CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 1548 /20 2 2 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso , dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;[OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto dell'8 ottobre 2021, il Giudice di Pace di Torino convalidò il provvedimento del 5 ottobre 2021, con cui il Questore di Como aveva disposto il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino egiziano, presso il Centro di permanenza per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, a seguito dell'espulsione disposta dal Prefetto di Como, exart. 14, comma 5- ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, il 5 ottobre 2021. 1.1. A fondamento della decisione, il Giudice di Pace rilevò che non erano emersi elementi tali da far ritenere illegittimo il decreto di espulsione, né era stata documentata alcuna delle circostanze di cui all'art. 19 del menzionato d.lgs., aggiungendo che, al momento, non risultava disponibile idoneo vettore ed era necessario acquisire un documento valido per l'espatrio. 2. Avverso il suddetto decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notifica del ricorso predetto, sono rimasti solo intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va rilevato, preliminarmente, che il [OSCURATO:PERSONA], alla pagina 3 del suo ricorso, ha evidenziato che, in data «8 ottobre 2021, il Questore di Torino appurava che, nonostante una dichiarazione di rinuncia alla protezione internazionale da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] risalente al 12 maggio 2021 (circostanza peraltro non emersa in sede di udienza di convalida del trattenimento), lo stesso era effettivamente titolare del permesso di soggiorno sopra dettagliato e per tale motivo ne disponeva l’immediata dimissione dal C.P.R. di Torino». 1.1. Ritiene, tuttavia, il Collegio che ciò non ha abbia determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente ad ottenere la decisione della presente controversia, posto che, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 17407 del 2014; Cass. n. 13990 del 2018; Cass. n. 27692 del 2018; Cass. n. 18322 del 2020; Cass. n. 41292 del 2021; Cass. n. 20657 del 2022; Cass. n. 7774 del 2023), il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento di convalida del proprio trattenimento sia per il diritto al risarcimento derivante dall'illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano. 2. Fermo quanto precede, i l primo motivo di ricorso è rubricato «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in relazione agli artt. 112, c.p.c, 14, commi 4 e 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. - Motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di convalida del trattenimento (Cass., n. 33144/18)». Esso lamenta che, nonostante la sua incidenza su un diritto inviolabile garantito dalla Costituzione, il decreto impugnato reca una motivazione meramente apparente, in quanto costituita da una clausola di stile, che non dà conto dell'iterlogico-argomentativo seguito per giungere alla decisione. Afferma, infatti, che, nella parte in cui ha escluso l'illegittimità del decreto di espulsione, il provvedimento aveva omesso di esaminare le difese svolte dall’odierno ricorrente, con cui era stata fatta valere la titolarità di un permesso di soggiorno per asilo politico da parte di quest’ultimo e la mancata trasmissione di precedenti atti relativi al decreto di espulsione del Prefetto di Como del 12 maggio 2021 ed all’ordine di allontanamento del Questore di Gorizia del 15 maggio 2021. 2.1. Tale doglianza si rivela fondata, sotto l’assorbente profilo del dedotto vizio motivazionale, alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.2.Giova premettere che il decreto del Giudice di Pace di Torino dell’8 ottobre 2021 risulta essere del seguente tenore letterale: «[OSCURATO:PERSONA], rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del d.lgs. 286/98, atteso che: non sono emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione, né è stata documentata alcuna circostanza di cui all’art. 19 T.U. 286/98; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14[atteso che] al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l’espatrio; P.Q.M. Convalida il provvedimento del Questore di Como, emesso il 5/10/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] […]». 2.3. Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo giurisprudenziale di legittimità, poi, quello secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 7633 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). 2.3.1.Orbene, l’odierna, descritta censura motivazionale del ricorrente si rivela fondatasia ove lasi intenda riferita al provvedimento di convalida come redatto separatamente dal verbale di udienza, atteso il carattere tautologico della sua motivazione a fronte delle precise eccezioni dedotte dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] all’udienza dell’8 ottobre 2021, il cui verbale di udi enza è stato riprodotto in ricorso; siaqualora l a si valuti come rivolta contro la motivazione contenuta nel menzionato verbale, con la quale ilGiudice di Pace si è limita to ad osservare che i provvedimenti di cui trattasi (in particolare, permesso di soggiorno in corso di validità) “dovrebbero già essere a mani dell’interessato”, senza considerare, tuttavia, che tali documenti erano già stati esibiti in fotocopia dalla difesa. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, recant i, rispettivamente, «Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 13, 14, comma 4, 19, del d.lgs. n. 286/98, e 15, parr. 2 e 3, Direttiva 2008/115/CE - inespellibilità dello straniero riconosciuto come rifugiato titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità»e« Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in relazione all’art. 14, del d.lgs. n. 286/98 -omesso esame della mancata trasmissione da parte della Questura al Giudice di Pace degli atti relativi all’espulsione del sig. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Costituzionale, n. 105/01», possonoconsiderarsi assorbiti.4. Ilricorso, dunque, va accolto in relazione al suo primomotivo, assorbiti gli altri, ed il decreto impugnato va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati. 4.1. Va osservato, infine, che, come sancito da Cass. n. 7749 del 2023, poiché la parte ricorrente è ammessa, ex lege, al patrocinio a spese dello Stato (una tale ammissione, dunque, prescinde pure dalla formulazione di un’apposita istanza. Cfr., in motivazione, Cass. n. 24102 del 2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrociniova disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate, nella specie, dal Giudice di pace di Torino. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], dichiarandone assorbiti gli altri. Cassa, senza rinvio, il decreto di proroga di trattenimento emesso, nei suoi confronti, dal Giudice di Pace di Torino, l’8 ottobr