CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 23236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35482/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamen te domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. D en za n. 20, presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Lorenzo del Federico e rappresentata e difesa da quest’ultimo edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] . –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] , n. 1944/18,depositata il 19/07/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entratericorre, con tre motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso, avverso la sentenza , indicata in epigrafe , di rigetto del l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ravenna che, in accoglimento del ricorso del contribuente, aveva annulla to il diniego di rimborso di quanto corrisposto a titolo di Irpeg ed Ilor per l’anno di imposta 1991. 2. L’Ufficio aveva rigettato l’istanza di rimborso in quanto il giudizio avverso l’avviso di accertamento con il quale,per il medesimo anno di imposta era stato recuperato a tassazione un maggior reddito, a fini Irpeg ed Ilor, era stato dichiarato estinto con decreto del 24/04/2012, in ragione della domanda presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, lett. b), d.l. 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546. In particolare, l’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la questione relativa al rimborso dell’Irpeg e dell’Ilor fosse del tutto indipendente rispetto alla controversia, relativa al pregresso avviso di accertamento, definitain via agevolata, sebbene la richiesta di rimborso riguardasse proprio il credito di cui all’avviso di accertamento –n. 3/1997 – impugnato nel giudizio poi estinto. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , la violazione e falsa Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 applicazione dell’art. 3, comma 2-bis, lett. b), d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n. 73. In particolare, l’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’estinzione del giudizio avesse comportato gli effetti sostanziali e processuali del consolidamento, con passaggio in giudicato,della sentenza di secondo grado, favorevole alla società. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. In particolare, l’Ufficio censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale si era censurata la sentenza di primo grado per non aver esaminato la specifica eccezione sollevata con la quale avevaallegato che l’art. 3 d.l. n. 40 del 2012 escludeva espressamente il diritto al rimborso. 4.I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. 4.1. Non è controverso in fatto che il rimborso oggetto del diniego impugnato è relativo all’Irpef e all’Ilor, per l’anno di imposta 1991, di cui all’avviso di accertamento n. 3/1997 e che il giudizio avverso detto atto impositivo, pendente innanzi a questa Corte, è stato definito con decreto n. 83868 ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, lett. b), d.l. n. 40 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 2010. 4.2. Detta ultima norma, per quanto qui di rilievo prevede testualmente che «le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di cui alla presente lettera restano sospesi fino alla scadenza del termine di cui al secondo periodo e sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso» 4.3. L'interpretazione letterale , che si impone per la natura agevolativa della disposizione, non disgiunta da co nsiderazioni di ordine logico-sistematico consente di delineare argomentazioni esegetiche favorevoli alla tesi dell’Ufficio. 4.4. L’art. 3-comma 2bis, lett. b) – a differenza di quanto previsto dalla lett. a) per le controversie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale– p revede la facoltà per il contribuente di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, pagando una somma correlata al valore della causa ed esclude espressamente il diritto al rimborso. 4.5. Questa Corte, con un orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, ha avuto già modo di rilevareche, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trova applicazione un principia comune, in virtù del quale, in riferimento agli anni d'imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione dellesomme versate dai contribuente. L'intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l'adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da parte dell'Amministrazione, costituisce un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando le richieste di rimborso del contribuente, così come le ulterioripretese del Fisco; ciò è conseguenza del fatto che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere, quelle somme di denaro che il secondo esige in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguita dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento (Cass.06/03/2015 n. 4566, Cass. 25/09/2006, n. 20741). Il condono – tale dovendosi qualificare la fattispecie astratta in esame – pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti e che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi di somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quantodovuto per la definizione agevolata ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto sulla linea del procedimento ordinario (Cass. 10/02/2012, n. 1967, Cass.10/02/2007, n. 3682, Cass. 10/01/2004, n. 195). Si realizza, pertanto, un effetto estintivo delle opposte pretese che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta, in quanto afferenti alla nascita dell'obbligazione di rimborso per l'indebito versamento di somme non dovute da parte del contribuente (Cass. 21/03/2008, n. 7729). 4.6. La sentenza impugnata non si è attenuta a quanto sin qui rilevato. In particolare, ha ritenuto che il diniego del rimborso fosse «da attribuirsi ad una sorta di apparente connessione con altra controversia attivata per altri motivi dalla contribuente», sebbene fosse non controverso tra le parti che l’istanza di rimborso avesse ad oggetto proprio quanto corrisposto in ragione dell’atto impositivo oggetto del separato giudizio poi estinto. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Ha ritenuto, inoltre, che tra le due questioni non vi fosse alcun rapporto in quanto la definizione della prima non era di ostacolo all’istanza di rimborso, così disattendendo i principi di cui sopra. 5. In ragione di quanto esposto deve essere accolto il ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassatamentre la controversia può esseredecisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti, con il rigettodel ricorso originario della contribuente. 6. Le spese delle fasi del giudizio di merito, avuto riguardo all'andamento del giudizio, possono essere integralmente compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi del giudizio di merito. Condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entratele