Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07869/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27006/25 ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di riconoscimento della recidiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare un pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla congruità della pena avendo pure riconosciuto apprezzabili elementi di favore che hannb,giustificato una riduzione della pena; ritenuto, invece, che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. non è ammissibile perché oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di appello, non essendo censurabile nel merito la decisione della Corte di appello sul punto in difetto di un valido motivo di impugnazione ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciiare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27006/25 ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di riconoscimento della recidiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare un pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla congruità della pena avendo pure riconosciuto apprezzabili elementi di favore che hannb,giustificato una riduzione della pena; ritenuto, invece, che il motivo sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. non è ammissibile perché oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di appello, non essendo censurabile nel merito la decisione della Corte di appello sul punto in difetto di un valido motivo di impugnazione ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciiare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 2, 20/03/2019, Rv. 275782); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA])dei
Sentenza Cassazione n. 07869/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris