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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26870/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di due reati di furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-9 della sentenza impugnata), non scanditi da specifica critica e, comunque, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che l'inammissibilità dei ricorsi rendono il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] dier esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di due reati di furto pluriaggravato; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti contestano violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 7-9 della sentenza impugnata), non scanditi da specifica critica e, comunque, volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che l'inammissibilità dei ricorsi rendono il procedimento impermeabile rispetto al sopravvenuto regime di procedibilità a querela del reato in rassegna conseguente alla legge n. 150 del 2022, posto che "la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito 'sostanziale' ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] dier esten
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