CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 15994-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] G. FARAVELLI, 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3949/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a percepire l'indennità prevista dall'accordo sindacale del 16 luglio 2009 ed aveva condannato la società al ;Jamento della complessiva somma di C 3.317,88; 2. la Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, assunto dalla s.p.a. il 3 giugno 2010, originariamente era stato assegnato alla sede legale dell'azienda e successivamente era stato utilizzato presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma, sito in Via di Decima n. 96/102 sicché aveva rivendicato il pagamento dell'indennità prevista dall'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], denominata dal primo giudice come «attività prestata fuori sede» e «erogata sotto forma di buoni-pasto del valore di C 5.16 per ogni giorno di presenza»; 3. i giudici d'appello hanno interpretato il contenuto dell'accordo aziendale escludendo che lo stesso contenesse limitazione oggettive e soggettive quanto alla tipologia di sedi esterne ed alla platea dei destinatari; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese con :,ntroricorso [OSCURATO:PERSONA]; I a proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. la ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione dell'accordo sindacale 16 luglio 2009 in relazione agli artt. 1362 e seguenti codice civile» e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere ritenuto decisivo il significato letterale delle parole, sebbene questo non fosse evidente ed univoco; 1.1. sostiene la ricorrente, richiamando anche gli accordi successivi a quello oggetto di interpretazione, che con l'espressione «sedi esterne» le parti 2020 n. 15994 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- ciali avrebbero fatto riferimento «alle sedi di lavoro in contesti differenti elli aziendali» e non alle «sedi diverse dalla sede legale, con la _Dnseguenza che la clausola contrattuale non sarebbe stata applicabile a quei lavoratori che prestavano attività lavorativa in luoghi nei quali era operante un' unità organizzativa appartenente alla medesima impresa; 2. il ricorso è inammissibile per le ragioni già indicate da questa Corte nella motivazione delle ordinanze nn. 17347 e 27991 del 2021, pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa; 2.1. l'interpretazione di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014); 2.2. le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato mitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica --:-tuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e perente (ex plurimis, Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018); 2.3. inoltre la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004); 2.4. a fronte dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale la società ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lei più favorevole e non considera che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, con la conseguenza che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); 2.5. inoltre, sostanziandosi l'interpretazione della volontà negoziale in un accertamento di fatto, ogni diversa valutazione di detto fatto è preclusa in caso di cd. "doppia conforme" ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, come nella specie; Ric. 2020 n. 15994 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- 3. gli argomenti sviluppati nella memoria depositata ex art. 380 bis cod. proc. cív. non possono indurre a rimeditare l'orientamento già espresso perché anch'essi, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, si risolvono tutti in una confutazione dell'accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale e non considerano che costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, anche la valutazione Jel grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici, compreso quello rappresentato dal -?mportamento complessivo delle parti (Cass. n. 8958/2021; Cass. n. 12360/2014), 4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 4.1. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 23 novembre 2021 Il P esidente Luci posito [OSCURATO:PERSONA] ESPER1D- S