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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 28850/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il pubblico ministero ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Catanzaro, che ha prosciolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse per non aver commesso il fatto.

Considerato che inammissibile è innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).

Considerato che la denunzia di vizi di motivazione si traduce nell'inammissibile deduzione in sede di legittimità di doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato.

Considerato infine che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p., atteso che la sentenza si è limitata ad annotare come, in caso di riconoscimento della responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto riqualificarsi il fatto come lesioni volontarie, ritenendo peraltro ininfluente l'errore di contestazione in ragione del difetto della prova che il Citraro abbia comunque commesso il fatto.

Vista la memoria depositata il 19 maggio 2022 dal difensore dell'imputato.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico minis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il pubblico ministero ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Catanzaro, che ha prosciolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di percosse per non aver commesso il fatto. Considerato che inammissibile è innanzi tutto la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Considerato che la denunzia di vizi di motivazione si traduce nell'inammissibile deduzione in sede di legittimità di doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice del provvedimento impugnato. Considerato infine che non sussiste la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p., atteso che la sentenza si è limitata ad annotare come, in caso di riconoscimento della responsabilità dell'imputato, avrebbe dovuto riqualificarsi il fatto come lesioni volontarie, ritenendo peraltro ininfluente l'errore di contestazione in ragione del difetto della prova che il Citraro abbia comunque commesso il fatto. Vista la memoria depositata il 19 maggio 2022 dal difensore dell'imputato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico minis
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