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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 27341/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18985/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), cori domicilio eletto in Roma, via D'Emilio dei Cavalieri 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della Rocca. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrenti - avverso la sentenza n. 189/2017 della CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

OZ Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 189/2017 con cui la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la sentenza di prime cure del Tribunale di Pescara, ha rigettato le domande, variamente titolate ex artt. 1150, 936, 2041 c.c., con cui ella aveva chiesto che le fosse riconosciuto il diritto ad essere rimborsata della miglioria che, unitamente all'ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], aveva apportato al terreno di proprietà dei convenuti, i suoi cognati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Le. la costruzione, sul terreno, di un fabbricato destinato a civile abitazione).

2. La corte d'appello, per quanto rileva in questa sede: - Ha rigettato la domanda di indennità ex art. 1150 c.c. rilevando come l'assunto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di essere stata posseditrice e non detentrice del terreno fosse incompatibile con il giudicato calato sulla sentenza n. 70/2002 emessa dalla stessa corte d'Appello aquilana.

Tale sentenza, nel rigettare la domanda di rilascio del terreno avanzata dai proprietari del terreno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] e del suo marito [OSCURATO:PERSONA], aveva statuito che questi ultimi erano detentori del terreno stesso avendolo occupato (ed edificato) in base al diritto personale di godimento di cui erano titolari in forza del contratto atipico (concessione ad aedificandum) da loro concluso con i proprietari del terreno.- Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo di appello con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui la sentenza n. 70/2002, passata in giudicato, avrebbe rigettato le sue domande di indennità ex art. 1151 e 936 c.c.; secondo l'appellante, al contrario, detta sentenza non aveva rigettato tali domande, limitandosi a dichiararle assorbite dal rigetto della domanda di rilascio avanzata dai proprietari del terreno.

La Corte d'appello ha ritenuto il motivo inammissibile sul rilievo che il primo giudice aveva rigettato le domande della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di indennità ex art. 1151 e 936 c.c. non soltanto in ragione del fatto che quelle stesse domanda sarebbero state rigettate nella sentenza n. 70/2002, coperta dal giudicato, ma anche sul rilievo - costituente una seconda ratio decidendi idonea a sorreggere autonomamente il decisum - che il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato una detenzione, e non un possesso, sul terrendo de quo ostava al riconoscimento del suo diritto alle indennità ex art. 1151 e 936 c.c.. - Ha affermato l'irrilevanza della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1053/2010 - che aveva riconosciuto all'ex marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il diritto all' indennizzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in quanto non pronunziata nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], che in quel giudizio era rimasta terza. - Ha dichiarato inammissibile il motivo di appello che aveva censurato la statuizione del Tribunale di Pescara di rigetto della domanda di arricchimento ex art. 2041 c.c..

Al riguardo la corte distrettuale ha rilevato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una sentenza di primo grado che aveva argomentato sulla inesistenza di ciascuno dei fatti costitutivi della suddetta domanda, si era limitata a censurare esclusivamente l'argomento relativo al valore (dal primo giudice ritenuto esiguo) dell'arricchimento conseguito dai proprietari del terreno, senza attingere gli altri argomenti spesi dal tribunale a sostegno della statuizione di rigetto. - Ha revocato l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio a spese dello stato, per avere ella proposto, con colpa grave, un'impugnazione che era risultata palesemente infondata.

3. Al ricorso hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale dell'8 aprile 2022.

5. Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.

La doglianza denuncia la erronea interpretazione del giudicato di cui alla sentenza della corte di appello 70/02, confermata da Cass. 2627/06, che, qualificando l'odierna ricorrente come detentrice dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento derivante da un contratto atipico di concessione ad aedificandum, ha rigettato la domanda di rilascio avanzata nei suoi confronti dai cognati e ha giudicato assorbita la domanda riconvenzionale dalla stessa avanzata per il controvalore della sua quota di fabbricato.

Il motivo argomenta che nella sentenza di appello del 2002 la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di pagamento del controvalore della sua quota di fabbricato non era stata rigettata ma giudicata assorbita; e lamenta che, al contrario, la corte aquilana, con la sentenza qui gravata, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza n.70/2002 avesse rigettato tale domanda cfr. (pag, 5, ultimo cpv., del ricorso).

5.1. La censura è inammissibile perché travisa la sentenza qui impugnata.

La corte abruzzese non ha affermato che la sentenza n. 70/2002, passata in giudicato, avesse rigettato la domanda indennitaria della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ma ha ritenuto che il giudicato del 2002 fosse calato (non sul rigetto di tale domanda, bensì) sulla qualificazione come detenzione, e non come possesso, del potere di fatto esercitato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul terreno de quo.

6. Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1150 c.c. e/o dell'art. 936 c.c.

La ricorrente deduce di aver «posseduto l'immobile effettivamente e concretamente, comportandosi addirittura quale proprietario» (pag. 10, primo cpv.).

A sostegno della propria deduzione la ricorrente, inter alfa, «ricorda la concessione in sanatoria» (pag. 10 terzo cpv., del ricorso) richiesta e rilasciata dal comune di Pescara.

Essa, quindi, lamenta sia la violazione dell'art.936 c.c., sia la violazione dell'art. 1150 c.c., per non avere la Corte d'appello riconosciuto in proprio favore alcun indennizzo (pag. 11, terzo e quarto cpv., del ricorso).

6.1. Il motivo è inammissibile perché, al pari del primo motivo, non coglie la ratio decidendi dell'impugnata sentenza; la corte di appello ha escluso la qualità di possesseditrice della [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'art. 1150 c.c., e la sua qualità di terzo, ai fini dell'art. 936 c.c., non sulla base di un'autonoma qualificazione del potere di fatto esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull'immobile ma sul presupposto, non specificamente censurato, che tale qualificazione in termini di detenzione fosse coperta dal giudicato del 2002 che aveva qualificato il titolo del potere di fatto da costei esercitato sul terreno come diritto personale di godimento.

A fronte di tale accertamento della portata del giudicato di cui alla sentenza n. 70/02, l'esclusione del diritto alla indennità ex art. 936 o 1150 è conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass.27900/17 e Cass. 24365/18 in materia di art. 936 c.c., Cass.17245/10 e Cass. 13316/15 in materia di art. 1150 c.c.).

7. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere la Corte d'appello riconosciuto gli effetti conformativi della sentenza n. 1053/2010 della medesima Corte, che aveva riconosciuto in capo ad [OSCURATO:PERSONA], ex coniuge dell'attuale ricorrente, la stessa indennità da quest'ultima domandata nell'odierno giudizio.

Si sostiene che «anche se l'odierna ricorrente non ha partecipato nel giudizio attivato dall'ex coniuge, è del tutto evidente come la medesima domanda, gli stessi convenuti, e la stessa fattispecie, fanno sì che detta sentenza produca quantomeno effetti di giudicato riflesso sull'odierna causa» (pag. 12 penultimo cpv., del ricorso).

7.1. Il motivo è infondato.

La cosa giudicata sostanziale fa stato ad ogni effetto esclusivamente tra le parti o i loro aventi causa (art. 2909 c.c.); correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha negato che il giudicato invocato dalla ricorrente - la quale stessa ha confermato anche in questa sede di non essere stata parte del giudizio (v. supra §7.1) - sprigionasse effetti conformativi nei suoi confronti.

Palesemente fuor di luogo, infine, è il riferimento della ricorrente all'istituto del giudicato riflesso, non essendo il diritto da costei azionato nel presente giudizio dipendente da quello azionato da suo marito nel giudizio definito con la sentenza n. 1053/2010.8.

Col quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c.

La ricorrente deduce che "la Corte d'appello di L'Aquila ritiene che se si tiene conto dei rapporti tra le parti, della lunga durata nell'uso dell'opera protattosi per 25 anni e delle condizioni deteriori del bene (tettoia abusiva) da demolire, risultano carenti le condizioni per avanzare domanda di arricchimento senza causa.

Ciò è infondato..." (pag. 14 primo cpv, del ricorso).

8.1. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non coglie - ancora una volta - la ratio decidendi della sentenza gravata, che non è di rigetto bensì di inammissibilità per avere proposto un motivo d'appello inidoneo ad impedire il passaggio in giudicato della statuizione del giudice di primo grado di rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento; ciò poiché, si legge nella sentenza qui impugnata, col motivo d'appello dichiarato inammissibile l'attuale ricorrente si era lamentata esclusivamente del fatto che il fabbricato avesse un valore ben maggiore rispetto a quanto dedotto dal giudice di prime cure, senza, tuttavia, censurare specificamente le altre ragioni che avevano indotto il primo giudice a rigettare la suddetta domanda.

9. Col quinto motivo, riferito alla violazione dell'art. 136 co. 2 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte territoriale le ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Afferma la ricorrente che «appare in ogni caso in violazione di legge la revoca operata nel secondo grado di giudizio come del resto affermato dal giudice di primo grado, il giudizio appariva essere in ogni caso particolarmente difficoltoso al livello interpretativo» (pag. 15, terzo capoverso, del ricorso).9.1.

La doglianza è inammissibile perché la revoca del patrocinio non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. 16117/20: «Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione.

10. Il ricorso, in definitiva, va rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

12. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.800, oltre C 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18985/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), cori domicilio eletto in Roma, via D'Emilio dei Cavalieri 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della Rocca. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrenti - avverso la sentenza n. 189/2017 della CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. OZ Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08.04.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 189/2017 con cui la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la sentenza di prime cure del Tribunale di Pescara, ha rigettato le domande, variamente titolate ex artt. 1150, 936, 2041 c.c., con cui ella aveva chiesto che le fosse riconosciuto il diritto ad essere rimborsata della miglioria che, unitamente all'ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], aveva apportato al terreno di proprietà dei convenuti, i suoi cognati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Le. la costruzione, sul terreno, di un fabbricato destinato a civile abitazione). 2. La corte d'appello, per quanto rileva in questa sede: - Ha rigettato la domanda di indennità ex art. 1150 c.c. rilevando come l'assunto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di essere stata posseditrice e non detentrice del terreno fosse incompatibile con il giudicato calato sulla sentenza n. 70/2002 emessa dalla stessa corte d'Appello aquilana. Tale sentenza, nel rigettare la domanda di rilascio del terreno avanzata dai proprietari del terreno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA] e del suo marito [OSCURATO:PERSONA], aveva statuito che questi ultimi erano detentori del terreno stesso avendolo occupato (ed edificato) in base al diritto personale di godimento di cui erano titolari in forza del contratto atipico (concessione ad aedificandum) da loro concluso con i proprietari del terreno.- Ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo di appello con cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato l'affermazione del primo giudice secondo cui la sentenza n. 70/2002, passata in giudicato, avrebbe rigettato le sue domande di indennità ex art. 1151 e 936 c.c.; secondo l'appellante, al contrario, detta sentenza non aveva rigettato tali domande, limitandosi a dichiararle assorbite dal rigetto della domanda di rilascio avanzata dai proprietari del terreno. La Corte d'appello ha ritenuto il motivo inammissibile sul rilievo che il primo giudice aveva rigettato le domande della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di indennità ex art. 1151 e 936 c.c. non soltanto in ragione del fatto che quelle stesse domanda sarebbero state rigettate nella sentenza n. 70/2002, coperta dal giudicato, ma anche sul rilievo - costituente una seconda ratio decidendi idonea a sorreggere autonomamente il decisum - che il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse esercitato una detenzione, e non un possesso, sul terrendo de quo ostava al riconoscimento del suo diritto alle indennità ex art. 1151 e 936 c.c.. - Ha affermato l'irrilevanza della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1053/2010 - che aveva riconosciuto all'ex marito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il diritto all' indennizzo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - in quanto non pronunziata nei confronti della stessa [OSCURATO:PERSONA], che in quel giudizio era rimasta terza. - Ha dichiarato inammissibile il motivo di appello che aveva censurato la statuizione del Tribunale di Pescara di rigetto della domanda di arricchimento ex art. 2041 c.c.. Al riguardo la corte distrettuale ha rilevato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una sentenza di primo grado che aveva argomentato sulla inesistenza di ciascuno dei fatti costitutivi della suddetta domanda, si era limitata a censurare esclusivamente l'argomento relativo al valore (dal primo giudice ritenuto esiguo) dell'arricchimento conseguito dai proprietari del terreno, senza attingere gli altri argomenti spesi dal tribunale a sostegno della statuizione di rigetto. - Ha revocato l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio a spese dello stato, per avere ella proposto, con colpa grave, un'impugnazione che era risultata palesemente infondata. 3. Al ricorso hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale dell'8 aprile 2022. 5. Col primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. La doglianza denuncia la erronea interpretazione del giudicato di cui alla sentenza della corte di appello 70/02, confermata da Cass. 2627/06, che, qualificando l'odierna ricorrente come detentrice dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento derivante da un contratto atipico di concessione ad aedificandum, ha rigettato la domanda di rilascio avanzata nei suoi confronti dai cognati e ha giudicato assorbita la domanda riconvenzionale dalla stessa avanzata per il controvalore della sua quota di fabbricato. Il motivo argomenta che nella sentenza di appello del 2002 la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di pagamento del controvalore della sua quota di fabbricato non era stata rigettata ma giudicata assorbita; e lamenta che, al contrario, la corte aquilana, con la sentenza qui gravata, avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza n.70/2002 avesse rigettato tale domanda cfr. (pag, 5, ultimo cpv., del ricorso). 5.1. La censura è inammissibile perché travisa la sentenza qui impugnata. La corte abruzzese non ha affermato che la sentenza n. 70/2002, passata in giudicato, avesse rigettato la domanda indennitaria della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ma ha ritenuto che il giudicato del 2002 fosse calato (non sul rigetto di tale domanda, bensì) sulla qualificazione come detenzione, e non come possesso, del potere di fatto esercitato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sul terreno de quo. 6. Col secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1150 c.c. e/o dell'art. 936 c.c. La ricorrente deduce di aver «posseduto l'immobile effettivamente e concretamente, comportandosi addirittura quale proprietario» (pag. 10, primo cpv.). A sostegno della propria deduzione la ricorrente, inter alfa, «ricorda la concessione in sanatoria» (pag. 10 terzo cpv., del ricorso) richiesta e rilasciata dal comune di Pescara. Essa, quindi, lamenta sia la violazione dell'art.936 c.c., sia la violazione dell'art. 1150 c.c., per non avere la Corte d'appello riconosciuto in proprio favore alcun indennizzo (pag. 11, terzo e quarto cpv., del ricorso). 6.1. Il motivo è inammissibile perché, al pari del primo motivo, non coglie la ratio decidendi dell'impugnata sentenza; la corte di appello ha escluso la qualità di possesseditrice della [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'art. 1150 c.c., e la sua qualità di terzo, ai fini dell'art. 936 c.c., non sulla base di un'autonoma qualificazione del potere di fatto esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull'immobile ma sul presupposto, non specificamente censurato, che tale qualificazione in termini di detenzione fosse coperta dal giudicato del 2002 che aveva qualificato il titolo del potere di fatto da costei esercitato sul terreno come diritto personale di godimento. A fronte di tale accertamento della portata del giudicato di cui alla sentenza n. 70/02, l'esclusione del diritto alla indennità ex art. 936 o 1150 è conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass.27900/17 e Cass. 24365/18 in materia di art. 936 c.c., Cass.17245/10 e Cass. 13316/15 in materia di art. 1150 c.c.). 7. Col terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere la Corte d'appello riconosciuto gli effetti conformativi della sentenza n. 1053/2010 della medesima Corte, che aveva riconosciuto in capo ad [OSCURATO:PERSONA], ex coniuge dell'attuale ricorrente, la stessa indennità da quest'ultima domandata nell'odierno giudizio. Si sostiene che «anche se l'odierna ricorrente non ha partecipato nel giudizio attivato dall'ex coniuge, è del tutto evidente come la medesima domanda, gli stessi convenuti, e la stessa fattispecie, fanno sì che detta sentenza produca quantomeno effetti di giudicato riflesso sull'odierna causa» (pag. 12 penultimo cpv., del ricorso). 7.1. Il motivo è infondato. La cosa giudicata sostanziale fa stato ad ogni effetto esclusivamente tra le parti o i loro aventi causa (art. 2909 c.c.); correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha negato che il giudicato invocato dalla ricorrente - la quale stessa ha confermato anche in questa sede di non essere stata parte del giudizio (v. supra §7.1) - sprigionasse effetti conformativi nei suoi confronti. Palesemente fuor di luogo, infine, è il riferimento della ricorrente all'istituto del giudicato riflesso, non essendo il diritto da costei azionato nel presente giudizio dipendente da quello azionato da suo marito nel giudizio definito con la sentenza n. 1053/2010.8. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce, in via subordinata, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2041 c.c. La ricorrente deduce che "la Corte d'appello di L'Aquila ritiene che se si tiene conto dei rapporti tra le parti, della lunga durata nell'uso dell'opera protattosi per 25 anni e delle condizioni deteriori del bene (tettoia abusiva) da demolire, risultano carenti le condizioni per avanzare domanda di arricchimento senza causa. Ciò è infondato..." (pag. 14 primo cpv, del ricorso). 8.1. Il motivo è inammissibile. La ricorrente non coglie - ancora una volta - la ratio decidendi della sentenza gravata, che non è di rigetto bensì di inammissibilità per avere proposto un motivo d'appello inidoneo ad impedire il passaggio in giudicato della statuizione del giudice di primo grado di rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento; ciò poiché, si legge nella sentenza qui impugnata, col motivo d'appello dichiarato inammissibile l'attuale ricorrente si era lamentata esclusivamente del fatto che il fabbricato avesse un valore ben maggiore rispetto a quanto dedotto dal giudice di prime cure, senza, tuttavia, censurare specificamente le altre ragioni che avevano indotto il primo giudice a rigettare la suddetta domanda. 9. Col quinto motivo, riferito alla violazione dell'art. 136 co. 2 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte territoriale le ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello stato. Afferma la ricorrente che «appare in ogni caso in violazione di legge la revoca operata nel secondo grado di giudizio come del resto affermato dal giudice di primo grado, il giudizio appariva essere in ogni caso particolarmente difficoltoso al livello interpretativo» (pag. 15, terzo capoverso, del ricorso).9.1. La doglianza è inammissibile perché la revoca del patrocinio non è ricorribile per cassazione (cfr. Cass. 16117/20: «Il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. mentre è escluso che della revoca irritualmente disposta dal giudice del merito possa essere investita la Corte di cassazione in sede di ricorso avverso la decisione. 10. Il ricorso, in definitiva, va rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 12. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.800, oltre C 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor
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