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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 07330/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 novembre 1985 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 9 giugno 2022, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 giugno 2022 il Tribunale di Napoli, in riforma dell'impugnato provvedimento, ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio.

Il Tribunale si sarebbe limitato a rinviare alle argomentazioni svolte sul punto dal Giudice per le indagini preliminari e avrebbe qualificato il fatto come riciclaggio, pur non avendo l'indagato posto in essere attività dissimulatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La doglianza, sollevata dal ricorrente in merito alla motivazione per realtionem, formulata nell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondata.

E' legittimo, infatti, il richiamo all'ordinanza genetica, contenuto nel provvedimento impugnato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che «in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro» (Sez. 1, n. 8676 de115/01/2018, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085 - 01).

3. Ad ogni modo, giova precisare che il Tribunale di Napoli ha sottolineato che dalle indagini era emerso che il denaro, dopo che era stato fraudolentemente sottratto dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], era confluito sulla carta prepagata intestata a [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato aveva utilizzato tale carta per pagare due orologi di lusso, acquistati presso un esercizio commerciale, sito in Roma.

Il menzionato Tribunale ha rimarcato, poi, che l'articolata attività investigativa, dettagliatamente riportata dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare, corroborata anche dagli esiti dell'al:tività tecnica, non lasciavano residuare dubbi sulla responsabilità dell'indagato in ordine alla condotta ascrittagli, consistita nel porre in essere plurime operazioni finalizzate ad occultare la provenienza illecita del denaro, trasferito sulla carta prepagata dal medesimo utilizzata.

Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che, oltre ad avere richiamato per realtionem la motivazione dell'ordinanza genetica, lo stesso Tribunale ha adeguatamente espresso le ragioni per cui i fatti in disamina integravano il delitto di riciclaggio, avendo sottolineato che l'indagato aveva posto in essere attività tese ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.

Non è superfluo rammentare che sussiste il delitto di riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e che, per la configurabilità del reato, non è necessario che sia efficacemente "impedita" la tracciabilità del percorso del bene, provento di reato, ma è sufficiente che essa sia solo "ostacolata" (Sez. 2, n. 26208 del 09/3/2015, Rv. 264369).

4. Il ricorso, quindi, è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 novembre 1985 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 9 giugno 2022, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 giugno 2022 il Tribunale di Napoli, in riforma dell'impugnato provvedimento, ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come riciclaggio. Il Tribunale si sarebbe limitato a rinviare alle argomentazioni svolte sul punto dal Giudice per le indagini preliminari e avrebbe qualificato il fatto come riciclaggio, pur non avendo l'indagato posto in essere attività dissimulatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La doglianza, sollevata dal ricorrente in merito alla motivazione per realtionem, formulata nell'ordinanza impugnata, è manifestamente infondata. E' legittimo, infatti, il richiamo all'ordinanza genetica, contenuto nel provvedimento impugnato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che «in tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell'uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall'altro» (Sez. 1, n. 8676 de115/01/2018, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Rv. 261085 - 01). 3. Ad ogni modo, giova precisare che il Tribunale di Napoli ha sottolineato che dalle indagini era emerso che il denaro, dopo che era stato fraudolentemente sottratto dal conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], era confluito sulla carta prepagata intestata a [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato aveva utilizzato tale carta per pagare due orologi di lusso, acquistati presso un esercizio commerciale, sito in Roma. Il menzionato Tribunale ha rimarcato, poi, che l'articolata attività investigativa, dettagliatamente riportata dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare, corroborata anche dagli esiti dell'al:tività tecnica, non lasciavano residuare dubbi sulla responsabilità dell'indagato in ordine alla condotta ascrittagli, consistita nel porre in essere plurime operazioni finalizzate ad occultare la provenienza illecita del denaro, trasferito sulla carta prepagata dal medesimo utilizzata. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che, oltre ad avere richiamato per realtionem la motivazione dell'ordinanza genetica, lo stesso Tribunale ha adeguatamente espresso le ragioni per cui i fatti in disamina integravano il delitto di riciclaggio, avendo sottolineato che l'indagato aveva posto in essere attività tese ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro. Non è superfluo rammentare che sussiste il delitto di riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e che, per la configurabilità del reato, non è necessario che sia efficacemente "impedita" la tracciabilità del percorso del bene, provento di reato, ma è sufficiente che essa sia solo "ostacolata" (Sez. 2, n. 26208 del 09/3/2015, Rv. 264369). 4. Il ricorso, quindi, è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 16 dicembre
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