CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 20138/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 27 novembre 2020, ha riformato la sentenza emessa - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Ancona in data 8 maggio 2018 limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida che è stata sostituita con quella della sospensione della patente per la durata di anni tre. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno, mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 18 luglio 2016 sull'autostrada A14, nel territorio del comune di [OSCURATO:PERSONA] (AN). Secondo la ricostruzione compiuta dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], determinò un tamponamento multiplo nel quale perse la vita [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il difensore di fiducia dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello con esclusivo riferimento alla statuizione con la quale la durata della sanzione amministrativa accessoria applicata ai sensi dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è stata determinata nella misura di anni tre. 3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta che la misura della sanzione è stata determinata in misura ben superiore alla media edittale e le motivazioni addotte per giustificare questa scelta (la «gravità del danno», il «numero dei veicoli coinvolti») non sono coerenti con le motivazioni addotte nel determinare la pena principale che è stata fissata, infatti, in misura prossima al minimo. 3.2. Col secondo motivo, lamenta la contraddittorietà logica tra quanto scritto per determinare la misura della sospensione della patente e quanto scritto in altre parti della sentenza, non solo per giustificare la ridotta pena principale, ma anche per giustificare la decisione di applicare, invece della revoca, la sospensione della patente. Il ricorrente sottolinea che, quando ha scelto di sospendere e non revocare la patente di guida, la Corte di appello ha sostenuto quanto segue: «la violazione della regola cautelare è stata contenuta e l'imputato, di professione autotrasportatore, non risulta aver riportato condanne per reati specifici (è anche intervenuto l'integrale risarcimento)». Osserva che, se «la violazione della regola cautelare è stata contenuta», allora non si giustifica la sospensione della patente di guida per tre anni.3.3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che, nel determinare la misura della sanzione, si è omesso di far riferimento al criterio della gravità della violazione commessa e del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Rileva, in particolare, che, pur avendo determinato in tre anni la misura della sospensione, la Corte di appello ha sostenuto che la violazione delle regole cautelari è stata «contenuta». Osserva, inoltre, che la Corte territoriale ha valutato in senso favorevole all'imputato il non aver riportato condanne per reati specifici, ma non ha poi tenuto conto di tale valutazione (dalla quale emerge che dall'ulteriore circolazione potrebbe derivare un pericolo modesto) nel determinare la durata della sospensione. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha replicato insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati. 2. Con riferimento al motivo di ricorso nel quale si lamenta che la sanzione amministrativa accessoria è stata determinata in misura superiore alla media edittale pur essendo stata inflitta una pena detentiva prossima al minimo si osserva che - come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di sottolineare - la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, non deve essere compiuta in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada. Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa, infatti, restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep.2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 08/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). 3. Fatta questa premessa - ed esclusa l'esistenza di una indefettibile correlazione di proporzionalità tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa, che sono protese a finalità diverse - si deve esaminare la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha determinato la durata della sospensione della patente di guida per valutare se - come sostenuto da ricorrente - essa sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica.A questo proposito si deve ricordare che, come la graduazione della pena, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per quanto riguarda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 cod. strada. Questa disposizione prevede che la durata della sospensione della patente di guida debba essere determinata «in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare». La motivazione fornita dalla sentenza impugnata non può essere censurata nella parte in cui fa riferimento alla gravità del danno ricordando che l'incidente ebbe conseguenze letali e nello stesso furono coinvolti tre veicoli oltre a quello condotto dall'imputato. La sentenza non motiva, però, né con riferimento alla gravità della violazione commessa, che valuta «contenuta» (escludendo per questo che la patente debba essere revocata); né con riferimento al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, pericolo che sembra implicitamente escludere quando sostiene che «l'imputato, di professione autotrasportatore, non risulta aver riportato condanne per reati specifici». Si tratta, dunque, di una motivazione carente e in parte contraddittoria che non può essere considerata sufficiente atteso che la durata della sanzione è stata determinata in misura ben superiore alla media edittale. Nelle ipotesi in cui la sanzione concreta sia stata determinata entro il limite della media edittale, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il richiamo ai criteri previsti dall'art. 218, comma 2, cod. strada - ancorché reso esplicito con un generico riferimento alla congruità della sanzione - costituisca giustificazione sufficiente dell'uso della discrezionalità del giudice. Ma così non è quando - come nel caso di specie - ci si discosta in misura significativa dalla misura media. In questi casi, è necessario spiegare per quale motivo i parametri valutati meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore perché il superamento della media edittale implica una valutazione della gravità superiore alla media e di questa valutazione il giudice è tenuto a spiegare le ragioni (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). 4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio sul punto alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 5 maggio 2