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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10726/2022

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26765-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci dell'estinta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 929/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania ove ha dichiarato inammissibile l'appello erariale e confermato la sentenza della CTP di Catania, favorevole al contribuente; che i contribuenti, nella loro qualità di soci dell'estinta società Massimino s.r.1 hanno spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. non è stata notificata nei termini al difensore della parte privata; che, pertanto, il ricorso dev'essere rinviato per la trattazione a nuovo ruolo; PQM La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12/01/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26765-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci dell'estinta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] D'ORO 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 929/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania ove ha dichiarato inammissibile l'appello erariale e confermato la sentenza della CTP di Catania, favorevole al contribuente; che i contribuenti, nella loro qualità di soci dell'estinta società Massimino s.r.1 hanno spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. non è stata notificata nei termini al difensore della parte privata; che, pertanto, il ricorso dev'essere rinviato per la trattazione a nuovo ruolo; PQM La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 12/01/202
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