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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17631/2026

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gna S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Equipo [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Galliano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate edifese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3334/2024 depositatail 14/05/2024Numero registro generale 23921/2024Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 17631/2026Data pubblicazione 03/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Mauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gna S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Equipo [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Galliano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate edifese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3334/2024 depositatail 14/05/2024Numero registro generale 23921/2024Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 17631/2026Data pubblicazione 03/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Mauro Criscuolo