegue che il secondo capo della domanda della TAO/AFI dev' essere dichiarato irricevibile.
Quanto alla domanda di risarcimento danni
9 La TAO/AFI domanda che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata al pagamento di un importo di BFR 1 500 000 a titolo di risarcimento danni. Per quanto riguarda il fondamento di tale domanda, il ricorso non fa alcun riferimento agli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, ma si limita a precisare che "per quanto riguarda la TAO/AFI, il suo intervento a fianco del signor [OSCURATO:PERSONA] è basato sull' art. 173".
10 Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l' oggetto della controversia e l' esposizione sommaria dei motivi dedotti.
11 Orbene, nel ricorso, la ricorrente si è limitata a formulare una domanda di risarcimento danni senza spiegare con precisione sufficiente se e in che modo ricorrano tutte le condizioni per il risarcimento del preteso danno subito.
12 Ne consegue che la domanda di risarcimento danni della TAO/AFI dev' essere dichiarata irricevibile. Pertanto non è più necessario pronunciarsi sulla domanda di intervento dell' Union syndicale-Bruxelles.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è risultata soccombente e dev' essere quindi condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Lussemburgo, 3 dicembre 1992.