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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1238/2019

ECLI:EU:C:2019:211
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CC0226

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 14 marzo 2019 ( 1 ) Causa C‑226/18 Krohn & Schröder GmbH contro [OSCURATO:PERSONA]Hafen [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Unione doganale – Procedure di importazione e di esportazione – Obbligazione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio – Articolo 212 bis – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo – Esenzioni»

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ), nella versione applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice doganale»), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( 3 ), e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( 4 ).

2. La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Krohn & Schröder GmbH e l’[OSCURATO:PERSONA]Hafen (Ufficio doganale principale del porto di Amburgo; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in merito all’istituzione di dazi antidumping e compensativi, poiché, allo scadere del termine di custodia, la merce non aveva ricevuto una nuova destinazione doganale.

3. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di chiarire il rapporto tra il codice doganale e un regolamento di esecuzione che impone un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo, in particolare sotto il profilo delle condizioni per l’esenzione.

II. Contesto normativo A. Codice doganale

4. L’articolo 4, paragrafo 7, del codice doganale definisce le «merci comunitarie» come le merci «importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale [dell’Unione] e immesse in libera pratica».

5. L’articolo 4, paragrafo 20, del menzionato codice definisce lo svincolo di una merce come «il provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata».

6. L’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale così dispone: «Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale entro i termini seguenti: a) quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate via mare; b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima».

7. L’articolo 53, paragrafo 1, del codice doganale così dispone: «L’autorità doganale adotta senza indugio ogni misura necessaria, ivi compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente all’articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale».

8. L’articolo 74, paragrafo 2, del medesimo codice così recita: «Quando, in virtù delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, l’autorità doganale chieda la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia».

9. Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale: «L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata».

10. L’articolo 212 bis del codice doganale così prevede: «Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un’obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell’interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest’ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l’applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell’esonero».

B. Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione

11. L’articolo 866 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 ( 5 ), così dispone: «Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un’obbligazione doganale all’importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all’importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d’immissione in libera pratica».

C. Regolamento di esecuzione n. 1238/2013

12. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1238/2013 stabilisce quanto segue: «Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali».

13. L’articolo 3 del regolamento n. 1238/2013 così dispone: «1.

Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex85414090 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato [della decisione di esecuzione 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive ( GU 2013, L 325, pag. 214 )], sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall’articolo 1, a condizione che: a) una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell’Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione; b) tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato III del presente regolamento; c) tali importazioni siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato IV del presente regolamento; e d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.

2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; (…)».

D. Regolamento di esecuzione n. 1239/2013

14. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1239/2013 dispone quanto segue: «Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali».

15. L’articolo 2 del regolamento n. 1239/2013 dispone quanto segue: «1.

Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex85414090 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall’articolo 1, a condizione che: a) una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell’Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione; b) siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato 2 del presente regolamento; c) siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato 3 del presente regolamento; e d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.

2. All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; (…)».

III. Fatti della controversia principale

16. La ricorrente gestisce un’attività di stoccaggio e movimentazione merci nel porto di Amburgo.

Il 21 agosto 2014 essa stoccava due forniture di moduli fotovoltaici (in prosieguo: la «merce») nel proprio deposito presentando la relativa dichiarazione di custodia temporanea.

17. La merce era stata prodotta e spedita dalla [OSCURATO:PERSONA]., Ltd. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una delle società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE.

Detta merce era destinata alla SF [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una società collegata alla [OSCURATO:PERSONA].

18. Poiché la merce era stata inoltrata per via diversa da quella marittima, la ricorrente avrebbe dovuto completare le formalità necessarie ad assegnare una destinazione doganale entro venti giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sommaria, vale a dire prima del 10 settembre 2014.

19. Con lettera dell’11 settembre 2014, il resistente informava la ricorrente che alla merce non era stata assegnata una nuova destinazione doganale entro la scadenza del termine di custodia, ossia il 10 settembre 2014, e la invitava a presentare i documenti necessari per l’importazione.

Esso evidenziava che, sino all’adozione di una diversa decisione, non era possibile disporre della merce.

20. Con lettera del 26 settembre 2014, la ricorrente presentava alcuni documenti da cui risultava che la merce era stata prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] e spedita alla SF [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una delle sue società affiliate in Germania.

Tra tali documenti vi era fattura corrispondente all’impegno dalla [OSCURATO:PERSONA] alla SF [OSCURATO:PERSONA] GmbH, che conteneva un riferimento alla decisione n. 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( 6 ) e un certificato d’impegno all’esportazione rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import & Export of Machinery & [OSCURATO:PERSONA] (Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici; in prosieguo: la «CCCME»).

Tale certificato d’impegno all’esportazione conteneva una dichiarazione analoga a quella presente nella fattura corrispondente all’impegno, con riferimento però alla decisione di esecuzione 2013/707/UE.

21. Nella sua decisione del 24 novembre 2014, dopo aver concluso che era sorta un’obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, in quanto le merci non avevano ricevuto una nuova destinazione doganale allo scadere del termine di custodia stabilito dall’articolo 49 del codice doganale, il resistente determinava, tra gli altri, dazi antidumping e compensativi.

22. Il 28 novembre 2014 la ricorrente proponeva reclamo avverso detta decisione.

Essa affermava, tra l’altro, che, anche se fosse sorta un’obbligazione doganale all’importazione a seguito di una violazione di un obbligo di custodia temporanea, ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale avrebbe dovuto essere applicata l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013.

23. Il 4 maggio 2015, l’ufficio doganale principale riduceva l’aliquota dei dazi antidumping e compensativi sulle aliquote applicabili ai moduli fotovoltaici fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], come previsto dal regolamento n. 1238/2013 e dal regolamento n. 1239/2013.

Per contro, esso negava l’esenzione di tali diritti sulla base del rilievo che le condizioni per beneficiarne non erano soddisfatte, poiché la fattura corrispondente all’impegno esibita dalla ricorrente conteneva un riferimento alla decisione della Commissione 2013/423/UE e non alla decisione di esecuzione della Commissione 2013/707/UE menzionata nel certificato d’impegno per l’esportazione.

24. Il 19 maggio 2015, la ricorrente presentava una fattura corrispondente all’impegno con un riferimento alla decisione 2013/707/UE.

Quando la ricorrente costituiva la garanzia richiesta, l’ufficio doganale principale concedeva lo svincolo della merce e detta merce veniva consegnata alla SF [OSCURATO:PERSONA] GmbH.

