CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 27/9/2022 con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena in data 5/11/2018, è stata ridotta la pena a lui inflitta per i reati ascritti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato,implicancio una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentatedel giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, ncensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]