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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00940/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada.

2. Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge con riferimento alla disciplina del reato complesso ex art. 84 cod. pen. prospettando un mancato rilievo da parte della Corte territoriale della violazione del principio del ne bis in idem in ragione della (successiva) pendenza di altro processo, a carico del medesimo imputato, per fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen. aggravata proprio per la guida in stato di ebbrezza sub iudice.

3. La Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata che, dunque, non è sul punto sindacata.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, non si versa in ipotesi di bis in idem non rilevato in quanto la Corte, con motivazione sul punto non sindacata, non conclude in termini di improcedibilità ma di eventuale rilevabilità della questione in sede esecutiva, proprio muovendo dalla constatazione della sua esistenza e in ragione della sentenza citata dall'appellante emessa per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., aggravata per la guida in stato di ebbrezza sub iudice, e della preventiva instaurazione del processo innanzi a sé pendente.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i1/25 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza della Corte d'appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, cod. strada. 2. Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge con riferimento alla disciplina del reato complesso ex art. 84 cod. pen. prospettando un mancato rilievo da parte della Corte territoriale della violazione del principio del ne bis in idem in ragione della (successiva) pendenza di altro processo, a carico del medesimo imputato, per fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen. aggravata proprio per la guida in stato di ebbrezza sub iudice. 3. La Procura Generale della Repubblica presso la Suprema Corte ha concluso nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla motivazione della sentenza impugnata che, dunque, non è sul punto sindacata. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nella specie, diversamente da quanto sostanzialmente prospettato dal ricorrente, non si versa in ipotesi di bis in idem non rilevato in quanto la Corte, con motivazione sul punto non sindacata, non conclude in termini di improcedibilità ma di eventuale rilevabilità della questione in sede esecutiva, proprio muovendo dalla constatazione della sua esistenza e in ragione della sentenza citata dall'appellante emessa per la fattispecie di cui all'art. 590-bis cod. pen., aggravata per la guida in stato di ebbrezza sub iudice, e della preventiva instaurazione del processo innanzi a sé pendente. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i1/25 no
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