25. Il 7 luglio 2015 l’ufficio doganale principale respingeva il ricorso.

Esso dichiarava che le esenzioni previste dal regolamento n. 1238/2013 e dal regolamento n. 1239/2013 non potevano essere concesse in assenza dell’immissione in libera pratica delle merci.

Inoltre, la fattura prodotta non rispondeva ai requisiti di forma previsti da tali regolamenti.

26. La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

Essa sostiene che l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi consiste nel trattamento tariffario favorevole o, almeno, nell’esenzione dai dazi all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale.

Afferma inoltre che la prima fattura prodotta soddisfaceva le condizioni previste dai regolamenti di esecuzione.

Inoltre, la fattura corrispondente all’impegno, nella versione corretta emessa il 19 maggio 2015, soddisfaceva i requisiti formali.

Essa ricorda che, nell’ambito di applicazione dell’articolo 212 bis del codice doganale, non vi è immissione in libera pratica e, pertanto, essa non può essere tenuta a presentare in quel momento una fattura corrispondente all’impegno.

L’ufficio doganale principale respinge tale interpretazione della normativa applicabile.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

27. In un siffatto contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania) ha sollevato dubbi in ordine al rapporto tra il codice doganale, il regolamento n. 1238/2013 e il regolamento n. 1239/2013.

Esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 212 bis del codice doganale ricomprenda l’esenzione da un dazio antidumping e da un dazio compensativo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1238/2013 o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1239/2013. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1239/2013 sia soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, pur non avendo operato quale importatore dei prodotti in questione e pur non essendosi occupata neppure della loro immissione in libera pratica, abbia tuttavia avuto un’intenzione in tal senso ottenendo altresì effettivamente la fornitura dei prodotti considerati. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1239/2013 possano essere presentati anche entro un termine fissato dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del codice doganale. 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, nelle circostanze della controversia principale e tenuto conto dei principi generali del diritto, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 che, in luogo della decisione di esecuzione 2013/707/UE, indica la decisione 2013/423/UE, soddisfi le condizioni di cui all’allegato III, punto 9, del regolamento n. 1238/2013 e all’allegato 2, punto 9, del regolamento n. 1239/2013. 5) In caso di risposta negativa alla quarta questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 possa essere presentata anche nell’ambito di una procedura di ricorso avverso la determinazione dell’obbligazione doganale».

28. La ricorrente nel procedimento principale e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.

Inoltre entrambe hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 31 gennaio 2019.

V. Analisi

29. Come richiesto dalla Corte, nelle presenti conclusioni limiterò le mie osservazioni alle prime tre questioni che costituiscono oggetto del rinvio effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo).

A. Sulla prima questione

30. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 212 bis del codice doganale ricomprenda l’esenzione da un dazio antidumping e da un dazio compensativo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013.

31. Il primo elemento di risposta è sancito sia dal regolamento di esecuzione n. 1238/2013 che dal regolamento di esecuzione n. 1239/2013.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tali regolamenti, «salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali».

Poiché il regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e il regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non escludono dal loro ambito di applicazione l’articolo 212 bis, esso può pertanto essere applicato.

32. Tuttavia, per essere applicate, le esenzioni dai dazi antidumping e compensativi consentite dai regolamenti di esecuzione devono essere considerate come un «trattamento tariffario favorevole, a motivo della [loro] natura o della [loro] destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187» ( 7 ) del codice doganale.

33. A tal riguardo, ritengo che le esenzioni dai dazi antidumping e compensativi rientrino, in linea di principio, nella nozione di «trattamento tariffario favorevole», anche se non sono giustificate dalla loro natura o utilizzazione finale.

Un’interpretazione del genere è coerente con la finalità dell’articolo 212 bis del codice doganale e quella dei dazi antidumping e compensativi.

Tale conclusione si basa sui seguenti motivi.

34. In primo luogo, come sottolineato dal considerando 12 del regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario ( 8 ), che ha introdotto la versione iniziale dell’articolo 212 bis del codice doganale, le condizioni in presenza delle quali sorge un’obbligazione doganale sono irrilevanti nei casi in cui il diritto dell’Unione prevede l’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o all’esportazione.

Infatti «se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un’esenzione da dazi all’importazione o all’esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un’obbligazione doganale; (…) in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l’applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata» ( 9 ).

In secondo luogo, come ricordato dalla Commissione, i dazi antidumping e compensativi sono finalizzati a evitare danni all’industria dell’Unione europea, non a punire la violazione delle norme doganali.

35. D’altro canto, ciò è anche coerente con la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, che utilizzano l’espressione «sono esenti », laddove l’articolo 212 bis del codice doganale fa riferimento a un « esonero totale o parziale».

36. Infine, si può altresì rilevare che nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ), come ricordato dalla Corte nella sua sentenza in detta causa, il giudice del rinvio muoveva dalla premessa che l’esenzione dai dazi antidumping dovesse essere considerata come «trattamento tariffario favorevole» ai sensi dell’articolo 212 bis di tale codice ( 11 ).

La Corte non ha messo ciò in discussione.

Al contrario, ha risposto alla questione sollevata, che chiedeva se fossero soddisfatte «le altre condizioni per l’applicazione» di cui all’articolo 212 bis del codice doganale.

37. Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta che l’articolo 212 bis del codice doganale prevede l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 o l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, a condizione che anche le condizioni previste da tali regolamenti siano soddisfatte.

B. Sulla seconda questione

38. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 sia soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, pur non avendo operato quale importatore dei prodotti in questione e pur non essendosi occupata neppure della loro immissione in libera pratica, abbia tuttavia avuto un’intenzione in tal senso ottenendo altresì effettivamente la fornitura dei prodotti considerati.

39. In via preliminare, si deve ricordare che la ricorrente costituisce un «interessato» ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale.

Infatti, la Corte ha dichiarato che tale nozione «deve essere intesa, tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, come facente riferimento a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che è considerata come debitrice di un’obbligazione doganale in forza di uno degli articoli da 202 a 205 di detto codice» ( 12 ), circostanza che si verifica per la Krohn & Schröder GmbH nel caso di specie.

40. Non credo, tuttavia, che la Corte possa rispondere alla seconda questione in senso affermativo.

41. Quando ha dovuto interpretare una disposizione analoga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, la Corte ha infatti dichiarato che «l’esenzione dai dazi antidumping può essere concessa solo in presenza di determinate condizioni, in casi specificamente previsti, e costituisce in tal senso un’eccezione al regime normale dei dazi antidumping.

Le disposizioni che prevedono tale esenzione, pertanto, vanno interpretate restrittivamente » ( 13 ).

42. Ai sensi della prima frase dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, il presupposto per l’applicazione dell’esenzione dai dazi antidumping o compensativi è che la merce in questione sia stata dichiarata per l’immissione in libera pratica.

Nel caso di specie, è evidente che tale condizione non è soddisfatta, in quanto l’obbligazione doganale controversa è dovuta al fatto che le formalità necessarie per assegnare una destinazione doganale (come l’immissione in libera pratica) non sono state espletate entro il termine previsto dall’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale.

43. In tali circostanze, pur essendo ipotizzabile che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 trovino applicazione sulla base dell’articolo 212 bis del codice doganale senza che il presupposto sia soddisfatto, per il semplice fatto che l’obbligazione doganale è sorta ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale, anche le altre condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 devono essere soddisfatte.

44. La prima di tali condizioni è che una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra direttamente alle società nell’Unione europea ad essa collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea.

In sintesi, il destinatario deve agire come un importatore e sdoganare la merce ai fini dell’immissione in libera pratica.

45. Nel caso di specie, l’impresa che ha ricevuto la merce non è l’importatore né ha sdoganato la merce ai fini dell’immissione in libera pratica.

Pur essendo ipotizzabile che la ricorrente abbia ricevuto la merce per conto dell’importatore – come affermato dalla stessa nel corso dell’udienza del 31 gennaio 2019 – ci troviamo sempre in presenza dell’obbligo di sdoganare le merci ai fini dell’immissione in libera pratica.

46. Non solo la merce non è stata dichiarata per l’immissione in libera pratica, ma sembra che essa non sia stata neanche sdoganata per la libera pratica ( 14 ).

Se la merce in questione è considerata «merce comunitaria» e consegnata, lo è solo in applicazione dell’articolo 866 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

47. Inoltre, in linea di principio, per poter beneficiare di questa disposizione, l’obbligazione doganale all’importazione in questione deve sorgere a norma dell’articolo 204 del codice doganale e i dazi all’importazione devono essere stati pagati .

Nel caso di specie, invece, tali dazi all’importazione di fatto non sono stati versati.

La merce è stata consegnata al destinatario previsto solo perché è stata costituita la garanzia richiesta.

Interrogate su questo punto dai membri del Collegio durante l’udienza del 31 gennaio 2019, le parti hanno convenuto che la costituzione di una garanzia non può essere considerata equivalente al pagamento dei dazi all’importazione.

48. In sintesi, nel caso di specie né il presupposto né la prima condizione richiesta dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 sono soddisfatti: le importazioni non sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’impresa che ha ricevuto la merce non è l’importatore e la merce non è stata formalmente immessa in libera pratica.

49. In altri termini, l’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 dipenderebbe dall’applicazione di una serie di altri regolamenti e dall’adozione di talune finzioni giuridiche – quali, ad esempio, considerare la ricorrente come l’importatore e la costituzione della cauzione al pari di dazi all’importazione dovuti ai sensi dell’articolo 866 del regolamento n. 2454/93.

50. Una siffatta applicazione della legislazione porterebbe a snaturare l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, e sarebbe palesemente contraria alla regola interpretativa precedentemente ricordata, secondo la quale una disposizione che preveda l’esenzione dai dazi antidumping deve essere interpretata restrittivamente ( 15 ).

51. Inoltre, si deve rilevare che condizioni quali quelle prescritte dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 sono definite «al fine di consentire alla Commissione e alle autorità doganali di garantire che le società rispettino i loro impegni, al momento della presentazione della domanda d’immissione in libera pratica all’autorità doganale competente.

In tal senso, se tali condizioni non sono rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile» ( 16 ).

52. Come la Corte ha già sottolineato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), una condizione che consenta all’autorità doganale di verificare al momento dei fatti che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione dai dazi antidumping riveste particolare importanza ( 18 ).

Ciò premesso, l’applicazione dell’articolo 212 bis del codice doganale non può pertanto comportare che tale esenzione dai dazi antidumping possa essere concessa anche in caso di mancato rispetto di un siffatta condizione ( 19 ).

53. In un contesto come quello della presente causa, ritengo che le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 rivestano particolare importanza.

L’incapacità di garantire che tali condizioni siano soddisfatte non fa che rafforzare la conclusione che l’esenzione antidumping non si applichi affatto.

54. Infatti, come suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte ( 20 ), non si può escludere che l’intervento di un terzo nella procedura – come la ricorrente nel caso di specie – e l’acquisizione dello status di «merci comunitarie» dopo un’operazione diversa dall’immissione delle merci «in libera pratica» – come ad esempio, a norma dell’articolo 866 del regolamento n. 2454/93 – comprometta la possibilità di verificare il rispetto delle altre condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, mettendo così a rischio gli interessi finanziari dell’Unione europea.

55. Alla luce delle considerazioni che precedono, mi sento di dover concludere che, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, non ha operato quale importatore dei prodotti in questione né si è occupata dell’immissione in libera pratica, pur avendo avuto un’intenzione in tal senso ed avendo ottenuto effettivamente la fornitura dei prodotti considerati.

C. Sulla terza questione

56. La terza questione è posta dal giudice del rinvio solo nel caso in cui la risposta alla seconda questione sia affermativa.

Non essendo questo il caso, non sarebbe a mio avviso necessario rispondere a tale questione.

A fini di completezza, propongo comunque di esaminarla.

57. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 possano essere presentati anche entro un termine fissato dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del codice doganale.

58. Come già ricordato al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, le disposizioni che prevedono un’esenzione dai dazi antidumping devono essere interpretate restrittivamente.

59. Tuttavia, come indicato dal giudice del rinvio, la Corte ha statuito nella causa Tigers che, ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale, è consentito presentare nuovi elementi atti a essere presi in considerazione dalle autorità doganali, e ciò successivamente alla dichiarazione in dogana ( 21 ).

60. Ritengo che tale soluzione sia parimenti applicabile per analogia a fattispecie fondate sull’articolo 53 del codice doganale.

Sono di questo parere per le ragioni che seguono.

61. In primo luogo, risulta dal testo stesso dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 che per essere esentate dai dazi antidumping e compensativi previsti da tali regolamenti, le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica devono essere accompagnate da una fattura corrispondente all’impegno e da un certificato d’impegno per l’esportazione.

Tuttavia, detta formulazione non fornisce alcuna informazione sul momento in cui tale fattura debba essere presentata.

62. Infatti, se tale formulazione suggerisce che il momento «giusto» è quello della dichiarazione in dogana, si deve rilevare che, come evidenziato dalla Corte e dall’avvocato generale nella causa Tigers ( 22 ) con riguardo al regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 23 ), contrariamente ad altri regolamenti antidumping nessun’altra disposizione del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 o del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 precisa il momento in cui la fattura corrispondente all’impegno e il certificato d’impegno per l’esportazione debbano essere presentati in dogana ( 24 ).

63. Inoltre, sebbene l’articolo 62 del codice doganale preveda una regola analoga secondo cui «[ d]evono essere allegati alla dichiarazione [in dogana] tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate», la Corte ha precisato che «detta disposizione non precisa quali siano le conseguenze derivanti da un’assenza di conformità dei documenti allegati a tale dichiarazione» ( 25 ).

64. In secondo luogo, il momento della dichiarazione in dogana è pertinente solo per l’ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, vale a dire quando l’obbligazione doganale sorge a seguito della dichiarazione d’immissione in libera pratica.

65. Ciò non si verifica nel caso in questione.

Se la Corte accetta che l’articolo 212 bis del codice doganale è applicabile in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale per superamento del termine di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale, si deve riconoscere che il termine per la presentazione della fattura corrispondente all’impegno e del certificato d’impegno per l’esportazione non può essere il momento della dichiarazione.

Come ho già osservato, nel caso di specie ciò non è avvenuto.

66. Pertanto, poiché l’articolo 53, paragrafo 1, del codice doganale permette – addirittura impone – all’autorità doganale di adottare « ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente all’articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale» ( 26 ), dovrebbe essere consentito presentare la fattura corrispondente all’impegno e il certificato d’impegno per l’esportazione nell’ambito di tale procedimento, entro il termine fissato dall’autorità doganale o, al più tardi, prima dello svincolo delle merci al fine di evitare qualsiasi rischio di elusione.

67. Tale logica è conforme alla finalità dei dazi antidumping e compensativi, che, come già rilevato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, intendono evitare danni all’industria dell’Unione europea e non punire la violazione delle norme doganali.

Più in generale, tale logica è anche coerente con la finalità del codice doganale, il quale, conformemente al considerando 5, intende, in particolare, garantire una corretta applicazione delle imposte da esso previste ( 27 ).

68. Alla luce delle considerazioni che precedono mi sembra che, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 possano essere presentati entro un termine fissato dalle autorità doganali o, al più tardi, prima dello svincolo delle merci.

VI. Conclusioni

69. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alle prime due questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo) come segue: 1) L’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario prevede l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a condizione che le condizioni previste da tali regolamenti siano soddisfatte. 2) Nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta se la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, non ha operato quale importatore dei prodotti in questione né si è occupata della loro immissione in libera pratica, pur avendo avuto un’intenzione in tal senso ed avendo altresì ottenuto effettivamente la fornitura dei prodotti considerati.

70. Qualora la Corte non condivida le mie opinioni sulla seconda questione, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo) come segue: 3) Nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 possono essere presentati entro un termine fissato dall’autorità doganale o, al più tardi, prima dello svincolo delle merci. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 1992, L 302, pag. 1 . ( 3 ) GU 2013, L 325, pag. 1 . ( 4 ) GU 2013, L 325, pag. 66 . ( 5 ) GU 1993, L 253, pag. 1 . ( 6 ) GU 2013, L 209, pag. 26 . ( 7 ) Articolo 212 bis del codice doganale. ( 8 ) GU 1997, L 17, pag. 1 . ( 9 ) Considerando 12 del regolamento (CE) n. 82/97. ( 10 ) Sentenza del 29 luglio 2010 ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 ). ( 11 ) V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 , punto 40 ). ( 12 ) Sentenza del 25 gennaio 2017, Ultra-Brag ( C‑679/15 , EU:C:2017:40 , punto 38 ). ( 13 ) Sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑3/13 , EU:C:2014:2227 , punto 24 , il corsivo è mio).

La medesima regola interpretativa si applica all’articolo 212 bis del codice doganale stesso (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C‑371/09 , EU:C:2010:458 , punto 42 ). ( 14 ) Secondo la spiegazione fornita dalla Commissione nel corso dell’udienza del 31 gennaio 2019, la merce sarà sdoganata ai fini dell’immissione in libera pratica con effetto retroattivo al termine del contenzioso, dopo il pagamento dei relativi dazi all’importazione. ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑3/13 , EU:C:2014:2227 , punto 24 ). ( 16 ) Sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑3/13 , EU:C:2014:2227 , punto 29 ).

Sebbene il regolamento n. 1238/2013 e il regolamento n. 1239/2013 non contengano il medesimo considerando su cui la Corte fonda la sua interpretazione nella causa [OSCURATO:PERSONA], le condizioni necessarie per ottenere l’esenzione sono simili. ( 17 ) Sentenza del 29 luglio 2010 ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 ). ( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 , punto 43 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 , punto 44 ). ( 20 ) V., in tal senso, le osservazioni scritte della Commissione, punti 45 e

49. ( 21 ) Sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 , punto 31 ). ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 , punto 25 ) e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:474 , paragrafo 60 ). ( 23 ) GU 2013, L 131, pag. 1 . ( 24 ) Nel regolamento citato dall’avvocato generale Mengozzi nelle sue conclusioni nella causa Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:474 ), la disposizione in questione prevede che «[ a]lla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica , l’esenzione dal dazio è condizionata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro competente dell’originale di un certificato di produzione valido emesso da una delle imprese di cui al paragrafo 4» (il corsivo è mio) [articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 2320/97, del 17 novembre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia, GU 1997, L 322, pag. 1 ]. ( 25 ) Sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 , punto 28 ). ( 26 ) Il corsivo è mio. ( 27 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:474 , paragrafo 52 e giurisprudenza ivi citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0226 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 marzo 2019 ( 1 ) Causa C‑226/18 Krohn & Schröder GmbH contro [OSCURATO:PERSONA]Hafen [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania)] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Unione doganale – Procedure di importazione e di esportazione – Obbligazione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio – Articolo 212 bis – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo – Esenzioni» I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 2 ), nella versione applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice doganale»), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( 3 ), e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( 4 ). 2. La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Krohn & Schröder GmbH e l’[OSCURATO:PERSONA]Hafen (Ufficio doganale principale del porto di Amburgo; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in merito all’istituzione di dazi antidumping e compensativi, poiché, allo scadere del termine di custodia, la merce non aveva ricevuto una nuova destinazione doganale. 3. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di chiarire il rapporto tra il codice doganale e un regolamento di esecuzione che impone un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo, in particolare sotto il profilo delle condizioni per l’esenzione. II. Contesto normativo A. Codice doganale 4. L’articolo 4, paragrafo 7, del codice doganale definisce le «merci comunitarie» come le merci «importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale [dell’Unione] e immesse in libera pratica». 5. L’articolo 4, paragrafo 20, del menzionato codice definisce lo svincolo di una merce come «il provvedimento con il quale l’autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata». 6. L’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale così dispone: «Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale entro i termini seguenti: a) quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate via mare; b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima». 7. L’articolo 53, paragrafo 1, del codice doganale così dispone: «L’autorità doganale adotta senza indugio ogni misura necessaria, ivi compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente all’articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale». 8. L’articolo 74, paragrafo 2, del medesimo codice così recita: «Quando, in virtù delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, l’autorità doganale chieda la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia». 9. Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale: «L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata». 10. L’articolo 212 bis del codice doganale così prevede: «Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un’obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell’interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest’ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l’applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell’esonero». B. Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 11. L’articolo 866 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 ( 5 ), così dispone: «Fatte salve le disposizioni previste in materia di divieti o restrizioni eventualmente applicabili alla merce in causa, quando un’obbligazione doganale all’importazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice e i dazi all’importazione sono stati pagati, tale merce è considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione d’immissione in libera pratica». C. Regolamento di esecuzione n. 1238/2013 12. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1238/2013 stabilisce quanto segue: «Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali». 13. L’articolo 3 del regolamento n. 1238/2013 così dispone: «1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex85414090 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato [della decisione di esecuzione 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive ( GU 2013, L 325, pag. 214 )], sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall’articolo 1, a condizione che: a) una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell’Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione; b) tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato III del presente regolamento; c) tali importazioni siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato IV del presente regolamento; e d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno. 2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; (…)». D. Regolamento di esecuzione n. 1239/2013 14. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1239/2013 dispone quanto segue: «Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali». 15. L’articolo 2 del regolamento n. 1239/2013 dispone quanto segue: «1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex85414090 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall’articolo 1, a condizione che: a) una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell’Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione; b) siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato 2 del presente regolamento; c) siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato 3 del presente regolamento; e d) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno. 2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale: a) ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; (…)». III. Fatti della controversia principale 16. La ricorrente gestisce un’attività di stoccaggio e movimentazione merci nel porto di Amburgo. Il 21 agosto 2014 essa stoccava due forniture di moduli fotovoltaici (in prosieguo: la «merce») nel proprio deposito presentando la relativa dichiarazione di custodia temporanea. 17. La merce era stata prodotta e spedita dalla [OSCURATO:PERSONA]., Ltd. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una delle società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE. Detta merce era destinata alla SF [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una società collegata alla [OSCURATO:PERSONA]. 18. Poiché la merce era stata inoltrata per via diversa da quella marittima, la ricorrente avrebbe dovuto completare le formalità necessarie ad assegnare una destinazione doganale entro venti giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sommaria, vale a dire prima del 10 settembre 2014. 19. Con lettera dell’11 settembre 2014, il resistente informava la ricorrente che alla merce non era stata assegnata una nuova destinazione doganale entro la scadenza del termine di custodia, ossia il 10 settembre 2014, e la invitava a presentare i documenti necessari per l’importazione. Esso evidenziava che, sino all’adozione di una diversa decisione, non era possibile disporre della merce. 20. Con lettera del 26 settembre 2014, la ricorrente presentava alcuni documenti da cui risultava che la merce era stata prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] e spedita alla SF [OSCURATO:PERSONA] GmbH, una delle sue società affiliate in Germania. Tra tali documenti vi era fattura corrispondente all’impegno dalla [OSCURATO:PERSONA] alla SF [OSCURATO:PERSONA] GmbH, che conteneva un riferimento alla decisione n. 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese ( 6 ) e un certificato d’impegno all’esportazione rilasciato dalla [OSCURATO:PERSONA] of Commerce for Import & Export of Machinery & [OSCURATO:PERSONA] (Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici; in prosieguo: la «CCCME»). Tale certificato d’impegno all’esportazione conteneva una dichiarazione analoga a quella presente nella fattura corrispondente all’impegno, con riferimento però alla decisione di esecuzione 2013/707/UE. 21. Nella sua decisione del 24 novembre 2014, dopo aver concluso che era sorta un’obbligazione doganale all’importazione ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, in quanto le merci non avevano ricevuto una nuova destinazione doganale allo scadere del termine di custodia stabilito dall’articolo 49 del codice doganale, il resistente determinava, tra gli altri, dazi antidumping e compensativi. 22. Il 28 novembre 2014 la ricorrente proponeva reclamo avverso detta decisione. Essa affermava, tra l’altro, che, anche se fosse sorta un’obbligazione doganale all’importazione a seguito di una violazione di un obbligo di custodia temporanea, ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale avrebbe dovuto essere applicata l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi di cui, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013. 23. Il 4 maggio 2015, l’ufficio doganale principale riduceva l’aliquota dei dazi antidumping e compensativi sulle aliquote applicabili ai moduli fotovoltaici fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA], come previsto dal regolamento n. 1238/2013 e dal regolamento n. 1239/2013. Per contro, esso negava l’esenzione di tali diritti sulla base del rilievo che le condizioni per beneficiarne non erano soddisfatte, poiché la fattura corrispondente all’impegno esibita dalla ricorrente conteneva un riferimento alla decisione della Commissione 2013/423/UE e non alla decisione di esecuzione della Commissione 2013/707/UE menzionata nel certificato d’impegno per l’esportazione. 24. Il 19 maggio 2015, la ricorrente presentava una fattura corrispondente all’impegno con un riferimento alla decisione 2013/707/UE. Quando la ricorrente costituiva la garanzia richiesta, l’ufficio doganale principale concedeva lo svincolo della merce e detta merce veniva consegnata alla SF [OSCURATO:PERSONA] GmbH. 25. Il 7 luglio 2015 l’ufficio doganale principale respingeva il ricorso. Esso dichiarava che le esenzioni previste dal regolamento n. 1238/2013 e dal regolamento n. 1239/2013 non potevano essere concesse in assenza dell’immissione in libera pratica delle merci. Inoltre, la fattura prodotta non rispondeva ai requisiti di forma previsti da tali regolamenti. 26. La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Essa sostiene che l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi consiste nel trattamento tariffario favorevole o, almeno, nell’esenzione dai dazi all’importazione o all’esportazione ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale. Afferma inoltre che la prima fattura prodotta soddisfaceva le condizioni previste dai regolamenti di esecuzione. Inoltre, la fattura corrispondente all’impegno, nella versione corretta emessa il 19 maggio 2015, soddisfaceva i requisiti formali. Essa ricorda che, nell’ambito di applicazione dell’articolo 212 bis del codice doganale, non vi è immissione in libera pratica e, pertanto, essa non può essere tenuta a presentare in quel momento una fattura corrispondente all’impegno. L’ufficio doganale principale respinge tale interpretazione della normativa applicabile. IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 27. In un siffatto contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo, Germania) ha sollevato dubbi in ordine al rapporto tra il codice doganale, il regolamento n. 1238/2013 e il regolamento n. 1239/2013. Esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 212 bis del codice doganale ricomprenda l’esenzione da un dazio antidumping e da un dazio compensativo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1238/2013 o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1239/2013. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1239/2013 sia soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, pur non avendo operato quale importatore dei prodotti in questione e pur non essendosi occupata neppure della loro immissione in libera pratica, abbia tuttavia avuto un’intenzione in tal senso ottenendo altresì effettivamente la fornitura dei prodotti considerati. 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1239/2013 possano essere presentati anche entro un termine fissato dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del codice doganale. 4) In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, nelle circostanze della controversia principale e tenuto conto dei principi generali del diritto, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 che, in luogo della decisione di esecuzione 2013/707/UE, indica la decisione 2013/423/UE, soddisfi le condizioni di cui all’allegato III, punto 9, del regolamento n. 1238/2013 e all’allegato 2, punto 9, del regolamento n. 1239/2013. 5) In caso di risposta negativa alla quarta questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 possa essere presentata anche nell’ambito di una procedura di ricorso avverso la determinazione dell’obbligazione doganale». 28. La ricorrente nel procedimento principale e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. Inoltre entrambe hanno svolto osservazioni orali all’udienza del 31 gennaio 2019. V. Analisi 29. Come richiesto dalla Corte, nelle presenti conclusioni limiterò le mie osservazioni alle prime tre questioni che costituiscono oggetto del rinvio effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo). A. Sulla prima questione 30. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 212 bis del codice doganale ricomprenda l’esenzione da un dazio antidumping e da un dazio compensativo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013. 31. Il primo elemento di risposta è sancito sia dal regolamento di esecuzione n. 1238/2013 che dal regolamento di esecuzione n. 1239/2013. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tali regolamenti, «salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali». Poiché il regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e il regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non escludono dal loro ambito di applicazione l’articolo 212 bis, esso può pertanto essere applicato. 32. Tuttavia, per essere applicate, le esenzioni dai dazi antidumping e compensativi consentite dai regolamenti di esecuzione devono essere considerate come un «trattamento tariffario favorevole, a motivo della [loro] natura o della [loro] destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187» ( 7 ) del codice doganale. 33. A tal riguardo, ritengo che le esenzioni dai dazi antidumping e compensativi rientrino, in linea di principio, nella nozione di «trattamento tariffario favorevole», anche se non sono giustificate dalla loro natura o utilizzazione finale. Un’interpretazione del genere è coerente con la finalità dell’articolo 212 bis del codice doganale e quella dei dazi antidumping e compensativi. Tale conclusione si basa sui seguenti motivi. 34. In primo luogo, come sottolineato dal considerando 12 del regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario ( 8 ), che ha introdotto la versione iniziale dell’articolo 212 bis del codice doganale, le condizioni in presenza delle quali sorge un’obbligazione doganale sono irrilevanti nei casi in cui il diritto dell’Unione prevede l’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o all’esportazione. Infatti «se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un’esenzione da dazi all’importazione o all’esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un’obbligazione doganale; (…) in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l’applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata» ( 9 ). In secondo luogo, come ricordato dalla Commissione, i dazi antidumping e compensativi sono finalizzati a evitare danni all’industria dell’Unione europea, non a punire la violazione delle norme doganali. 35. D’altro canto, ciò è anche coerente con la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, che utilizzano l’espressione «sono esenti », laddove l’articolo 212 bis del codice doganale fa riferimento a un « esonero totale o parziale». 36. Infine, si può altresì rilevare che nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 10 ), come ricordato dalla Corte nella sua sentenza in detta causa, il giudice del rinvio muoveva dalla premessa che l’esenzione dai dazi antidumping dovesse essere considerata come «trattamento tariffario favorevole» ai sensi dell’articolo 212 bis di tale codice ( 11 ). La Corte non ha messo ciò in discussione. Al contrario, ha risposto alla questione sollevata, che chiedeva se fossero soddisfatte «le altre condizioni per l’applicazione» di cui all’articolo 212 bis del codice doganale. 37. Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta che l’articolo 212 bis del codice doganale prevede l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 o l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, a condizione che anche le condizioni previste da tali regolamenti siano soddisfatte. B. Sulla seconda questione 38. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 sia soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, pur non avendo operato quale importatore dei prodotti in questione e pur non essendosi occupata neppure della loro immissione in libera pratica, abbia tuttavia avuto un’intenzione in tal senso ottenendo altresì effettivamente la fornitura dei prodotti considerati. 39. In via preliminare, si deve ricordare che la ricorrente costituisce un «interessato» ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale. Infatti, la Corte ha dichiarato che tale nozione «deve essere intesa, tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, come facente riferimento a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che è considerata come debitrice di un’obbligazione doganale in forza di uno degli articoli da 202 a 205 di detto codice» ( 12 ), circostanza che si verifica per la Krohn & Schröder GmbH nel caso di specie. 40. Non credo, tuttavia, che la Corte possa rispondere alla seconda questione in senso affermativo. 41. Quando ha dovuto interpretare una disposizione analoga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, la Corte ha infatti dichiarato che «l’esenzione dai dazi antidumping può essere concessa solo in presenza di determinate condizioni, in casi specificamente previsti, e costituisce in tal senso un’eccezione al regime normale dei dazi antidumping. Le disposizioni che prevedono tale esenzione, pertanto, vanno interpretate restrittivamente » ( 13 ). 42. Ai sensi della prima frase dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, il presupposto per l’applicazione dell’esenzione dai dazi antidumping o compensativi è che la merce in questione sia stata dichiarata per l’immissione in libera pratica. Nel caso di specie, è evidente che tale condizione non è soddisfatta, in quanto l’obbligazione doganale controversa è dovuta al fatto che le formalità necessarie per assegnare una destinazione doganale (come l’immissione in libera pratica) non sono state espletate entro il termine previsto dall’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale. 43. In tali circostanze, pur essendo ipotizzabile che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 trovino applicazione sulla base dell’articolo 212 bis del codice doganale senza che il presupposto sia soddisfatto, per il semplice fatto che l’obbligazione doganale è sorta ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale, anche le altre condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 devono essere soddisfatte. 44. La prima di tali condizioni è che una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra direttamente alle società nell’Unione europea ad essa collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea. In sintesi, il destinatario deve agire come un importatore e sdoganare la merce ai fini dell’immissione in libera pratica. 45. Nel caso di specie, l’impresa che ha ricevuto la merce non è l’importatore né ha sdoganato la merce ai fini dell’immissione in libera pratica. Pur essendo ipotizzabile che la ricorrente abbia ricevuto la merce per conto dell’importatore – come affermato dalla stessa nel corso dell’udienza del 31 gennaio 2019 – ci troviamo sempre in presenza dell’obbligo di sdoganare le merci ai fini dell’immissione in libera pratica. 46. Non solo la merce non è stata dichiarata per l’immissione in libera pratica, ma sembra che essa non sia stata neanche sdoganata per la libera pratica ( 14 ). Se la merce in questione è considerata «merce comunitaria» e consegnata, lo è solo in applicazione dell’articolo 866 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. 47. Inoltre, in linea di principio, per poter beneficiare di questa disposizione, l’obbligazione doganale all’importazione in questione deve sorgere a norma dell’articolo 204 del codice doganale e i dazi all’importazione devono essere stati pagati . Nel caso di specie, invece, tali dazi all’importazione di fatto non sono stati versati. La merce è stata consegnata al destinatario previsto solo perché è stata costituita la garanzia richiesta. Interrogate su questo punto dai membri del Collegio durante l’udienza del 31 gennaio 2019, le parti hanno convenuto che la costituzione di una garanzia non può essere considerata equivalente al pagamento dei dazi all’importazione. 48. In sintesi, nel caso di specie né il presupposto né la prima condizione richiesta dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 sono soddisfatti: le importazioni non sono state dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’impresa che ha ricevuto la merce non è l’importatore e la merce non è stata formalmente immessa in libera pratica. 49. In altri termini, l’applicazione delle esenzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 dipenderebbe dall’applicazione di una serie di altri regolamenti e dall’adozione di talune finzioni giuridiche – quali, ad esempio, considerare la ricorrente come l’importatore e la costituzione della cauzione al pari di dazi all’importazione dovuti ai sensi dell’articolo 866 del regolamento n. 2454/93. 50. Una siffatta applicazione della legislazione porterebbe a snaturare l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, e sarebbe palesemente contraria alla regola interpretativa precedentemente ricordata, secondo la quale una disposizione che preveda l’esenzione dai dazi antidumping deve essere interpretata restrittivamente ( 15 ). 51. Inoltre, si deve rilevare che condizioni quali quelle prescritte dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 sono definite «al fine di consentire alla Commissione e alle autorità doganali di garantire che le società rispettino i loro impegni, al momento della presentazione della domanda d’immissione in libera pratica all’autorità doganale competente. In tal senso, se tali condizioni non sono rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile» ( 16 ). 52. Come la Corte ha già sottolineato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 17 ), una condizione che consenta all’autorità doganale di verificare al momento dei fatti che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione dai dazi antidumping riveste particolare importanza ( 18 ). Ciò premesso, l’applicazione dell’articolo 212 bis del codice doganale non può pertanto comportare che tale esenzione dai dazi antidumping possa essere concessa anche in caso di mancato rispetto di un siffatta condizione ( 19 ). 53. In un contesto come quello della presente causa, ritengo che le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 rivestano particolare importanza. L’incapacità di garantire che tali condizioni siano soddisfatte non fa che rafforzare la conclusione che l’esenzione antidumping non si applichi affatto. 54. Infatti, come suggerito dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte ( 20 ), non si può escludere che l’intervento di un terzo nella procedura – come la ricorrente nel caso di specie – e l’acquisizione dello status di «merci comunitarie» dopo un’operazione diversa dall’immissione delle merci «in libera pratica» – come ad esempio, a norma dell’articolo 866 del regolamento n. 2454/93 – comprometta la possibilità di verificare il rispetto delle altre condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, mettendo così a rischio gli interessi finanziari dell’Unione europea. 55. Alla luce delle considerazioni che precedono, mi sento di dover concludere che, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, non ha operato quale importatore dei prodotti in questione né si è occupata dell’immissione in libera pratica, pur avendo avuto un’intenzione in tal senso ed avendo ottenuto effettivamente la fornitura dei prodotti considerati. C. Sulla terza questione 56. La terza questione è posta dal giudice del rinvio solo nel caso in cui la risposta alla seconda questione sia affermativa. Non essendo questo il caso, non sarebbe a mio avviso necessario rispondere a tale questione. A fini di completezza, propongo comunque di esaminarla. 57. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 possano essere presentati anche entro un termine fissato dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del codice doganale. 58. Come già ricordato al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, le disposizioni che prevedono un’esenzione dai dazi antidumping devono essere interpretate restrittivamente. 59. Tuttavia, come indicato dal giudice del rinvio, la Corte ha statuito nella causa Tigers che, ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale, è consentito presentare nuovi elementi atti a essere presi in considerazione dalle autorità doganali, e ciò successivamente alla dichiarazione in dogana ( 21 ). 60. Ritengo che tale soluzione sia parimenti applicabile per analogia a fattispecie fondate sull’articolo 53 del codice doganale. Sono di questo parere per le ragioni che seguono. 61. In primo luogo, risulta dal testo stesso dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 che per essere esentate dai dazi antidumping e compensativi previsti da tali regolamenti, le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica devono essere accompagnate da una fattura corrispondente all’impegno e da un certificato d’impegno per l’esportazione. Tuttavia, detta formulazione non fornisce alcuna informazione sul momento in cui tale fattura debba essere presentata. 62. Infatti, se tale formulazione suggerisce che il momento «giusto» è quello della dichiarazione in dogana, si deve rilevare che, come evidenziato dalla Corte e dall’avvocato generale nella causa Tigers ( 22 ) con riguardo al regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( 23 ), contrariamente ad altri regolamenti antidumping nessun’altra disposizione del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 o del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 precisa il momento in cui la fattura corrispondente all’impegno e il certificato d’impegno per l’esportazione debbano essere presentati in dogana ( 24 ). 63. Inoltre, sebbene l’articolo 62 del codice doganale preveda una regola analoga secondo cui «[ d]evono essere allegati alla dichiarazione [in dogana] tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate», la Corte ha precisato che «detta disposizione non precisa quali siano le conseguenze derivanti da un’assenza di conformità dei documenti allegati a tale dichiarazione» ( 25 ). 64. In secondo luogo, il momento della dichiarazione in dogana è pertinente solo per l’ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, vale a dire quando l’obbligazione doganale sorge a seguito della dichiarazione d’immissione in libera pratica. 65. Ciò non si verifica nel caso in questione. Se la Corte accetta che l’articolo 212 bis del codice doganale è applicabile in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale per superamento del termine di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale, si deve riconoscere che il termine per la presentazione della fattura corrispondente all’impegno e del certificato d’impegno per l’esportazione non può essere il momento della dichiarazione. Come ho già osservato, nel caso di specie ciò non è avvenuto. 66. Pertanto, poiché l’articolo 53, paragrafo 1, del codice doganale permette – addirittura impone – all’autorità doganale di adottare « ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente all’articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale» ( 26 ), dovrebbe essere consentito presentare la fattura corrispondente all’impegno e il certificato d’impegno per l’esportazione nell’ambito di tale procedimento, entro il termine fissato dall’autorità doganale o, al più tardi, prima dello svincolo delle merci al fine di evitare qualsiasi rischio di elusione. 67. Tale logica è conforme alla finalità dei dazi antidumping e compensativi, che, come già rilevato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, intendono evitare danni all’industria dell’Unione europea e non punire la violazione delle norme doganali. Più in generale, tale logica è anche coerente con la finalità del codice doganale, il quale, conformemente al considerando 5, intende, in particolare, garantire una corretta applicazione delle imposte da esso previste ( 27 ). 68. Alla luce delle considerazioni che precedono mi sembra che, nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 possano essere presentati entro un termine fissato dalle autorità doganali o, al più tardi, prima dello svincolo delle merci. VI. Conclusioni 69. Di conseguenza, propongo alla Corte di rispondere alle prime due questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo) come segue: 1) L’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario prevede l’esenzione dai dazi antidumping e compensativi a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a condizione che le condizioni previste da tali regolamenti siano soddisfatte. 2) Nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta se la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, non ha operato quale importatore dei prodotti in questione né si è occupata della loro immissione in libera pratica, pur avendo avuto un’intenzione in tal senso ed avendo altresì ottenuto effettivamente la fornitura dei prodotti considerati. 70. Qualora la Corte non condivida le mie opinioni sulla seconda questione, suggerisco alla Corte di rispondere alla terza questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di Amburgo) come segue: 3) Nell’applicare l’articolo 212 bis del codice doganale in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 possono essere presentati entro un termine fissato dall’autorità doganale o, al più tardi, prima dello svincolo delle merci. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) GU 1992, L 302, pag. 1 . ( 3 ) GU 2013, L 325, pag. 1 . ( 4 ) GU 2013, L 325, pag. 66 . ( 5 ) GU 1993, L 253, pag. 1 . ( 6 ) GU 2013, L 209, pag. 26 . ( 7 ) Articolo 212 bis del codice doganale. ( 8 ) GU 1997, L 17, pag. 1 . ( 9 ) Considerando 12 del regolamento (CE) n. 82/97. ( 10 ) Sentenza del 29 luglio 2010 ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 ). ( 11 ) V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 , punto 40 ). ( 12 ) Sentenza del 25 gennaio 2017, Ultra-Brag ( C‑679/15 , EU:C:2017:40 , punto 38 ). ( 13 ) Sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑3/13 , EU:C:2014:2227 , punto 24 , il corsivo è mio). La medesima regola interpretativa si applica all’articolo 212 bis del codice doganale stesso (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C‑371/09 , EU:C:2010:458 , punto 42 ). ( 14 ) Secondo la spiegazione fornita dalla Commissione nel corso dell’udienza del 31 gennaio 2019, la merce sarà sdoganata ai fini dell’immissione in libera pratica con effetto retroattivo al termine del contenzioso, dopo il pagamento dei relativi dazi all’importazione. ( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑3/13 , EU:C:2014:2227 , punto 24 ). ( 16 ) Sentenza del 17 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑3/13 , EU:C:2014:2227 , punto 29 ). Sebbene il regolamento n. 1238/2013 e il regolamento n. 1239/2013 non contengano il medesimo considerando su cui la Corte fonda la sua interpretazione nella causa [OSCURATO:PERSONA], le condizioni necessarie per ottenere l’esenzione sono simili. ( 17 ) Sentenza del 29 luglio 2010 ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 ). ( 18 ) V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 , punto 43 ). ( 19 ) V., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑371/09 , EU:C:2010:458 , punto 44 ). ( 20 ) V., in tal senso, le osservazioni scritte della Commissione, punti 45 e 49. ( 21 ) Sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 , punto 31 ). ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 , punto 25 ) e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:474 , paragrafo 60 ). ( 23 ) GU 2013, L 131, pag. 1 . ( 24 ) Nel regolamento citato dall’avvocato generale Mengozzi nelle sue conclusioni nella causa Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:474 ), la disposizione in questione prevede che «[ a]lla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica , l’esenzione dal dazio è condizionata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro competente dell’originale di un certificato di produzione valido emesso da una delle imprese di cui al paragrafo 4» (il corsivo è mio) [articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 2320/97, del 17 novembre 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell’Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia, GU 1997, L 322, pag. 1 ]. ( 25 ) Sentenza del 12 ottobre 2017, Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:754 , punto 28 ). ( 26 ) Il corsivo è mio. ( 27 ) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Tigers ( C‑156/16 , EU:C:2017:474 , paragrafo 52 e giurisprudenza ivi citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1238/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris