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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 01287/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/12/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 21/1/2019, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte, in ordine alla riferibilità della condotta al ricorrente, ha dato conto delle dichiarazioni del predetto, che si è riconosciuto unico responsabile, mentre con riguardo alla qualificazione del fatto, ha sottolineato la consistenza del quantitativo, corrispondente 13.317 dosi di hashish, del tutto incompatibile con l'ipotesi della lieve entità.

2.2. Il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, relativo al trattamento sanzionatorio, senza individuare profili di manifesta illogicità o arbitrarietà della valutazione compiuta dalla Corte territoriale.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 10/12/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Foggia del 21/1/2019, con cui il ricorrente è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte, in ordine alla riferibilità della condotta al ricorrente, ha dato conto delle dichiarazioni del predetto, che si è riconosciuto unico responsabile, mentre con riguardo alla qualificazione del fatto, ha sottolineato la consistenza del quantitativo, corrispondente 13.317 dosi di hashish, del tutto incompatibile con l'ipotesi della lieve entità. 2.2. Il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, relativo al trattamento sanzionatorio, senza individuare profili di manifesta illogicità o arbitrarietà della valutazione compiuta dalla Corte territoriale. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01287/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris