CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2024
Cassazione n. 05181/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; dato avviso al difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Ravenna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Albi MALKO avverso la sentenza del giudice di pace di Faenza in data 14 novembre 2023 che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 10-bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 alla pena di euro 5.000 di ammenda, sostituita con l’espulsione a norma dell'articolo 16, comma 2, stesso decreto. 2. [OSCURATO:PERSONA] MALKO,a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 23 marzo 2024, denunciando la violazione di legge per il principio di conversione dell'impugnazione stabilito dall'articolo 568, comma 5, cod. proc. pen., precisando che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sentenza del giudice di pace è impugnabile, nel caso di specie, con l'appello poiché la pena della ammenda è stata sostituita con l'espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premessa la ricostruzione dell’iter processuale che ha condotto all’attuale ricorso. 2.1. In data 28 novembre 2023, con deposito eseguito personalmente, il difensore di fiducia dell'imputato depositava nella cancelleria del giudice di pace di Faenza l'atto di appello avverso la citata sentenza, indirizzandolo al “Tribunale di Cesena”. L'impugnazione veniva trasmessa, a cura della cancelleria, al Tribunale di Ravenna, il quale con ordinanza in data 23 marzo 2024 dichiarava l'inammissibilità dell'appello. Il difensore di fiducia, con successiva istanza trasmessa in data 28 marzo 2024, chiedeva al Tribunale di Ravenna la revoca della citata ordinanza, ritenendola illegittima. Il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza in data 2 aprile 2024, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. Il successivo 4 aprile 2024 il difensore di fiducia depositava, tramite posta elettronica certificata nella casella del Tribunale di Ravenna, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ravenna in data 23 marzo 2024. 3. Deve anzitutto prendersi atto della assoluta laconicità dell’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione che è stata pronunciata in data 23 marzo 2024 dal Tribunale di Ravenna. Essa è del tutto priva di motivazione, tanto che si limita al seguente testo vergato a mano in calce all’impugnazione: «[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'appello avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Faenza in data 14 novembre 2023 n. 90 è stato proposto al Tribunale di Cesena e quindi trasmesso per competenza al Tribunale di Ravenna; visto l’art. 37 d.lgs. n. 274/00; PQM dichiara l’inammissibilità dell’appello. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese». 3.1. L'ordinanza impugnata non esplicita alcuna ratio decidendi, pur adombrando, mediante il richiamo all'articolo 37 del citato decreto, i limiti all'appello dell’imputato previsti quando sia stata irrogata la sola pena pecuniaria. 4. Sotto altro profilo, va rilevato che a Cesena non esiste il Tribunale rientrando detto territorio nel circondario di Forlì , mentre il comune di Faenza, ove ha sede l’ufficio del giudice di pace che ha emesso la sentenza impugnata, rientra effettivamente nel circondario del Tribunale di Ravenna. 4.1. Ebbene, l’errore compiuto dal difensore nell’intestazione dell’atto di impugnazione ove è indicato il Tribunale di Cesena è, al più, qualificabile alla stregua del lapsus calami, tanto è vero che la cancelleria del giudice di pace di Faenza, ove è stata correttamente depositata l’impugnazione, l’ha trasmessa al Tribunale di Ravenna cui spetta la competenza a giudicare dell’appello avverso le sentenze del giudice di pace di quel circondario. Del resto, la regola processuale prevista dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte, stabilisce altresì che, se è proposta a giudice incompetente, quest'ultimo trasmette gli atti a quello ritenuto competente, fermo il rispetto delle formalità prescritte per il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione (Sez. 5, n. 22592 del 02/02/2022, D., Rv. 283119 – 01; Sez. 5, n. 40053 del 04/07/2014, Gavinelli, Rv. 263425 – 01). Sotto tale profilo, quindi, l’errore nell’indicazione del giudice competente per l’appello è priva di conseguenze, dovendosi provvedere alla trasmissione al giudice ritenuto competente. 5. Orbene, l’inammissibilità dell’appello non poteva essere dichiarata sia perché il Tribunale di Ravenna avrebbe, semmai, dovuto trasmettere l’impugnazione alla Corte di cassazione, ove ritenuta competente ex art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, sia perché, secondo la giurisprudenza, l’appello è, in questo caso, il rimedio impugnatorio previsto dalla legge. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «è impugnabile con appello la sentenza del giudice di pace che, in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, abbia applicato la misura dell'espulsione, in sostituzione della pena pecuniaria» (Sez. 1, n. 40275 del 21/06/2023, Elidrissy, Rv. 285127 – 01, ha qualificato l'impugnazione come appello, trasmettendo gli atti al tribunale competente). 5.2. L'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna perché proceda al giudizio di appello avverso la sentenza del giudice di pace di Faenza in data 14 novembre 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per l'ulteriore corso. Così è deciso, 10/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 3